CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 18176/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LETTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione emessa in data 17 luglio 2020, con rito abbreviato, dal Tribunale della sede nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] STOPPINO, con la quale l'imputato era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 2 I. n. 895/67 (detenzione di due ordigni esplosivi), commesso in Torino il 29 novembre 2019; VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena nella massima ampiezza per il riconoscimento delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; RITENUTO che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragioni addotte a sostegno della quantificazione della pena, peraltro di gran lunga inferiore al medio edittale, siccome incentrate sulla pluralità degli ordigni detenuti, sul loro carattere micidiale e sul loro acquisto al di fuori dei circuiti autorizzati, nonché sulla negativa personalità dell'imputato desumibile dai precedenti penali documentati a suo carico in materia di stupefacenti e di armi; che con tale motivazione il difensore del ricorrente non si è confrontato in alcun modo, sviluppando non consentite censure di carattere fattuale, confutativo e rivalutativo; che, pertanto, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, dal che conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]