CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18446/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il settembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con gli arresti domiciliari) impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 16 gennaio 2019, nella ritenuta indiziaria integrazione dei reati di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e di violenza privata aggravata dal metodo e della finalità di agevolazione mafiosa. Con sentenza del 3 marzo 2020 il Tribunale di Napoli aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole di entrambi i reati a lui ascritti. La Corte di appello di Napoli lo aveva, quindi, assolto in data 5 febbraio 2021 dalle suddette imputazioni per non aver commesso il fatto, ordinandone ex art. 300, comma 1, cod. proc. pen. la sua immediata scarcerazione. 1.1. Per la Corte di appello di Napoli, quale giudice della riparazione, la sentenza assolutoria di merito, pur avendo in ultimo escluso la sussistenza delle ipotesi criminose per cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura cautelare, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla svolta attività istruttoria, come plurimi elementi riconducibili all'imputato fossero da ritenersi eziologicannente ricollegabili all'intervenuta applicazione della misura custodiale, in quanto integranti un'ipotesi di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato beneficio. Il giudice della cautela, infatti, ha in primo luogo valorizzato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], per il quale il [OSCURATO:PERSONA] era un soggetto appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA], spesso partecipe a raid armati, tra cui la "stesa" perpetrata in data 13 gennaio 2018, oggetto di contestazione in giudizio. E' stato, altresì, evidenziato come la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo [OSCURATO:PERSONA], in qualità di affiliato "tuttofare" e accompagnatore armato, fosse stata giudizialmente confermata anche dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva escluso ogni responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla perpetrazione delle condotte a lui specificamente ascritte. Per la Corte territoriale, inoltre, aveva assunto indubbia valenza eziologica, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., anche la condotta gravemente imprudente posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] nel frequentare altri imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) certamente dediti all'effettuazione di raid armati e rappresaglie violente, commesse in danno di inermi cittadini. Oltre a tale comportamento, documentalmente comprovato, è stata, altresì, individuata quale condotta gravemente colposa commessa dall'istante anche 2quella di avere dolosamente mentito all'Autorità giudiziaria laddove aveva affermato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, di conoscere il solo Olivier° [OSCURATO:PERSONA], così implicitamente escludendo l'intrattenuta frequentazione con altri coindagati. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta l'illegittimità della decisione con cui la Corte territoriale ha ritenuto di escludere il riconoscimento in suo favore della richiesta riparazione per ingiusta detenzione, per avere erroneamente desunto la ricorrenza della colpa grave ostativa ex art. 314 cod. proc. pen. da condotte a lui riconducibili, in particolar modo concernenti la frequentazione con soggetti aderenti al clan [OSCURATO:PERSONA], invero sconfessate dalle risultanze in atti, non avendo lui avuta altra conoscenza che non quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Né, sotto altro profilo, il giudice della riparazione avrebbe dato adeguata rappresentazione delle ragioni per cui il presunto mendacio da lui posto in essere nel corso dell'interrogatorio di garanzia avrebbe avuto rilievo sinergico ai fini della perpetrazione di un comportamento gravemente colposo, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), 3ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01). 3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l'impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest'ultimo prospettato solo un'alternativa lettura dei fatti esaminati, tuttavia omettendo di confrontarsi in modo congruo con le analitiche indicazioni contenute nell'ordinanza gravata. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento dell'istante ostativo al riconoscimento dell'invocato beneficio sulla scorta della ritenuta ricorrenza di plurimi e dettagliati elementi fattuali, già accertati dal giudice di merito, in particolar modo concernenti la ritenuta sua partecipazione al clan [OSCURATO:PERSONA], del quale sarebbe stato una sorta di "tuttofare" e accompagnatore armato, anche prendendo parte a taluni raid armati, per come riferito dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché per come risultato giudizialmente comprovato laddove è stata riscontrata la sua assidua frequentazione di soggetti connotati da elevato spessore criminale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), sicuramente dediti alla perpetrazione di raid armati e rappresaglie violente. In tal maniera, quindi, la Corte di merito non si è limitata a configurare la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. sulla scorta di argomenti già in precedenza censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e perciò nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è espressamente vincolata. Rispetto al significativo rilievo degli indicati episodi, pienamente accertati dai giudici in sede di merito, le contrarie doglianze eccepite da parte del ricorrente risultano meramente assertive e generiche, o al più invocanti una diversa lettura dell'acquisito compendio probatorio, e quindi ininfluenti rispetto all'effettuata 4configurazione di una condotta colposa ostativa alla concessione del richiesto beneficio. 4. Ne consegue, in conclusione, che il ricorso non si confronta adeguatamente con le specifiche argomentazioni espresse da parte del giudice della riparazione, e, quindi, non supera il necessario vaglio di ammissibilità, non avendo adempiuto alla sua funzione di critica argomentata al provvedimento impugnato. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M