CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 agosto 1964
Cassazione n. 25123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Iglesias il 22/8/1964 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino il 3/2/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020 e dell'art. 8 D.L. n. 198/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione in relazione al delitto di furto; per l'annullamento con rinvio in ordine al giudizio di equivalenza ex art. 69 cod.pen. lette le conclusioni rassegnate dal difensore dell'imputato , [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Biella in data 27/3/2017 e in accoglimento dell'appello incidentale út, del Procuratore Generale, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, rideterminava in anni due, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta all'imputato per i delitti di ricettazione e furto aggravato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Ruggeri, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 591,595 e 597 cod.proc.pen. Il difensore segnala che nell'atto di appello aveva contestato la responsabilità dell'imputato e, quanto alla pena, esclusivamente la gravosità della stessa senza formulare alcuna censura sul giudizio di bilanciamento favorevolmente operato dal primo giudice, con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti. Il P.g. proponeva impugnazione in via incidentale, chiedendo l'esclusione delle attenuanti generiche in violazione dell'art. 595 codice di rito, attesa la giurisprudenza di legittimità secondo cui non sussiste alcuna connessione tra il motivo d'appello relativo al trattamento sanzionatorio e il punto della sentenza relativo all'applicazione di una circostanza sicché l'impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile. In conseguenza, la rivisitazione in pejus del giudizio di comparazione costituisce violazione del divieto di reformatio. Con riguardo al divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata il difensore aggiunge che la Corte Costituzionale in più occasioni ha affermato che la preclusione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto attribuisce una rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo rispetto alla condotta successiva alla commissione del reato. Nella specie il primo giudice ha ritenuto di riconoscere la prevalenza delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. valorizzando la condotta post delictum in aderenza ai principi enunziati dal Giudice delle Leggi; 2.2 la violazione di legge con riguardo all'omessa declaratoria di prescrizione del delitto contestato al capo B). Secondo la difesa la subvalenza della recidiva affermata dal primo giudice comporta, secondo quanto statuito da Sez. U. n. 20808/2018, che dell'aggravante non debba tenersi conto al fine della determinazione del termine di prescrizione, già decorso all'atto della pronunzia d'appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve preliminarmente rilevarsi che la disciplina dell'appello incidentale è stata radicalmente rivisitata dall'art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 11 del 2018, in attuazione della delega di cui alla L. n.103/2017, che prescriveva di "prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato" e di stabilire i limiti di proponibilità (art. 1, comma 84,Iett. m),L.103/17),valorizzandone la funzione eminentemente difensiva e circoscrivendone l'ambito ai casi in cui l'imputato non abbia legittimazione all'appello principale. In attuazione della delega il legislatore ha riformulato i commi primo e terzo dell'art. 595 cod. proc. pen. prevedendo che l'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'art.584 cod. proc. pen., e, entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte. Risulta, pertanto, allo stato abrogata la previsione che facoltizzava il pubblico ministero alla proposizione dell'appello incidentale, avendo il legislatore inteso evitare, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa allo schema del citato Decreto Lgs, che l'organo dell'accusa si determini all'impugnazione "solo in conseguenza dell'appello principale dell'imputato". Nondimeno, nella specie, in considerazione della natura processuale della norma novellatrice, deve trovare applicazione la disciplina previgente poiché la sentenza impugnata è stata emessa il 27/3/2017 e l'appello incidentale risulta proposto il 13/7/2017, in epoca anteriore l'entrata in vigore del decreto Igs n. 11/2018. 2. La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante, in relazione al pregresso assetto normativo ha evidenziato che l'appello incidentale può essere proposto soltanto in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi (Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235699 - 01). Facendo applicazione del richiamato principio si è ritenuto inammissibile l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza attenuante del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo all'affermazione della penale responsabilità e la sussistenza di una diversa circostanza (Sez. 3, n. 48389 del 13/09/2018, Rv. 274710 - 01) come pure l'appello incidentale proposto avverso una sentenza di condanna in relazione al punto dell'applicazione di una circostanza del reato qualora l'appello principale abbia ad oggetto unicamente il diverso punto relativo alla determinazione della pena (Sez. 1, n. 3409 del 05/12/2017, dep. 2018, Rv. 272405 - 01). Si è invece ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero in relazione al trattamento sanzionatorio, atteso il rapporto di interdipendenza tra il punto concernente la responsabilità penale dell'imputato e la misura della pena (Sez. 6, n. 18526 del 18/01/2017, Rv. 269834 - 01) e l'appello incidentale proposto dal pubblico ministero sulla mancata considerazione in primo grado della recidiva ex art. 99, comma terzo, cod. pen., trattandosi di questione in rapporto di connessione essenziale con il punto concernente l'entità della pena, appellato anch'esso in via principale dell'imputato (Sez. 6, n. 1187 del 29/05/2014, dep. 2015, Rv. 261834 - 01).2.1 Nel caso a giudizio l'imputato con il secondo motivo d'appello aveva devoluto alla Corte territoriale il punto relativo all'eccessività della pena chiedendone il contenimento nei minimi edittali alla luce dei parametri ex art. 133 cod.pen. Il P.M. in sede di appello incidentale aveva lamentato un trattamento sanzionatorio eccessivamente mite, segnalando che la pena base era stata determinata al minimo edittale con minimi aumenti per continuazione senza tener conto delle specifiche connotazioni della vicenda a giudizio con conseguente richiesta di esclusione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena base in "misura più congrua alle modalità del fatto". Come ampiamente argomentato da Sez. U. Michaeler, in forza del principio desumibile dall'art. 624 cod.proc.pen. in materia di annullamento parziale in sede di giudizio di legittimità, ma insito anche nella natura e nella logica dell'appello, nella locuzione "punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" di cui all'art. 597 comma 1, cod.proc.pen. debbono ricomprendersi non solo i "punti della decisione" in senso stretto, e cioè le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione nell'ambito della decisione relativa ad un determinato reato, ma anche quelle riguardanti punti della sentenza che sebbene non investiti in via diretta con i motivi risultino tuttavia legati con i primi da un vincolo di connessione essenziale logico-giuridico sicché l'appello incidentale deve intendersi limitato ai punti investiti dall'appello principale ed ai punti che risultino in connessione essenziale con i punti dell'appello principale ( in proposito, Sez. 3 , n. 36370 del 09/04/2019, Rv. 277168 - 01). Nella specie la devoluzione principale del tema relativo alla determinazione della pena rende rituale ed ammissibile l'appello incidentale del P.g., del tutto speculare nella denunzia di un trattamento sanzionatorio improntato ad eccessiva mitezza, cui la richiesta di esclusione delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. si connette in maniera essenziale, in quanto strumento deputato all'adeguamento in concreto della sanzione ai profili fattuali dell'illecito e alla personalità del suo autore. L'impugnazione proposta sul punto deve essere in conseguenza dichiarata inammissibile in quanto manifestamente infondata. 2. Con riguardo all'asserita legittimità del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata operato dal primo giudice in violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. deve rilevarsi la manifesta infondatezza dei rilievi difensivi. Questa Corte ha in più occasioni statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522-01; Sez. 2, n. 8076 del 21/11/2012, dep. 2013, Rv. 254535-01). Con le richiamate decisioni si è evidenziato che il Giudice delle Leggi, nelle pronunzie evocate in ricorso, ha riconosciuto che rientra nelle facoltà del legislatore il potere di stabilire il divieto di prevalenza di circostanze attenuanti con la recidiva reiterata e siffatte scelte sono sindacabili in sede di scrutinio di costituzionalità solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio. Infatti, come rimarcato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 251/2012, n. 105/ 2014 e n. 106 /2014, non è revocabile in dubbio la legittimità, in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia "per un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale", salvo il caso di soluzioni palesemente sproporzionate. L'analisi delle decisioni del Giudice delle leggi evidenzia che il divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. è stato ritenuto in contrasto con la Costituzione solo in casi in cui si determinava un irragionevole squilibrio tra pene minime irrogabili in conseguenza dell'ammissibilità o meno del giudizio di prevalenza della specifica attenuante in esame rispetto alla recidiva reiterata, come nel caso dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (nella configurazione quale circostanza attenuante ad effetto speciale) ovvero dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., o ancora dell'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. Ben diverso risulta il caso concernente il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. costituendo la circostanza ex art. 62 bis cod.pen. attenuante di carattere ordinario, suscettibile di determinare una riduzione fino ad un terzo della pena, la cui applicazione, pertanto, non dà luogo ad una manifesta e irragionevole sproporzione del trattamento sanzionatorio. 3. Inammissibile risulta il conclusivo motivo in punto di maturata prescrizione in relazione al delitto di furto monoaggravato ascritto al capo B). Premesso che la ritenuta legittimità del giudizio di comparazione in termini di equivalenza espresso dalla Corte territoriale toglie rilievo alla censura per come articolata, pare opportuno ribadire che la lettura operata dalla difesa dei principi dettati da Sez. U. Schettino n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319 - 01 è destituita di pregio. Infatti, il massimo consesso nomofilattico ha in motivazione evidenziato che "la disciplina della prescrizione offre un nitido punto di ancoraggio per la tesi della rilevanza della recidiva anche quando il giudizio di bilanciamento l'abbia vista subvalente; l'art. 157, terzo comma cod. pen. esclude espressamente che possa tenersi in considerazione il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. ai fini della determinazione della pena massima del reato di cui trattasi, fattore di riferimento per il computo del termine di prescrizione". Nella specie in relazione al furto nnonoaggravato di cui si discorre il termine di prescrizione ordinario, tenuto conto della recidiva qualificata, è pari ad anni dieci, quello massimo ad anni sedici, mesi otto con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione formulata. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di