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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30464/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 marzo 2018, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per il reato di cui agli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R 309/90 in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 28.333,00 di multa, così come concordato dalle parti.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte non ha accolto la richiesta di applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva in quanto i reati per cui il Guadalupi risulta imputato e condannato rientrano nell'elenco di cui all'art. 4-bis

I. 354/75, il che costituisce condizione soggettiva ostativa alla concessione del beneficio.

L'art. 59 della legge n.689 del 1981, nel testo novellato dal d.lgs. n.150 del 2022, esclude infatti la sostituzione (lett. d) " nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis della della 26 luglio 1975, n.354, salvo che sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, cod. pen." [OSCURATO:PERSONA] di accompagnamento al d.lgs n.150 del 2022 si legge infatti che con la lett d) dell'art. 59 si è previsto un ragionevole e opportuno coordinamento con le preclusioni di accesso alle misure alternative, previste dalla L. n.354 del 1975, escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati ostativi fatta salva la concessione della attenuante della collaborazione di cui all'art. 323 bis cod. pen. 4.

Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 10 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 6 marzo 2018, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena per il reato di cui agli artt. 73 e 80, co. 2, D.P.R 309/90 in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 28.333,00 di multa, così come concordato dalle parti. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte non ha accolto la richiesta di applicazione della pena della detenzione domiciliare sostitutiva in quanto i reati per cui il Guadalupi risulta imputato e condannato rientrano nell'elenco di cui all'art. 4-bis I. 354/75, il che costituisce condizione soggettiva ostativa alla concessione del beneficio. L'art. 59 della legge n.689 del 1981, nel testo novellato dal d.lgs. n.150 del 2022, esclude infatti la sostituzione (lett. d) " nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4 bis della della 26 luglio 1975, n.354, salvo che sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis, secondo comma, cod. pen." [OSCURATO:PERSONA] di accompagnamento al d.lgs n.150 del 2022 si legge infatti che con la lett d) dell'art. 59 si è previsto un ragionevole e opportuno coordinamento con le preclusioni di accesso alle misure alternative, previste dalla L. n.354 del 1975, escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati ostativi fatta salva la concessione della attenuante della collaborazione di cui all'art. 323 bis cod. pen. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 lug
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