CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Castellammare del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al pagamento delle spese competenze e onorari del giudizio come da relativa nota che deposita; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna degli imputati al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio come da relativa nota spese che deposita; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. LEONE, difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale, dopo dibattimento, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del Comune di Castellammare del [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa d [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso: udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso: [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza del 15/01/2019 del Tribunale di Trapani di condanna di: a) [OSCURATO:PERSONA] per i reati di: 1) estorsione aggravata (dal metodo mafioso), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per avere, con minaccia, costituita nel fare riferimento alla volontà del [OSCURATO:PERSONA], già condannato per associazione di tipo mafioso, costretto tali due persone offese - rispettivamente, imprenditore edile incaricato della costruzione di un manufatto e committente dello stesso - a rifornirsi di circa 400 metri cubi di calcestruzzo presso la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (capo 2 dell'imputazione; in Castellammare del [OSCURATO:PERSONA] da marzo a settembre 2013); 2) violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, in particolare, della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, con riferimento all'abituale associazione con il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] (capo 5 dell'imputazione; [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] da febbraio 2013 fino al 21 marzo 2016); 3) estorsione aggravata (dal metodo mafioso), in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - rispettivamente, amministratore unico e socio fondatore di [OSCURATO:SOCIETA]. - per averli costretti, con minaccia consistita nello sfruttare la forza intimidatrice scaturente da Cosa nostra, a praticare un prezzo più basso, rispetto a quello già indicato dal Donato e dal Furnari a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la fornitura di calcestruzzo per l'esecuzione di lavori nella contrada Celso di Castellammare del [OSCURATO:PERSONA], nonché al pagamento dell'ulteriore somma di C 3,00/4,00 per metro cubo versato, procurandosi così il profitto di C 5.000,00 che il Donato e il Furnari corrisposero al Turriciano (capo 6 dell'imputazione; [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in data prossima all'aprile 2015); b) [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione aggravata (dal metodo mafioso), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di cui al già menzionato capo 2 dell'imputazione; c) [OSCURATO:PERSONA] per i reati di: 1) estorsione aggravata (dal metodo mafioso), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di cui al già menzionato capo 2 dell'imputazione; 2) tentata estorsione aggravata (dal metodo mafioso), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], ai danni dell'imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA], per avere, con minaccia, consistita nello sfruttare la forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo dell'organizzazione criminale Cosa nostra, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere lo stesso Miceli a rifornirsi di calcestruzzo presso [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., evento non realizzatosi per il rifiuto opposto dalla vittima (capo 3 dell'imputazione; [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] da maggio ad agosto 2013). 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Palermo, hanno proposto ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. "e", c.p.p., degli artt. 192, 546, 533 c.p.p., in relazione alle fattispecie contestate ai capi "2" e "6" - Vizio di motivazione per manifesta illogicità intrinseca, per travisamento della prova e per elusione delle censure difensive in relazione alla sussistenza dello elemento costitutivo della fattispecie estorsiva corrispondente alla violenza o alla minaccia e, quindi, in relazione alle fattispecie circostanziate come ritenute». Dopo avere lamentato che la sentenza impugnata muoverebbe «dall'errata premessa di ritenere ciascuna delle condotte in esame come posta in essere da un soggetto mafioso che, però, tale non è stato ritenuto» - stante l'assoluzione del Saracino dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - il ricorrente passa a illustrare il vizio denunciato con riguardo a ciascuno dei due episodi estorsivi di cui ai capi, rispettivamente, 2) e 6) dell'imputazione. Quanto alla motivazione della responsabilità per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2) dell'imputazione, il ricorrente rappresenta che: i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti attendibili, contrariamente al testimone [OSCURATO:PERSONA], senza verificare se il Salvo avesse un interesse a favorire il Parisi; le dichiarazioni del Parisi erano, in realtà, de relato; se vi fosse effettivamente stata coartazione, per effetto della spendita del proprio nome e della propria presenza, il Colomba avrebbe fatto continuare la fornitura all'Artale e non al Parisi; il Salvo, che stava svolgendo anche altri lavori, non era stato avvicinato di persona per imporgli la fornitura di cemento; il Salvo riferì che l'incontro tra il Colomba, il Badalucco e il Saracino era avvenuto presso il cantiere, mentre esso era avvenuto «presso l'abitazione estiva», e lo stesso Salvo aveva riferito di non conoscere i motivi per i quali il Saracino fosse interessato alla fornitura; nel ritenere l'attendibilità del Parisi, è stato trascurato l'astio di questi nei confronti dell'Artale causato dalla procedura concorsuale che quest'ultimo aveva promosso nei confronti del primo; «una sola volta il Saracino si è trovato coinvolto nell'incontro con il Colomba unitamente al Badalucco»; è stata screditata la deposizione del Colomba, nonostante questi avesse «asserito che a casa sua comanda lui e che non ha paura di nessuno, né tantomeno della Mafia, con la quale non ha mai avuto modo di ridire»; dalle dichiarazioni del testimone Pampalone risultava che egli «non ha mai detto che c'erano state pressioni [...], ma solamente persone che cercavano ognuno per loro conto di poter effettuare le proprie forniture»; «da nessuna intercettazione si evince la conferma dalle dichiarazioni dei testimoni che, di contro, le stesse smentiscono le loro dichiarazioni» e, in particolare, una di esse (la n. 723 del 6 luglio 2013) dimostra che il Saracino è all'oscuro di qualunque pregresso accordo tra il Colomba e il Parisi; non è stato chiarito quale fosse il motivo per cui il Saracino dovesse sponsorizzare l'Artale, atteso che era più logico che sponsorizzasse il genero che lavorava anch'egli con il calcestruzzo. Quanto alla motivazione della responsabilità per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 6) dell'imputazione, il ricorrente rappresenta che: si sarebbe «fa[tto] leva sulla ritenuta mafiosità del Saracino [...] e, quindi, minacciosa in sé la condotta, dimenticando in toto i momenti rilevanti che escludevano l'estorsione»; è stata ritenuta l'attendibilità del testimone Donato nonostante egli sia stato smentito dal cognato Chiarenza, sentito nel giudizio di secondo grado a seguito della parziale rinnovazione del dibattimento, sulla circostanza, riferita dal Donato, che egli chiese informazioni al Chiarenza sul conto del Saracino; in realtà, i soci di [OSCURATO:SOCIETA]. resero le proprie dichiarazioni accusatorie a seguito di un «accordo tra gli organi investigativi ed i rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA], per non proporli per un provvedimento di confisca», in quanto «risulta dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] [della polizia giudiziaria] che nella compagine sociale della [OSCURATO:SOCIETA] c'erano stati personaggi vicini a soggetti Mafiosi, [...] e, quindi, [...] anche la predetta azienda poteva essere sottoposta a confisca che, grazie alle predette dichiarazioni accusatorie, ad oggi, è ancora in attività»; la mancata costituzione di parte civile da parte delle persone offese «sta a dimostrare che, gli stessi oltre a non aver subito nessuna minaccia e/o imposizione di Pizzo, non hanno mai sborsato alcuna somma perché mai pattuita con l'odierno imputato»; «non si riesce a capire che nessuna risposta è stata data dai Giudici, perché se è vero che il Raineri e l'Altopiano abbiano fatto una richiesta di preventivo per iscritto alla [OSCURATO:SOCIETA] per la fornitura di cemento nella zona di C.mare del [OSCURATO:PERSONA], come mai sia entrato in gioco il Turriciano per invitare i titolari della [OSCURATO:SOCIETA] se erano disponibil[i] a fare una fornitura di cemento agli stessi che, fra l'altro, avevano già richiesto il preventivo?»; tutti i testi della difesa imprenditori edili avevano escluso di essere stati avvicinati dal Saracino «per convincerli a rifornirsi da questa e/o quella ditta per la fornitura di cemento ed è risultato che, la ditta Blunda e Valenti si rifornivano di cemento presso la [OSCURATO:SOCIETA] [...] e non è mai stato chiesto un centesimo per conto del Saracino o di altri». Il ricorrente lamenta infine l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza, in relazione ai due reati estorsivi a lui attribuiti, delle aggravanti del metodo mafioso e dell'agevolazione mafiosa. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. "b" ed "e", c.p.p., degli artt. 192, 546, 533 c.p.p., in relazione alla fattispecie contestata al capo "5" - Vizio di motivazione per manifesta illogicità in relazione alla sussistenza dello elemento costitutivo della fattispecie ex art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, e, quindi, in relazione alla sussistenza della fattispecie ritenuta». Il ricorrente, dopo avere rammentato che, anche secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (è citata: Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496), l'inosservanza delle prescrizioni generiche di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi», da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sostiene che «pare evidente, dunque, che la fattispecie ritenuta non sia sussistente. Infatti, anche laddove si volesse esaltare - come fatto dalla decisione impugnata - il quotidiano prendere il caffè al bar tra l'anziano imputato e il Turriciano, mancherebbe comunque quella notazione ulteriore della condotta voluta dalla più datata giurisprudenza che individuava nella precisa volontà di violare l'imposizione quale condizione necessaria ai fini dell'integrazione del reato». 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. "e", c.p.p., dell'art. 62 bis c.p. - Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla omessa imputazione delle circostanze attenuanti generiche». Il ricorrente lamenta che «la decisione impugnata ha affermato che, la richiesta non poteva essere accolta stante un generico richiamo al contesto criminale e alla personalità dell'imputato, senza alcuna considerazione della età avanzata di lui e della concreta ed affermata assenza di un effettivo contesto criminale di riferimento». 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. "b" ed "e", c.p.p., degli artt. 132 e 133 c.p. - Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena non definita nel minimo edittale, col minimo aumento per la continuazione». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Palermo si è «trincera[ta] dietro un richiamo a laconiche espressioni del tipo "pena equa"» e che «[I]'aumento per la continuazione appare comunque assolutamente illogica, considerata la stessa ratio sottesa all'istituto della continuazione». 3.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. "h" ed "e", c.p.p., in relazione alla mancata condanna in continuazione con la condanna riportata con la sentenza 2/5/2008 della Corte d'appello di Palermo». Il ricorrente rappresenta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello di Palermo, «i [...] fatti estorsivi devono considerarsi come un progetto unitario dal momento che in ambedue i casi gli è stato contestato l'art. 7 DL 152/91, ed in ogni caso risultano omogenei a quello di cui alla precedente condanna» e non rileva la distanza temporale tra i fatti, atteso che i due reati estorsivi a lui attribuiti «sono stati posti in essere dopo che l'appellante ha terminato di espiare la condanna per la precedente condanna e, quindi, quando lo stesso ha riacquistato la libertà». 3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce «[v]iolazione, rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. "h" ed "e", c.p.p., in relazione alla statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili». Il ricorrente rappresenta che dagli atti di costituzione di parte civile del Comune di Castellammare del [OSCURATO:PERSONA] e delle associazioni «indicate in sentenza» risulterebbe che gli stessi esercitarono l'azione civile esclusivamente per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. per il quale è intervenuta assoluzione, con la conseguente illegittimità della condanna al risarcimento del danno in favore dei predetti soggetti, e che la contraria motivazione della sentenza impugnata al riguardo sarebbe meramente apparente e illogica. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a un unico motivo, con il quale i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, «[i]n particolare, per non aver motivato su specifiche e rilevanti deduzioni e censure contenute nell'atto di appello». Quanto alla motivazione della responsabilità per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2) dell'imputazione, i ricorrenti rappresentano che la Corte d'appello di Palermo, nel ritenere la costrizione del Colomba, avrebbe omesso di considerare quanto dedotto nel proprio atto di appello in ordine al fatto che, dalle conversazioni captate - in particolare, dalla n. 723 del 6 luglio 2013 - era risultata l'assenza di qualunque metus del Colomba nei confronti del Saracino, come era confermato dal fatto che lo stesso Colomba abbia potuto «licenziare successivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], decidendo di affidare senza remore la fornitura ad un concorrente»; il che confermerebbe anche l'attendibilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel dibattimento. Quanto alla motivazione della responsabilità per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 3) dell'imputazione, i ricorrenti rappresentano che, dagli atti processuali, emergerebbe che, successivamente ai fatti contestati, il Miceli contattò il Turriciano per una fornitura di cemento in un cantiere di Alcamo, corso dei Mille, dove era committente [OSCURATO:PERSONA], e che tale circostanza, che si dovrebbe ritenere incompatibile con la situazione di chi stia subendo un'estorsione mafiosa, ancorché evidenziata nel proprio atto di appello, non era stata debitamente valutata dalla Corte d'appello di Palermo che l'aveva, anzi, travisata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. primo motivo è in parte non consentito (quanto alle doglianze relative all'affermazione di responsabilità) e in parte manifestamente infondato (quanto alle doglianze relative alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203). Si deve anzitutto affermare che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la sentenza impugnata non muove dal presupposto che le condotte estorsive di cui ai capi 2) e 6) dell'imputazione siano state poste in essere «da un soggetto mafioso», atteso che la Corte d'appello di Palermo muove al contrario dalla premessa dell'assoluzione del Saracino (nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dal reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. Quanto alla responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (imprenditore) e di [OSCURATO:PERSONA] (committente dei lavori) di cui al capo 2) dell'imputazione - contestata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] - le conformi sentenze dei giudici di merito l'hanno fondata sui seguenti elementi di prova e valutazioni degli stessi elementi: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili, il quale aveva riferito che, mentre inizialmente aveva affidato la fornitura del calcestruzzo a [OSCURATO:PERSONA], gli si presentarono poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali gli chiesero di assegnare la stessa fornitura a [OSCURATO:PERSONA] - come poi effettivamente avvenne -, accompagnando tale indicazione col riferimento al fatto che tale era il volere di [OSCURATO:PERSONA], la cui storia criminale era nota a Castellammare del [OSCURATO:PERSONA], e che, successivamente, gli si presentarono i due menzionati Badalucco, accompagnati, questa volta, anche da [OSCURATO:PERSONA], per chiedere di proseguire la fornitura, formulando retoricamente la domanda «ma è giusto che comincia un lavoro uno e lo prosegue un altro?»; b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cui in precedenza il Colomba si era sempre rivolto per le forniture di calcestruzzo), motivatamente ritenute attendibili - e, come precisato dalla Corte d'appello di Palermo, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, non tutte de relato -, il quale aveva riferito che lo stesso Colomba gli aveva detto che, quella volta, il materiale sarebbe stato fornito da altri, in quanto [OSCURATO:PERSONA] era andato a trovarlo e gli aveva detto che «il cemento dovevano gettarlo loro» e che tale richiesta era avanzata «per conto di [OSCURATO:PERSONA]», e che egli aveva accettato «per quieto vivere», giacché aveva ricevuto pressioni da un soggetto (il Saracino) noto per il suo passato criminale, nonché che, recatosi presso il cantiere, seppe da [OSCURATO:PERSONA] che, poco prima, vi si erano recati i due Badalucco e il Saracino, i quali volevano assolutamente continuare la fornitura, e che, quando [OSCURATO:PERSONA] disse loro che aveva già incaricato il Parisi, il Saracino proferì la frase «quello che viene si pigghia» (espressione siciliana che significa farsi carico di eventuali conseguenze negative la quale, dato il contesto in cui fu pronunciata, assumeva un chiaro significato minaccioso); c) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (comproprietario dell'area), il quale aveva riferito di avere saputo che il suocero (cioè [OSCURATO:PERSONA]) aveva ricevuto pressioni per favorire [OSCURATO:PERSONA], nonostante l'accordo che aveva già concluso con [OSCURATO:PERSONA]; d) la motivata valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di avere liberamente accolto la proposta di fornitura di [OSCURATO:PERSONA] perché il prezzo da questi praticato era più conveniente; e) il contenuto delle intercettate conversazioni telefoniche e ambientali, le quali erano ritenute costituire conferma delle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e avevano tra l'altro evidenziato sia come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero avuto un ruolo nella fornitura, nonostante fossero estranei all'impresa dell'Artale, sia la frase, proferita da [OSCURATO:PERSONA] in una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], «mi sono messo a disposizione facendo una grossa brutta figura» (con il Parisi). Quanto alla responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (socio di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) e di [OSCURATO:PERSONA] (socio fondatore della stessa [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) di cui al capo 6) dell'imputazione - contestata al Saracino, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente - le conformi sentenze dei giudici di merito l'hanno fondata sui seguenti elementi di prova e valutazioni degli stessi elementi: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili, il quale aveva riferito dell'incontro in un capannone con il Saracino e il Turriciano, cui partecipò anche il Furnari, nel corso del quale il Saracino, con le dita di una mano, fece il segno "tre", ricordando la sua recente scarcerazione dopo molti anni di detenzione e così utilizzando il proprio "prestigio" criminale, il Turriciano indicò in quell'importo (tre euro) quello che il Donato e il Furnari avrebbero dovuto loro corrispondere per ogni metro cubo di calcestruzzo venduto, specificando di avere percepito sia che il pagamento del predetto pizzo era imprescindibile per l'esecuzione della fornitura in favore di Altopiano s.r.I., sia le qualità dei propri interlocutori, sia la natura cogente della richiesta, di avere avuto paura nel corso della vicenda (come durante la propria deposizione) e di avere effettivamente consegnato al Turriciano la somma di € 5.000,00 in contanti dopo essere stato pagato dall'impresa cui aveva effettuato la fornitura, nonché che il Saracino e il Turriciano gli «scrivevano il prezzo nel bigliettino per una fornitura che non c'entravano niente»; b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili, il quale, dopo un iniziale atteggiamento reticente, aveva confermato quanto già dichiarato dal Donato in ordine alla perentoria richiesta che era stata loro avanzata dal Saracino di versare tre-quattro euro per ogni metro cubo di calcestruzzo venduto e aveva affermato di avere accettato la stessa richiesta per paura; c) la diffusamente motivata (pagine 42-44 della sentenza impugnata) infondatezza della tesi difensiva secondo cui le dichiarazioni del Donato sarebbero state il frutto di un accordo dello stesso Donato con gli agenti della Direzione investigativa antimafia, finalizzato a evitare la confisca del suo impianto di produzione di calcestruzzo e della società le cui quote erano da lui detenute insieme con il Furnari; d) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul menzionato incontro nel capannone. Tale motivazione delle minacciose richieste dell'imputato - rispettivamente, nel primo caso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sul timore che promanava dalla caratura criminale del Saracino, per costringere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare 400 metri cubi di calcestruzzo dall'impresa facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e, nel secondo caso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per costringere, sfruttando la forza intimidatrice scaturente da Cosa nostra, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a praticare un prezzo più basso rispetto a quello che essi avevano già indicato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la fornitura di calcestruzzo e a corrispondere la somma di tre-quattro euro per ogni metro cubo di calcestruzzo versato - appare del tutto coerente e logica. A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente, senza evidenziare contraddittorietà o manifeste illogicità della stessa motivazione, su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, si traducono nella sollecitazione di una diversa valutazione degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito - nonché dell'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni e dell'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate - o nell'evidenziazione di ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine al significato probatorio dei predetti elementi di prova, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Quanto all'aggravante di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 152 del 1991 (ora art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen.), si deve anzitutto rilevare come la stessa sia stata ritenuta dai giudici di merito nella sua declinazione oggettiva del cosiddetto "metodo mafioso" (e non anche in quella soggettiva della cosiddetta "agevolazione mafiosa"). Ciò precisato, si deve rammentare il principio, affermato dalla Corte di cassazione e richiamato anche dalla Corte d'appello di Palermo, secondo cui, nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del "metodo mafioso" l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di un'esplicita richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia (Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884-01). La motivazione della Corte d'appello di Palermo risulta del tutto coerente con tale principio, avendo la stessa Corte evidenziato come il fare leva sul timore che promanava dalla caratura criminale del Saracino (soggetto già condannato per associazione di tipo mafioso), come nel caso di cui al capo 2) dell'imputazione, o l'avere imposto il pizzo su una fornitura, come nel caso di cui al capo 6) dell'imputazione, in un territorio, come quello di Castellammare del [OSCURATO:PERSONA], in cui l'organizzazione criminale Cosa nostra era certamente radicata, comportasse quell'avvalimento delle condizioni di intimidazione previste dall'art. 416-bis cod. pen. idoneo a integrare l'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso". D'altro canto, a fronte di tale motivazione, la doglianza del ricorrente si appalesa come del tutto generica. 1.2. Il secondo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui al capo 5) dell'imputazione - è manifestamente infondato. Si deve anzitutto precisare che le conformi sentenze dei giudici di merito hanno confermato tale affermazione di responsabilità per essersi l'imputato associato abitualmente al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]. Ciò precisato, i giudici di merito hanno in proposito evidenziato come tale abituale associazione, la quale era stata ammessa anche dall'imputato, risultasse anche dalle intercettate conversazioni, dagli effettuati servizi di osservazione controllo e pedinamento e dalle riprese video degli incontri tra i due. A fronte di ciò, la Corte d'appello di Palermo ha correttamente reputato che la circostanza che l'associazione dell'imputato con il Turriciano si inserisse in un risalente rapporto amicale tra i due e che, quindi, come ribadito dal ricorrente con il motivo di ricorso, la stessa associazione non fosse animata dalla volontà di violare l'obbligo inerente alla sorveglianza speciale ma, piuttosto, dall'intento di frequentare un amico di lunga data, non escludesse la sussistenza del reato, attesa la correttamente ritenuta assolutezza della prescrizione violata - desumibile sia del tenere letterale della medesima prescrizione sia dalla stessa funzione specialpreventiva che costituisce la ratio delle misure di prevenzione - nonché, si deve aggiungere, la sufficienza, ai fini dell'integrazione del reato de quo, del dolo generico, cioè della consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento degli stessi, senza che rilevino le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale (Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino, Rv. 270262- 01). 1.3. Il terzo motivo - relativo al lamentato omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Palermo ha confermato il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti all'entità dei reati e alle modalità della loro esecuzione, nonché alla capacità a delinquere del Saracino, dell'agire mafioso dello stesso, del fatto che neppure l'applicata misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza aveva trattenuto l'imputato dal commettere ulteriori reati e, quindi, della propensione a delinquere del Saracino, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dall'imputato, relativi alla sua età avanzata e «all'assenza di un effettivo contesto criminale di riferimento» (così il ricorso). Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.1.4. Il quarto motivo - relativo alla determinazione della misura della pena - è manifestamente infondato. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie: a) la pena di cinque anni e sei mesi di reclusione ed C 2.100,00 di multa irrogata per il reato base cui al capo 2) dell'imputazione è di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato di estorsione (che è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da C 1.000,00 a €4.000,00), con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'obbligo di motivazione ben poteva essere assolto mediante il riferimento all'equità della stessa pena; b) i contenuti aumenti per la continuazione con il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui al capo 5) dell'imputazione (otto mesi di reclusione ed C 400,00 di multa) e con il reato di estorsione di cui al capo 6) dell'imputazione (due mesi di reclusione ed C 100,00 di multa) risultano anch'essi sufficientemente motivati, tenuto conto delle pene edittali previste per gli stessi reati, mediante il riferimento all'adeguatezza degli stessi aumenti rispetto alla natura e alle modalità delle azioni compiute. 1.5. Il quinto motivo - relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub iudice e quelli già giudicati con la sentenza irrevocabile del 02/05/2008 della Corte d'appello di Palermo (in particolare quello di associazione di tipo mafioso, per il quale il Saracino era stato condannato con condotta accertata come cessata nel luglio 2004) - è manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). È stato altresì chiarito che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito dell'unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222-01; Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006-01; Sez. 4, n. 25094 del 13/06/2007, Coluccia, Rv. 237014-01). Nel caso in esame, la Corte d'appello di Palermo ha negato il riconoscimento della continuazione e, in particolare, che i reati sub iudice fossero riconducibili a una preventiva programmazione unitaria rispetto a quello di associazione di tipo mafioso oggetto della sentenza irrevocabile di condanna del 02/05/2008 della stessa Corte d'appello di Palermo, in ragione sia della distanza temporale tra i reati - essendo stata la partecipazione a un'associazione di tipo mafioso accertata come cessata a luglio del 2004 - sia dell'assoluta diversità di contesto degli stessi reati, atteso che, mentre quello di cui all'art. 416-bis cod. pen. aveva evidenziato la messa a disposizione del sodalizio criminoso, da parte del Saracino, della propria attività imprenditoriale, quelli sub iudice avevano evidenziato il mero approfittamento, da parte dell'imputato, della "fama" criminale che gli derivava dalla sua precedente appartenenza a un sodalizio di tipo mafioso. Tale motivazione si deve ritenere conforme al sopra rammentato orientamento delle Sezioni unite di questa Corte e, in quanto sorretta da un'adeguata argomentazione, non sindacabile in questa sede di legittimità. 1.6. Il sesto motivo è inammissibile. A fronte delle sentenze dei giudici di merito che hanno conformemente motivato come l'esercizio, nel giudizio penale, dell'azione civile per il risarcimento del danno da parte del Comune di Castellammare del [OSCURATO:PERSONA] e degli egli enti portatori di interessi collettivi fosse stato operato in relazione non solo al reato di associazione di tipo mafioso, per il quale era intervenuta l'assoluzione, ma anche ai reati di estorsione e di tentata estorsione per i quali era intervenuta condanna, il motivo si appalesa infatti come generico, avendo il ricorrente del tutto omesso di indicare da quali elementi egli avesse ricavato l'opposta sostenuta conclusione. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti per un motivo non consentito. Quanto alla responsabilità degli imputati per il reato di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2) dell'imputazione - contestata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] -, al punto 1.1 si è già argomentata la coerenza e logicità della motivazione con la quale le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto di accertare le minacciose richieste dei due Badalucco, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sul timore che promanava dalla caratura criminale di quest'ultimo, per costringere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare 400 metri cubi di calcestruzzo dall'impresa facente capo a [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] d cui al capo 3) dell'imputazione - contestata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] - le conformi sentenze dei giudici di merito l'hanno fondata sui seguenti elementi di prova e valutazioni degli stessi elementi: a) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello di questi [OSCURATO:PERSONA] (il quale lavorava nell'impresa del primo), ancorché connotate da reticenze, in ordine alla richiesta, materialmente avanzata loro da [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo al settore della produzione e vendita del calcestruzzo, con modalità evidentemente mafiose - tanto da determinare uno stato di paura in [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione dei trascorsi giudiziari del Turriciano e del legame di questi con il Saracino (paura che i fratelli Miceli avevano continuato a mostrare, a distanza di tempo, anche nel corso del loro esame testimoniale) -, per costringere [OSCURATO:PERSONA] a rifornirsi del calcestruzzo necessario per il cantiere che lo stesso Miceli aveva aperto in Castellammare del [OSCURATO:PERSONA] dall'impresa di [OSCURATO:PERSONA]; b) il contenuto delle conversazioni intercettate tra il 4 e il 5 luglio 2013 - ritenute dalla Corte d'appello di Palermo autonomamente dimostrative del nucleo essenziale del fatto- reato - dal quale era emerso che, mentre il Turriciano agì nella veste di "portavoce" della richiesta estorsiva, [OSCURATO:PERSONA] svolse il ruolo di intermediario nei confronti di chi avrebbe dovuto fornire il calcestruzzo, cioè di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di quella "sponsorizzazione" dell'Artale, voluta, tra gli altri, dallo stesso Badalucco, che era emersa sia dal contenuto dell'intercettazione del 22 luglio 2013 relativa alla cosiddetta "riunione riservata" che si era svolta nella contrada Gagliardetta, sia dagli elementi probatori che erano risultati in relazione al fatto-reato di estorsione di cui al capo 2) dell'imputazione, sia dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].Tale motivazione, nel primo caso, delle minacciose richieste degli imputati, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], facendo leva sul timore che promanava dalla caratura criminale di questi, per costringere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare 400 metri cubi di calcestruzzo dall'impresa facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e, nel secondo caso, dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], per costringere, sfruttando la forza intimidatrice scaturente da Cosa nostra, [OSCURATO:PERSONA] a rifornirsi del calcestruzzo sempre dall'impresa che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], appare del tutto coerente e logica. A fronte di ciò, le doglianze dei ricorrenti, senza evidenziare contraddittorietà o manifeste illogicità della stessa motivazione, su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, si traducono nella sollecitazione di una diversa valutazione degli elementi di prova valorizzati dai giudici di merito - nonché dell'attendibilità delle dichiarazioni dei testimoni (in particolare di quelle di [OSCURATO:PERSONA]) e dell'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate - o nell'evidenziazione di ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine al significato probatorio dei predetti elementi di prova, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, cit.; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, cit.). 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso consegue altresì la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Castellammare del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] degli industriali della Provincia di Trapani, Centro studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Associazione antiracket, che si liquidano in complessivi C 5.500,00 ciascuno, Associazione antiracket e antiusura alcamese, che liquida in complessivi C 3.080,68 come da richiesta. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese d