CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 28753/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari di Milano applicava al Conte la pena concordata in relazione al reato di rapina aggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice avrebbe espresso il proprio giudizio di congruità sulla pena in contrasto con i parametri codicistici applicando eccessivi aumenti per la continuazione interna. 2.2. Il ricorso è inammissibile in quanto propone motivi non consentiti in contrasto con l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.. A ciò si aggiunge che, secondo la Cassazione, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 28 giugno 2022 L'estensore