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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 luglio 2021

Cassazione n. 17143/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/08/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto la istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare emessa in data 16/7/2021 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata al predetto la misura degli arresti domiciliari - nelle more sostituita con quella della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio rivestito - , annullando la decisione in relazione al reato di cui al capo 2)(artt. 110, 317 cod. pen.) e confermandola in relazione ai reati di cui ai capi 3, 5, 6, 7 ,8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (artt. 110,319-quater cod. pen.) per l'abuso delle funzioni commesso quale vigile urbano in servizio nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il vigile urbano [OSCURATO:PERSONA] ed il titolare di ditta convenzionata ([OSCURATO:PERSONA]) - o altra ditta non convenzionata - con il predetto comune per la rimozione dei veicoli e i vari proprietari dei veicoli rimossi dalla pubblica via in quanto privi di copertura assicurativa, omettendo di verbalizzare e sanzionare l'infrazione amministrativa di cui all'art. 193 C.d.s. ed inducendo i predetti proprietari delle vetture a consegnare indebitamente alle ditte una somma per la rimozione e la successiva rottamazione dei veicoli, avvantaggiando la ditta convenzionata per il mancato riversamento di parte dell'importo dovuto al Comune o la ditta esterna in quanto non convenzionata.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo:

2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 292, comma 1 lett c), cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione al rigetto della dedotta mancata motivazione da parte del primo Giudice su ogni contestazione, non essendo sufficiente la generica motivazione omnicomprensiva adottata senza dare conto delle singole vicende contestate (v. pg. 115 della ordinanza genetica) e - nel negare l'assunto difensivo - non indicando l'ordinanza impugnata in quale parte di quella genetica si rinvenga la motivazione in relazione ad ogni singolo capo di accusa.

2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 110, 43, 319-quater cod. proc. pen., 273, 273, comma 1-bis, 192, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione all'errata impostazione dell'accusa, segnatamente con riguardo alla natura indebita della prestazione resa dal privato il quale, in realtà, paga quanto dovuto secondo un accordo di natura privata con la ditta che rende il servizio.

Il Tribunale, pur riconoscendo che la prestazione resa fuoriesce dalla convenzione tra il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] (v. art. 1 della Convenzione che non include i casi di violazione dell'art. 193 C.d.s.), non ne trae le dovute conseguenze riformulando l'accusa con motivazione che la riconduce al diverso reato di abuso di ufficio o, addirittura, argomentando un azzeramento delle possibilità da parte del privato consono alla non contestata e non configurabile fattispecie concussiva.

Ancora, si giustifica la sussistenza del reato proprio assumendo che il privato ritenga doverosa la prestazione, in contrasto con l'orientamento di legittimità espresso dalle Sezioni Unite secondo il quale l'induzione indebita si differenzia dalla truffa aggravata per l'assenza di errore che cada sulla doverosità della prestazione ed illogicamente confinando la responsabilità a titolo doloso al solo pubblico ufficiale.

Si deduce, inoltre, assenza di motivazione in relazione alla mancata risposta alle deduzioni difensive mosse in relazione alle singole contestazioni, riprodotte in ricorso (v. pg. 20 e ss. del ricorso).

2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 274 lett. a) e c), cod. proc. pen. e 275 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha considerato che la sospensione dal servizio o l'interdizione escludono la reiterazione delle condotte, evocando una congetturale possibilità di "dissimulare la sospensione dal servizio" da parte del ricorrente, e non risultando elementi concreti sulla possibilità di inquinamento della prova.

2.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 266, 267, cod. proc. pen., 317, 319-quater cod. pen. in relazione al rigetto della dedotta nullità dei decreti autorizzativi di cui ai R.I.T. 2158/2020, 1929 e 1930/2020 per assenza di sufficienti indizi dell'ipotizzato reato di cui all'art. 317 cod. pen., risultando inconferenti gli argomenti opposti dalla ordinanza impugnata in quanto gli elementi che hanno fatto escludere la gravità indiziaria in sede di riesame in relazione al reato di concussione di cui al capo 2) risultavano già sulla base della denuncia del venditore ambulante e della informativa, dalla quale emergeva l'avvenuto sequestro in assenza del venditore che era sopravvenuto alla azione dei pubblici ufficiali, tenuto conto del contesto dei controlli e della richiesta della licenza all'ambulante, fatti che escludevano qualsiasi costrizione ai danni di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve esser accolto.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltreché genericamente proposto limitandosi a censurare la mancata indicazione da parte del Tribunale delle parti in cui la ordinanza genetica abbia valutato partitamente i fatti, non tenendo conto della dettagliata considerazione delle emergenze poste a base dei singoli episodi e della conseguente valutazione indiziaria (v. pg. 61 e ss. della ordinanza).

3. Deve, poi, essere esaminato il pregiudiziale quarto motivo sulla legittimità delle captazioni in quanto costituenti il fondamento indiziario delle accuse.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha rigettato la dedotta eccezione di inutilizzabilità delle captazíoni assumendo che l'annullamento della ordinanza azji4A44e per assenza della gravità indiziaria del reato sub 2) era conseguente solo al rinvenimento del verbale e della merce sequestrata presso gli uffici della polizia municipale in data 21/7/2021 - che escludeva la volontà di appropriazione della merce da parte degli agenti - laddove gli elementi posti a base dei decreti di urgenza e della conseguente convalida (n. 2158/2020, 1929/2020 e 1930/2020) che avevano autorizzato le captazioni si fondavano su una gravità indiziaria correttamente desunta dalla denuncia dell'ambulante del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno dei fatti.

In particolare, la costrizione è desumibile dalle circostanze e modalità della condotta tenuta dai vigili all'atto del prelievo della merce che appariva abusiva e comunque arbitraria - con iniziale negazione di ogni spiegazione del loro comportamento - tale da spingere a non reagire a tale comportamento; mentre la dazione deve individuarsi nella merce che l'ambulante "sarebbe stato sostanzialmente costretto a lasciare che gli agenti trattenessero presso di loro, costituendo i loro atteggiamenti prevaricatori una minaccia implicita" rispetto a quella che appariva una presa di possesso indebita della merce.

4. Ritiene la Corte che la giustificazione resa dal Tribunale in ordine alla qualificazione delle condotte tenute dai vigili urbani al momento del loro intervento nei confronti dell'ambulante non individui la fattispecie concussiva posta a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non giustificandosi il proprium della fattispecie concussiva, finendosi per attribuire valore concussivo al solo irregolare svolgimento di un'attività di ufficio.

Manca l'abuso costrittivo che esula dalla mancata comunicazione illico et immediate all'ambulante delle ragioni della apprensione della merce esposta, senz'altro realizzata nell'ambito di una istuzionale attività di controllo - all'ambulante era contestualmente richiesta l'esibizione della licenza, alla quale era subordinata la restituzione della merce.

Né si individua la pretesa minaccia implicita, posto che non se ne individua il contenuto anche perchè proveniente da soggetti di cui si assume non essere nota alla vittima la loro qualità pubblica al momento della apprensione.Manca, ancora, il causale conferimento della pretesa utilità - una volta esclusa la consegna della merce da parte dell'ambulante - che non può individuarsi nel postumo sopportato trattenimento della merce da parte dell'agente.

Manca, infine, l'elemento costitutivo della utilità che, secondo costante orientamento, indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, tale non potendosi considerare la povera merce sottratta per attività di ufficio, ancorchè irregolarmente realizzata.

Cosicché illegittima si palesa l'autorizzazione a svolgere le captazioni nell'ambito dei provvedimenti indicati, mancando il presupposto costituito dalla gravità indiziaria del reato di concussione ipotizzato dall'accusa.

5. Il secondo motivo è fondato.

5.1. Il Tribunale ha centrato la sussistenza delle ipotesi induttive contestate sulle "particolari modalità della richiesta e di realizzazione della pretesa" consistita nella "minaccia di sanzioni elevate...unitamente alla prospettazione di un'immediata soluzione più economica e di un'impresa immediatamente disponibile a realizzarla...essendo di fatto praticamente azzerata la possibilità per i privati di scegliere di rivolgersi ad altre imprese di carro-attrezzi".

"Peraltro - prosegue la ordinanza - non appare verosimile che i privati non fossero consapevoli dell'illegittimità della "soluzione" prospettata dai due poliziotti..."(v. pg. 14 e 15 della ordinanza), fondando tale consapevolezza l'accusa mossa e dovendosi tener conto che la condotta illecita non è limitata alla mera omissione dell'elevazione delle sanzioni amministrative - che non configura omissione di atti di ufficio - ma è consistita nel "far conseguire un vantaggio alle imprese di carro- attrezzi".

5.2. La giustificazione fornita dalla ordinanza a sostegno della qualificazione giuridica delle accuse ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. deve essere censurata in relazione agli elementi costitutivi dell'accusa.

Il Tribunale ha eliso il centrale profilo costitutivo dell'accusa della illegittimità del profitto conseguito dalle ditte di carro-attrezzi incaricate per la rimozione delle vetture - individuata nella mancata devoluzione al Comune di parte della somma prevista dalla tariffa convenzionale - in quanto non applicabile alle vicende di specie estranee alle previsioni convenzionali, ed ha sostanzialmente riformulato í termini fattuali dell'accusa incentrandola sul vantaggio fatto conseguire alle ditte di carro-attrezzi intervenute, di cui tuttavia non qualifica la natura indebita.

Una tale operazione "ortopedica" sull'imputazione - che non può ritenersi consentita in virtù del principio "ne procedat judex ex officio" (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602) - in ogni caso fa esulare la fattispecie dalla norma incriminatrice mancando l'elemento qualificante della natura indebita della somma conferita dal soggetto indotto - trattandosi del pagamento di una effettiva prestazione resa nei suoi confronti - non bastando l'illiceità della transazione intervenuta tra i pubblici ufficiali ed i privati con la quale si è evitato a questi il pagamento delle sanzioni amministrative.

5.3. E' assorbita da quanto precede la dedotta omessa risposta alle deduzioni di volta in volta prospettate nella memoria difensiva in relazione a ciascuna della ipotesi di reato contestate al ricorrente.

6. Il terzo motivo è fondato in quanto irragionevole è l'ipotizzato pericolo di reiterazione del reato con riferimento alla possibile dissimulazione della intervenuta sospensione dal servizio priva di qualsiasi ragione ed aggancio fattuale.

Del pari apodittico è il pericolo di inquinamento probatorio in assenza di elementi concreti a riguardo ed in presenza di un compendio indiziario giustificato dal solo dato captativo.

7. I molteplici e radicali vizi dell'azione cautelare impongono l'annullamento della ordinanza impugnata e di quella emessa in data 16/7/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Va dichiarata la cessazione della misura cautelare in atto.

8. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Dichiara la cessazione della misura cautelare.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/08/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto la istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza cautelare emessa in data 16/7/2021 dal Giudice delle indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata al predetto la misura degli arresti domiciliari - nelle more sostituita con quella della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio rivestito - , annullando la decisione in relazione al reato di cui al capo 2)(artt. 110, 317 cod. pen.) e confermandola in relazione ai reati di cui ai capi 3, 5, 6, 7 ,8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (artt. 110,319-quater cod. pen.) per l'abuso delle funzioni commesso quale vigile urbano in servizio nel comune di [OSCURATO:PERSONA] in concorso con il vigile urbano [OSCURATO:PERSONA] ed il titolare di ditta convenzionata ([OSCURATO:PERSONA]) - o altra ditta non convenzionata - con il predetto comune per la rimozione dei veicoli e i vari proprietari dei veicoli rimossi dalla pubblica via in quanto privi di copertura assicurativa, omettendo di verbalizzare e sanzionare l'infrazione amministrativa di cui all'art. 193 C.d.s. ed inducendo i predetti proprietari delle vetture a consegnare indebitamente alle ditte una somma per la rimozione e la successiva rottamazione dei veicoli, avvantaggiando la ditta convenzionata per il mancato riversamento di parte dell'importo dovuto al Comune o la ditta esterna in quanto non convenzionata. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 292, comma 1 lett c), cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione al rigetto della dedotta mancata motivazione da parte del primo Giudice su ogni contestazione, non essendo sufficiente la generica motivazione omnicomprensiva adottata senza dare conto delle singole vicende contestate (v. pg. 115 della ordinanza genetica) e - nel negare l'assunto difensivo - non indicando l'ordinanza impugnata in quale parte di quella genetica si rinvenga la motivazione in relazione ad ogni singolo capo di accusa. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 110, 43, 319-quater cod. proc. pen., 273, 273, comma 1-bis, 192, comma 2, 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione all'errata impostazione dell'accusa, segnatamente con riguardo alla natura indebita della prestazione resa dal privato il quale, in realtà, paga quanto dovuto secondo un accordo di natura privata con la ditta che rende il servizio. Il Tribunale, pur riconoscendo che la prestazione resa fuoriesce dalla convenzione tra il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] (v. art. 1 della Convenzione che non include i casi di violazione dell'art. 193 C.d.s.), non ne trae le dovute conseguenze riformulando l'accusa con motivazione che la riconduce al diverso reato di abuso di ufficio o, addirittura, argomentando un azzeramento delle possibilità da parte del privato consono alla non contestata e non configurabile fattispecie concussiva. Ancora, si giustifica la sussistenza del reato proprio assumendo che il privato ritenga doverosa la prestazione, in contrasto con l'orientamento di legittimità espresso dalle Sezioni Unite secondo il quale l'induzione indebita si differenzia dalla truffa aggravata per l'assenza di errore che cada sulla doverosità della prestazione ed illogicamente confinando la responsabilità a titolo doloso al solo pubblico ufficiale. Si deduce, inoltre, assenza di motivazione in relazione alla mancata risposta alle deduzioni difensive mosse in relazione alle singole contestazioni, riprodotte in ricorso (v. pg. 20 e ss. del ricorso). 2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 274 lett. a) e c), cod. proc. pen. e 275 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha considerato che la sospensione dal servizio o l'interdizione escludono la reiterazione delle condotte, evocando una congetturale possibilità di "dissimulare la sospensione dal servizio" da parte del ricorrente, e non risultando elementi concreti sulla possibilità di inquinamento della prova. 2.4. Con il quarto motivo, violazione degli artt. 266, 267, cod. proc. pen., 317, 319-quater cod. pen. in relazione al rigetto della dedotta nullità dei decreti autorizzativi di cui ai R.I.T. 2158/2020, 1929 e 1930/2020 per assenza di sufficienti indizi dell'ipotizzato reato di cui all'art. 317 cod. pen., risultando inconferenti gli argomenti opposti dalla ordinanza impugnata in quanto gli elementi che hanno fatto escludere la gravità indiziaria in sede di riesame in relazione al reato di concussione di cui al capo 2) risultavano già sulla base della denuncia del venditore ambulante e della informativa, dalla quale emergeva l'avvenuto sequestro in assenza del venditore che era sopravvenuto alla azione dei pubblici ufficiali, tenuto conto del contesto dei controlli e della richiesta della licenza all'ambulante, fatti che escludevano qualsiasi costrizione ai danni di quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve esser accolto. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato oltreché genericamente proposto limitandosi a censurare la mancata indicazione da parte del Tribunale delle parti in cui la ordinanza genetica abbia valutato partitamente i fatti, non tenendo conto della dettagliata considerazione delle emergenze poste a base dei singoli episodi e della conseguente valutazione indiziaria (v. pg. 61 e ss. della ordinanza). 3. Deve, poi, essere esaminato il pregiudiziale quarto motivo sulla legittimità delle captazioni in quanto costituenti il fondamento indiziario delle accuse. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha rigettato la dedotta eccezione di inutilizzabilità delle captazíoni assumendo che l'annullamento della ordinanza azji4A44e per assenza della gravità indiziaria del reato sub 2) era conseguente solo al rinvenimento del verbale e della merce sequestrata presso gli uffici della polizia municipale in data 21/7/2021 - che escludeva la volontà di appropriazione della merce da parte degli agenti - laddove gli elementi posti a base dei decreti di urgenza e della conseguente convalida (n. 2158/2020, 1929/2020 e 1930/2020) che avevano autorizzato le captazioni si fondavano su una gravità indiziaria correttamente desunta dalla denuncia dell'ambulante del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giorno dei fatti. In particolare, la costrizione è desumibile dalle circostanze e modalità della condotta tenuta dai vigili all'atto del prelievo della merce che appariva abusiva e comunque arbitraria - con iniziale negazione di ogni spiegazione del loro comportamento - tale da spingere a non reagire a tale comportamento; mentre la dazione deve individuarsi nella merce che l'ambulante "sarebbe stato sostanzialmente costretto a lasciare che gli agenti trattenessero presso di loro, costituendo i loro atteggiamenti prevaricatori una minaccia implicita" rispetto a quella che appariva una presa di possesso indebita della merce. 4. Ritiene la Corte che la giustificazione resa dal Tribunale in ordine alla qualificazione delle condotte tenute dai vigili urbani al momento del loro intervento nei confronti dell'ambulante non individui la fattispecie concussiva posta a fondamento dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non giustificandosi il proprium della fattispecie concussiva, finendosi per attribuire valore concussivo al solo irregolare svolgimento di un'attività di ufficio. Manca l'abuso costrittivo che esula dalla mancata comunicazione illico et immediate all'ambulante delle ragioni della apprensione della merce esposta, senz'altro realizzata nell'ambito di una istuzionale attività di controllo - all'ambulante era contestualmente richiesta l'esibizione della licenza, alla quale era subordinata la restituzione della merce. Né si individua la pretesa minaccia implicita, posto che non se ne individua il contenuto anche perchè proveniente da soggetti di cui si assume non essere nota alla vittima la loro qualità pubblica al momento della apprensione.Manca, ancora, il causale conferimento della pretesa utilità - una volta esclusa la consegna della merce da parte dell'ambulante - che non può individuarsi nel postumo sopportato trattenimento della merce da parte dell'agente. Manca, infine, l'elemento costitutivo della utilità che, secondo costante orientamento, indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, tale non potendosi considerare la povera merce sottratta per attività di ufficio, ancorchè irregolarmente realizzata. Cosicché illegittima si palesa l'autorizzazione a svolgere le captazioni nell'ambito dei provvedimenti indicati, mancando il presupposto costituito dalla gravità indiziaria del reato di concussione ipotizzato dall'accusa. 5. Il secondo motivo è fondato. 5.1. Il Tribunale ha centrato la sussistenza delle ipotesi induttive contestate sulle "particolari modalità della richiesta e di realizzazione della pretesa" consistita nella "minaccia di sanzioni elevate...unitamente alla prospettazione di un'immediata soluzione più economica e di un'impresa immediatamente disponibile a realizzarla...essendo di fatto praticamente azzerata la possibilità per i privati di scegliere di rivolgersi ad altre imprese di carro-attrezzi". "Peraltro - prosegue la ordinanza - non appare verosimile che i privati non fossero consapevoli dell'illegittimità della "soluzione" prospettata dai due poliziotti..."(v. pg. 14 e 15 della ordinanza), fondando tale consapevolezza l'accusa mossa e dovendosi tener conto che la condotta illecita non è limitata alla mera omissione dell'elevazione delle sanzioni amministrative - che non configura omissione di atti di ufficio - ma è consistita nel "far conseguire un vantaggio alle imprese di carro- attrezzi". 5.2. La giustificazione fornita dalla ordinanza a sostegno della qualificazione giuridica delle accuse ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. deve essere censurata in relazione agli elementi costitutivi dell'accusa. Il Tribunale ha eliso il centrale profilo costitutivo dell'accusa della illegittimità del profitto conseguito dalle ditte di carro-attrezzi incaricate per la rimozione delle vetture - individuata nella mancata devoluzione al Comune di parte della somma prevista dalla tariffa convenzionale - in quanto non applicabile alle vicende di specie estranee alle previsioni convenzionali, ed ha sostanzialmente riformulato í termini fattuali dell'accusa incentrandola sul vantaggio fatto conseguire alle ditte di carro-attrezzi intervenute, di cui tuttavia non qualifica la natura indebita. Una tale operazione "ortopedica" sull'imputazione - che non può ritenersi consentita in virtù del principio "ne procedat judex ex officio" (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602) - in ogni caso fa esulare la fattispecie dalla norma incriminatrice mancando l'elemento qualificante della natura indebita della somma conferita dal soggetto indotto - trattandosi del pagamento di una effettiva prestazione resa nei suoi confronti - non bastando l'illiceità della transazione intervenuta tra i pubblici ufficiali ed i privati con la quale si è evitato a questi il pagamento delle sanzioni amministrative. 5.3. E' assorbita da quanto precede la dedotta omessa risposta alle deduzioni di volta in volta prospettate nella memoria difensiva in relazione a ciascuna della ipotesi di reato contestate al ricorrente. 6. Il terzo motivo è fondato in quanto irragionevole è l'ipotizzato pericolo di reiterazione del reato con riferimento alla possibile dissimulazione della intervenuta sospensione dal servizio priva di qualsiasi ragione ed aggancio fattuale. Del pari apodittico è il pericolo di inquinamento probatorio in assenza di elementi concreti a riguardo ed in presenza di un compendio indiziario giustificato dal solo dato captativo. 7. I molteplici e radicali vizi dell'azione cautelare impongono l'annullamento della ordinanza impugnata e di quella emessa in data 16/7/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Va dichiarata la cessazione della misura cautelare in atto. 8. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Dichiara la cessazione della misura cautelare. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sen
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