CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23782/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), con sede legale in Terr a sini (PA), alla V ia S.S. 113 K M 295, in persona del rappresentante legale ed amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Cini s i, alla V ia E. Fermi n. 58 ( C . F. : TRPDMN68R02G2737) , rappresentata e difesadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] F orina del Foro di Palermo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42R04 G792 Y), elettivamente domiciliata in Roma, al Viale delle Milizie n. 48 , presso lo studio legale del l 'Avv . [OSCURATO:PERSONA] e ( C . F .: CRVFNC71 MO4H501U). giusta procura in calce alricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, Avviso accertamento maggiori Ires, Irap e Iva – Conti correnti intestati ai soci rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 1015/9/2020emessa dalla CTR Sicilia il 19 / 0 2 /2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale era stato accertato una maggiore Ires per euro 406.522,00, Irap per euro 64.679,00, Iva per euro 112.147,00, oltre sanzioni per euro 731.793,60, con riferimento all’anno d’imposta 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, ritenendo che l’avviso impugnato si fondasse su presunzioni sfornite di prova. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame, evidenziando che, a fronte delle operazioni contestate, la società non aveva fornito alcuna prova idonea a giustificare le stesse, essendosi limitata ad affermare che il socio [OSCURATO:PERSONA] aveva un’autonoma attività, senza peraltro produrre alcuna documentazione in tal senso. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 32 dPR n. 600/1973 e del dPRn. 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per essersi la CTR limitata a ritenere la riconducibilità dei conti correnti (intestati ai soci) all’attività d’impresa, senza tuttavia dare conto degli elementi che a tale conclusione l’avevano indotta (avuto riguardo alla riferibilità dei rapporti bancari dei soci alla società). 1.1. Il motivo è inammissibile. Invero, con il motivo in esame, la ricorrente -lungi dal denunciare l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente l’Agenzia delle Entrate nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo. Infatti, è appena il caso di rilevare come la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento probatorio in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all'art. 2729 c.c.) non può in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, ictu oculi, di quella minima capacità rappresentativa suscettibile di giustificare l'apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza. Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell'epigrafe dei motivi d'impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l'ubi consistam delle censure sollevate dall'odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell'interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o delle circostanze ritenute rilevanti. Si tratta, come appare manifesto, di un'argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertantodi una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato. Ciò posto, i motivi d'impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti. A ben vedere, la ricorrente sollecita una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità. In ogni caso, premesso che le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti dei soci della stessa se sussistano elementi indiziari che inducano a ritenere che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti (Sez. 5, Sentenza n. 33596 del 18/12/2019), la CTR ha dato concreta attuazione al principio consolidato secondo cui, in sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copiedei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l'estraneità alla propria attività di impresa (Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016). Avuto riguardo alla riferibilità ad una società dei conti correnti intestati ai suoi soci, vale il principio per cui, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, le rispettive presunzioni ivi stabilite, secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5,ord. 14 ottobre 2016, n. 20851; Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4788; Cass. sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276; Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 428; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26829). Nel caso di specie, in presenza della ricorrenza congiunta di tutti i suddetti elementi sintomatici (società a ristretta base familiare, costituita da un numero esiguo di soci, conto intestato ad un socio della società - [OSCURATO:PERSONA] -, movimentazioni bancarie su detto conto non giustificate), la sentenza impugnata ha concluso che detti elementi potessero integrare la presunzione (legale) relativa di cui alle citate disposizioni di legge, in assenza di un valida prova contraria offerta dalla contribuente. Il tutto alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte affermato che “non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell'affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione ad operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse all'attività d'impresa” (cfr. le già citate Cass. ord. n. 20851/16; Cass.n. 12276/15; Cass. n. 26829/14). 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 32, comma 7, e 37, comma 3, dPR n. 600/1973, 51, comma 7, dPR n. 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato la documentazione prodotta già in primo grado, dalla quale si evinceva che le movimentazioni finanziarie attribuite ai soci derivavano da attività degli stessi. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., fra le tante, Sez. 2,Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 e Sez. 6 - L, Ordinanza n. 28887 del 08/11/2019). Va altresì evidenziato che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività (Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017).Nella fattispecie in esame, la ricorrente si è limitata a sostenere che avrebbe prodotto documentazione idonea a giustificare la riconducibilità delle movimentazioni in entrata rilevate sul c/c intestato a [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, al di là della genericità degli assunti, la contribuente non ha, in ossequio al principio di autosufficienza, trascritto, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, i documenti in oggetto, né ha indicato dove gli stessi fossero localizzabili né tanto meno ha precisato a qualidei movimenti bancari ripresi a tassazione quelle somme sarebbero riferibili. 3.In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese relative al presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna laricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 10.200,00per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ult