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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25347/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Hassan A3roudi Bel; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono di fatto sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente; rilevato, quanto alla censura relativa alla omessa riqualificazione giuridica del fatto, che si tratta di un motivo certamente non consentito alla luce del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 avendo a tal proposito questa Corte ormai più volte chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto fattuale del capo di imputazione, dovendo invece essere esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con evidenza (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); ritenuto, quanto alla denunziata omessa motivazione in ordine alla disposta confisca, che se è vero che anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (cfr., Sez. 3 - , n. 15525 del 15/02/2019, Rozzi, Rv. 275862 - 01), si deve tuttavia rilevare che la misura di sicurezza patrimoniale aveva nel caso di specie avuto ad oggetto un paio di occhiali oggetto del sequestro eseguito in data 30.9.2021 nei confronti di "ignoti" difettando, perciò, la prova della legittimazione degli odierni ricorrenti a proporre impugnazione sul punto non avendo costoro mai nemmeno allegato di essere i proprietari di "quanto in sequestro" e, pertanto, di avere diritto alla eventuale restituzione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Hassan A3roudi Bel; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono di fatto sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente; rilevato, quanto alla censura relativa alla omessa riqualificazione giuridica del fatto, che si tratta di un motivo certamente non consentito alla luce del disposto di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 avendo a tal proposito questa Corte ormai più volte chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto fattuale del capo di imputazione, dovendo invece essere esclusa l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con evidenza (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); ritenuto, quanto alla denunziata omessa motivazione in ordine alla disposta confisca, che se è vero che anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (cfr., Sez. 3 - , n. 15525 del 15/02/2019, Rozzi, Rv. 275862 - 01), si deve tuttavia rilevare che la misura di sicurezza patrimoniale aveva nel caso di specie avuto ad oggetto un paio di occhiali oggetto del sequestro eseguito in data 30.9.2021 nei confronti di "ignoti" difettando, perciò, la prova della legittimazione degli odierni ricorrenti a proporre impugnazione sul punto non avendo costoro mai nemmeno allegato di essere i proprietari di "quanto in sequestro" e, pertanto, di avere diritto alla eventuale restituzione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i
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