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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 28814/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25312/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - CITTA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOn.b145/2024 depositata il 24/05/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie Numero registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30/10/2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25312/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - CITTA' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSOn.b145/2024 depositata il 24/05/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 11 marzo 2025; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie Numero registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025 nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30/10/2025 Il Presidente di Sezione delegato [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 25312/2024 Numero sezionale 794/2025 Numero di raccolta generale 28814/2025 Data pubblicazione 31/10/2025
Decreto Cassazione n. 28814/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris