CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 febbraio 2026
Cassazione n. 12746/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il giudice monocratico del tribunale di Ancona, con ordinanza indicata inepigrafe, a fronte dell’intervenuto decreto penale di condanna emesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile l’opposizione propostadal medesimo, in ragione dell’intervenuto pagamento, da parte dello stessoBernardini, dell’importo di cui al decreto.2. Avverso l'ordinanza sopra indicata propone ricorso mediante il propriodifensore [OSCURATO:PERSONA], deducendo un solo motivo di impugnazione.3. Rappresenta il vizio di violazione di legge processuale, e di motivazione,in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il pagamentodell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe intervenuto entro 15 giorni dal ritiro dell’atto conconseguente sua esecutività. Si osserva, in proposito, che al ricorrente sarebbestato notificato avviso di mancata consegna della raccomandata inerente lacomunicazione del decreto in data 11.7.2025 e che il ricorrente avrebbepersonalmente ritirato l’atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I termini, quindi, per proporreopposizione e per effettuare il pagamento della multa in forma ridotta sarebberoscaduti dal 26 luglio 2025, e quindi non solo l’opposizione ma anche ilpagamento della multa sarebbero tardivi. Pertanto, l’opposizione avrebbe dovutoessere rigettata per motivi diversi dall’avvenuto pagamento, quale la tardivitàdella stessa. Da qui i vizi dedotti.4. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. Il ricorrente stessoriconosce che l’opposizione avrebbe dovuto esser respinta, seppure, a suogiudizio, per un motivo diverso. Non emerge dunque alcun interesse funzionaleall’impugnazione, ove si ricordi che l’interesse ad impugnare si identifica conl'interesse al risultato del giudizio sull'impugnazione; ne consegue che, nellavalutazione della sussistenza o meno dell'interesse della parte ad impugnare, ènecessario prendere in esame i due aspetti di tale interesse e cioè quelloprocessuale e quello sostanziale. Quest'ultimo deve risolversi in un "vantaggio",in una "utilità" in senso obiettivo, per la parte impugnante. Se dunque,l'impugnazione proposta dall'imputato, per una qualsiasi causa, non può portaread una modificazione degli effetti del provvedimento impugnato, non può cioèconseguire il risultato di porre riparo al pregiudizio dedotto, non vi è interesse(cfr. Sez. 6, n. 1473 del 02/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997 ) Rv. 207488 – 01).Le Sezioni unite hanno ribadito questo concetto, laddove hanno rappresentatoche l'interesse richiesto dall'art.568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizionedi ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effettiprimari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo diimpugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di unprovvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa perl'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Ud.(dep. 17/07/2009 ) Rv. 244110 – 01). Situazione neppure rappresentata dalricorrente.5.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 03/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]