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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32450/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi — con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico sia l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto sia degli elementi integrativi del reato, avendo evidenziato che le espressioni erano chiare esternazioni di disistima e contumelia nei confronti di un pubblico ufficiale, intento a svolgere atti del suo ufficio, sia di quelli ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l'oggettiva gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che i motivi — con cui il ricorrente ha censurato sia l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 341 bis cod. pen. con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico sia l'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato che la sentenza di appello è sorretta da un apparato motivazionale che dà conto sia degli elementi integrativi del reato, avendo evidenziato che le espressioni erano chiare esternazioni di disistima e contumelia nei confronti di un pubblico ufficiale, intento a svolgere atti del suo ufficio, sia di quelli ostativi al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131 bis cod. pen. Nello specifico, il Giudice di merito ha correttamente valorizzato l'oggettiva gravità della condotta e i precedenti penali del ricorrente; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 32450/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris