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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 23835/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 600 di multa per i reati di detenzione di un fucile e 45 proiettili di origine furtiva, accertati in Pagani il 25/6/2021.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, come primo motivo di censura, violazione di legge per la denegata causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto; si deduce poi vizio di motivazione per il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. in rapporto alla contestata recidiva; infine, si deduce inosservanza o erronea applicazione di legge per non avere valutato la possibilità del proscioglimento del Nacchia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.

Prendendo le mosse dalle ultime censure, logicamente preliminari rispetto ai motivi attinenti al bilanciamento di circostanze e alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., non si apprezza alcuna violazione di legge o vizio di motivazione nel mancato riconoscimento di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché l'intera motivazione della sentenza è stata intesa ad affermare con certezza la responsabilità del Nacchia per i reati in esame, valutazione che ovviamente esclude l'applicazione di detta norma.

Il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è stato congruamente motivato per l'insussistenza del presupposto del limite di pena detentiva, che non deve essere superiore nel massimo a cinque anni, mentre l'accertata ricettazione delle armi e delle munizioni - esclusa l'ipotesi del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. - prevede una pena edittale fino a otto anni di reclusione.

Infine, il bilanciamento in prevalenza, preteso dal ricorrente, delle attenuanti generiche con la ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, è impedito dalla legge, in particolare dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. che impone il divieto di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. rispetto alla recidiva qualificata, come aveva chiaramente spiegato l'impugnata sentenza.

All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della , congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed C 600 di multa per i reati di detenzione di un fucile e 45 proiettili di origine furtiva, accertati in Pagani il 25/6/2021. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, come primo motivo di censura, violazione di legge per la denegata causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto; si deduce poi vizio di motivazione per il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. in rapporto alla contestata recidiva; infine, si deduce inosservanza o erronea applicazione di legge per non avere valutato la possibilità del proscioglimento del Nacchia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Prendendo le mosse dalle ultime censure, logicamente preliminari rispetto ai motivi attinenti al bilanciamento di circostanze e alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., non si apprezza alcuna violazione di legge o vizio di motivazione nel mancato riconoscimento di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché l'intera motivazione della sentenza è stata intesa ad affermare con certezza la responsabilità del Nacchia per i reati in esame, valutazione che ovviamente esclude l'applicazione di detta norma. Il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è stato congruamente motivato per l'insussistenza del presupposto del limite di pena detentiva, che non deve essere superiore nel massimo a cinque anni, mentre l'accertata ricettazione delle armi e delle munizioni - esclusa l'ipotesi del secondo comma dell'art. 648 cod. pen. - prevede una pena edittale fino a otto anni di reclusione. Infine, il bilanciamento in prevalenza, preteso dal ricorrente, delle attenuanti generiche con la ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, è impedito dalla legge, in particolare dall'art. 69, quarto comma, cod. pen. che impone il divieto di prevalenza delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. rispetto alla recidiva qualificata, come aveva chiaramente spiegato l'impugnata sentenza. All'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento della , congrua somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 23835/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris