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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 1952

Cassazione n. 27693/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1952 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1982 avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 21 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 635 cod. pen.

Considerato che entrambi i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore degli imputati, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/03/1952 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1982 avverso la sentenza del 13/10/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 21 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 635 cod. pen. Considerato che entrambi i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore degli imputati, con i quali si deducono vizi motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16
Sentenza Cassazione n. 27693/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris