CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08660/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
È; AntoninaMULÈ; Antonino MULÈ; Mario MULÈ; rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procure conferite con atti separati edallegate al fascicolo telematico del ricorso; con domiciliazione digitaleex lege;-ricorrenti-nei confronti diNumero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ministero dell’Interno - Comitato di solidarietà per le vittime deireati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, in personadel Ministro pro tempore;-intimato-per la cassazione della sentenza n. 1345/2023 della CORTE d’APPELLOdi PALERMO, pubblicata il 17 luglio 2023;udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];udìto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primomotivo di ricorso con assorbimento del secondo.1. Il 31 maggio 1977 [OSCURATO:PERSONA] fu assassinato in un agguatomafioso.Il 20 marzo 2004, la Procura della Repubblica presso il Tribunale diPalermo, [OSCURATO:PERSONA], chiese il rinvio a giudizio diLeoluca Bagarella e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente quale autoremateriale e complice non esecutore dell’omicidio.Il 17 ottobre 2008 si celebrò l’udienza preliminare per la quale sicostituirono parti civili taluni congiunti della vittima, mentre altri nonerano stati identificati o erano premorti alla celebrazione del processo.Tra coloro che non si costituirono parte civile, figurarono: il figliodella vittima, [OSCURATO:PERSONA], il quale era deceduto nel 1981; la mogliedella vittima, [OSCURATO:PERSONA]; un fratello della vittima, SalvatoreMulè, deceduto nel 2006; un altro fratello della vittima, [OSCURATO:PERSONA],deceduto nel settembre del 2008.Tra il 2012 e il 2015, i congiunti ed eredi di costoro (precisamente,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] classe 1976, [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppaPaolo Spaziani est.Numero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026Mulè: moglie e figli di [OSCURATO:PERSONA], figlio della vittima; [OSCURATO:PERSONA],Mulè e [OSCURATO:PERSONA]: figli e nipoti di [OSCURATO:PERSONA], moglie dellavittima; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: figli emoglie di [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima; [OSCURATO:PERSONA] e MarioMulè, figli di [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima) adirono con distinteazioni di condanna il Tribunale di Palermo, facendo valere nei confrontidegli autori del reato il diritto al risarcimento del danno da perdita delrapporto parentale o coniugale già acquisito dai loro danti causa (mada questi non esercitato) e da loro acquistato iure successionis.Il Tribunale accolse le domande suddette, rispettivamente per lesomme di € 406.677,00 (quale risarcimento del danno subito daIgnazio Mulè, figlio della vittima primaria), € 327.990,00 (qualerisarcimento del danno subito da [OSCURATO:PERSONA], moglie dellavittima primaria), € 204.949,27 (quale risarcimento del danno subitoda [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima primaria) ed € 199.833,08(quale risarcimento del danno subito da [OSCURATO:PERSONA], altro fratellodella vittima primaria).Tra il 2015 e il 2017, sulla scorta di tali provvedimenti, gli aventicausa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IgnazioMulè formularono istanze di accesso al Fondo di rotazione per lasolidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui alla legge n.512/1999, ma tali istanze furono respinte dal Comitato costituitopresso il Ministero dell’Interno, sul rilievo che, sebbene l’art.4 dellapredetta legge riconosca il diritto di accesso al fondo – oltre che allepersone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice diprocedura penale, a cui favore sia stata emessa, sentenza definitiva dicondanna al risarcimento dei danni e ai successori a titolo universalePaolo Spaziani est.Numero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026delle persone a cui favore è stata emessa tale sentenza – anche allepersone fisiche costituite in un giudizio civile per il risarcimento deidanni da reato, tuttavia tale ultima previsione sarebbe «limitata allesole azioni promosse iure proprio dal titolare del diritto alrisarcimento».Poiché i danti causa dei richiedenti, per il risarcimento del dannosubìto dai quali questi ultimi avevano agito iure successionis, non sierano costituiti parte civile nel processo penale esitato nella condannarisarcitoria dei responsabili dell’omicidio, né avevano ottenuto egualecondanna in sede civile, doveva negarsi il diritto ad accedere al Fondoda parte degli eredi.2. Con ricorso del 20 dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1976, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescoMulè, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMario Mulè convennero dinanzi al Tribunale di Palermo il Ministerodell’Interno, Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipomafioso, chiedendo l’annullamento delle delibere di reiezionedell’istanza di accesso al Fondo e la condanna dell’amministrazione adadottare i provvedimenti consequenziali.Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale annullò le predettedelibere, accertò il diritto dei ricorrenti di accedere al Fondo di rotazioneper la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e rimiseall’Amministrazione la valutazione degli ulteriori presupposti; affermò,in proposito, il primo giudice che legittimati all’accesso al Fondo ai sensidell’art. 4, comma 2, della legge n.512 del 1999 “sono sia coloro cheagiscono per il solo intervento del Fondo, sia coloro che a causa dellasopraggiunta morte del loro dante causa prima dell’accertamento delPaolo Spaziani est.Numero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026diritto, si trovano costretti ad adire previamente iure successionis ilGiudice civile”.3. La decisione del Tribunale è stata integralmente riformata dallaCorte d’appello, la quale, con sentenza 17 luglio 2023, n. 1345, traendoargomento, sul piano letterale, dal disposto dell’art. 4 cit., nonché, sulpiano sistematico, dalla distinzione tra diritto al risarcimento del dannoe diritto di accesso al Fondo, ha ritenuto assorbente, in funzionedell’esclusione di tale diritto in capo agli appellati, la circostanza che icongiunti della vittima “primaria”, per i quali essi avevano agito iurehereditatis, non si erano costituiti parte civile nel processo penaledefinito con la sentenza di condanna risarcitoria, né avevano ottenutoanaloga sentenza in un autonomo giudizio civile.4. Per la cassazione della sentenza della Corte panormita hannoproposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e Raimondo, Giuseppa, Carmela, Maurizio,Calogero, Francesco, Antonina, Antonino e [OSCURATO:PERSONA], sulla base didue motivi.il Ministero dell’Interno - Comitato di Solidarietà per le vittime deireati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, benché intimato,non ha svolto difese in sede di legittimità.La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanzacamerale (in vista della quale i ricorrenti avevano depositato memoria),è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 19novembre 2025, n. 30505.Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richiesteformulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte,chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimentodel secondo.I ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria per l’udienza.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione efalsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 512 del 1999.I ricorrenti deducono che, alla luce della predetta norma, non visarebbe luogo a distinguere, ai fini della legittimazione all’accesso alquelli per i quali invece abbiano agito gli eredi iure successionis, nonavendolo potuto fare il dante causa prima di morire. In tal sensodovrebbe trarsi argomento anche dall’art. 5, comma 3, della legge inesame, secondo cui “nel giudizio civile l’attore notifica al Fondo l’attodi citazione, prima della costituzione delle parti”, senza far distinzionealcuna tra chi agisce iure proprio e chi agisce iure hereditatis; anchel’art. 10, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 284/2001 (ratione temporisvigente ed oggi abrogato) prevede(va), del resto, che la domanda diaccesso contenga, in primis, “la dichiarazione di essere vittima di unodei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge” e stabili(va) che“tale dichiarazione è riferita al soggetto deceduto in caso di domandapresentata dai successori a titolo universale”, non facendo alcunadistinzione circa l’essersi il de cuius a suo tempo costituito, o no, partecivile.1.2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata è censurata pervizio di motivazione “sotto il profilo dell’errore logico riscontrabile nelragionamento che la Corte di appello ha fatto per giungere alla sueconclusioni”, il quale conduce “alla paradossale ed illegittimaconclusione che gli eredi degli aventi diritto al risarcimento del danno,poiché altra azione non sarebbero titolati a spiegare se non quellacontro gli autori del reato, alla prova dei fatti, atteso che, agli autoridel reato, lo Stato, ha confiscato tutti i loro averi (almeno quelliPaolo Spaziani est.Numero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026conosciuti), di fatto, sarebbero privati del diritto soggettivo, adottenere il risarcimento del danno, nonostante loro riconosciuto daiprovvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria”.2. È fondato il primo motivo e, per effetto del suo accoglimento,resta assorbito il secondo.2.1. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 512 del 1999,hanno diritto di accesso al Fondo di rotazione per le vittime dei reati ditipo mafioso, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dellostesso, a) le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previstedal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa,successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitivadi condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali,nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e didifesa, a carico di soggetti imputati dei predetti reati.Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo hanno, inoltre, diritto diaccesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annualidello stesso, b) le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelleforme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento deidanni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertatiin giudizio penale, nonché c) i successori a titolo universale dellepersone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui almedesimo articolo.Secondo l’interpretazione dell’Avvocatura erariale, posta afondamento delle delibere di reiezione delle istanze di accesso al Fondopresentate dai ricorrenti, la categoria sub c) sarebbe circoscritta ai solisuccessori di persone già costituitesi parte civile nel processo penale,mentre la categoria sub b) sarebbe limitata alle persone fisiche chehanno agito in sede civile per i danni subìti iure proprio, nonPaolo Spaziani est.Numero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026comprendendo quindi quelle che hanno agito per far valere, iurehereditatis, il diritto risarcitorio già acquisito nella sfera giuridica deipropri danti causa, ma da questi non esercitato o non potuto esercitare.Questa interpretazione – come bene osservato dal PubblicoMinistero – non trova alcun riscontro nella lettera della legge, la quale,avuto riguardo al senso “fatto palese dal significato proprio delle parolesecondo la connessione di esse” (art. 12 preleggi), per un verso,persone a cui favore è stata emessa un sentenza di condannarisarcitoria secondo le previsioni dell’art. 4, sia che tale condanna siastata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processopenale, sia che sia stata ottenuta mediante l’esercizio dell’ordinariaazione civile; per altro verso, riconosce il medesimo diritto alle personefisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice diprocedura civile, per il risarcimento dei danni causati dallaconsumazione dei reati di tipo mafioso, accertati in un giudizio penale,senza distinguere, al riguardo, se si agisca iure proprio o iuresuccessionis.2.2. Del tutto erroneo è dunque l’assunto della Corte d’appello,secondo cui la reiezione dalla pretesa dei ricorrenti sarebbe stataimposta, tra l’altro, dal tenore letterale dell’art.4 in esame, giacché,tutt’al contrario, proprio l’artificiosa introduzione, in sede esegetica,della distinzione tra azioni iure proprio e azioni iure successioniscostituisce un’addizione del tutto estranea al testuale tessutoprecettivo della norma ed esorbita dai limiti dell’operazioneinterpretativa.2.3. Una simile forzatura del testo della legge, poi, già di per sé nonconsentita all’interprete, risulta ancor più ingiustificata se si consideriPaolo Spaziani est.Numero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026che essa espone la regola in esame a seri dubbi di costituzionalità,discriminando le persone danneggiate dal reato diverse dalla vittimaprimaria secondo che esercitino il loro diritto risarcitorio in sede penale(ove, senza timore di perdere l’ulteriore diritto di accesso al fondo,potrebbero chiedere all’autore del reato sia il ristoro del danno daperdita del rapporto parentale subìto in proprio, sia quello acquisitoiure hereditatis da altri congiunti della vittima primaria, premorti allacelebrazione del giudizio) oppure in sede civile, ove invece il diritto diaccesso al fondo sarebbe subordinato all’esercizio dell’azione iureproprio.2.4. In tal modo interpretata, la norma sarebbe pertanto del tuttoirragionevole perché la circostanza che l’esercizio dell’azionerisarcitoria sia effettuato dal titolare originario del diritto o da colui chelo abbia acquisito in via ereditaria dal titolare, non incide sulla naturadello stesso, quale diritto alla liquidazione pecuniaria dellaconseguenza pregiudizievole di un evento lesivo costituito da un reatodi tipo mafioso.3. Deve dunque essere accolto il primo motivo di ricorso, conassorbimento del secondo e conseguente cassazione della sentenzaimpugnata.Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questaCorte può decidere nel merito, rigettando l’appello proposto dalMinistero dell’Interno, Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati ditipo mafioso, avverso l’ordinanza del 7 maggio 2018 del Tribunale diPalermo.4. Stante la peculiarità della questione e l’esito alterno dei gradi dimerito, le spese del grado d’appello e quelle del presente grado dilegittimità possono essere integralmente compensate tra le parti.[OSCURATO:PERSONA] est.Numero registro generale 24268/2023Numero sezionale 532/2026Numero di raccolta generale 8660/2026Data pubblicazione 07/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto dal Ministerodell’Interno, Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipomafioso e dei reati intenzionali violenti, avverso l’ordinanza del 7maggio 2018 del Tribunale di Palermo.Compensa integralmente tra le parti le spese del grado d’appello edel presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il giorno 10 febbraio 2026.Il Consigliere estensorePaolo SpazianiIl PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA] FrascaPaolo Spaziani est.