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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 01280/2026

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16510/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],titolare della [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Foggia, Viale G. [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Foggia di cui al procedimento n. 61/2016 depositato il 30/05/2022; letta la requisitoria del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Foggia, con l’impugnato decreto, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 98 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della Farmadomus, ammetteva, in collocazione chirografaria, al passivo del [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA], il credito di € 61.392,89 vantato dall’opponente per attività di consulenza ed assistenza fornita alla fallita allo scopo di fronteggiare la situazione debitoria in cui versava il Tridente. 1.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, riteneva provate, anche alla luce dell’espletata prova testimoniale, le prestazioni professionali profuse dal ricorrente e quantificava il compenso in € 98.950, pari a quanto richiesto nella domanda di ammissione allo stato passivo, somma dal la quale andavano detratti gli acconti ricevuti per € 37.557,11; veniva , invece, esclusol’importo di € 21.769,00 richiesto a titolo di Iva perché non pagata dal Grottoli, in mancanza di prova di emissione di fattura in data precedente il fallimento. 1.2 Rilevavano i giudici circondariali che, ai fini del riconoscimento del privilegio, l’opponente avrebbe dovuto dimostrare la prevalenza dell’impiego di energie lavorative ed apporti individuali nell’impresa di cui egli era titolare, secondo i caratteri della professionalità, della personalità e della prevalenza rispetto ad altre eventuali attività economiche dell’attività di impresa; ed avrebbe dovuto dimostrare anche che nell’impresa il lavoro aveva avuto funzione preminente sul capitale, vale a dire che il lavoro costituiva il fattore quantitativamente maggioritario e causale nella gestione caratteristica dell’impresa.

Tali circostanze non erano state neppure dedotte e comunque la relativa prova non erastata fornita.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c.: si sostiene che il Tribunale avrebbe defalcato (dalla richiesta di € 98.950,00) l’importo di € 37.557,11 di cui alle precedenti fatture di acconto, omettendo di considerare quanto emerso dalle osservazioni ex art. 95 l.fall., dal ricorso ex art. 98 l.fall. e dalla memoria conclusiva del 30.8.2021 e cioè che l’importo di € 37.557,11 già era stato detratto dal maggior importo di € 136.507,00, ragion per cui la somma di € 98.050,00 era quella da ammettere allo stato passivo, senza ulteriori riduzioni. 1.1 Il motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale non ha omesso alcun fatto decisivo, avendo detratto l’importo di € 37.557,11 dalla somma di € 98.950,00 richiesta dal ricorrente con la domanda di ammissione al passivo senza indicazione di alcuna decurtazione. 1.2 Non rileva che il creditore abbia, dapprima con le osservazioni al progetto e poi con il ricorso in opposizione, richiesto la maggior somma di € 136.507,11, dal quale andava detratto l’acconto di € 37.557,11. 1.3 Al riguardo, questa Corte ha affermato che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l.fall. nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non può essere modificata con un ampliamento del "petitum" o una variazione della "causa petendi", ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa (cfr. Cass.37802/2022,vedi anche Cass. 4418/2025).

2. Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751 bis, comma 2, c.c. , in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il Tribunale errato nel non ritenere integrati i requisiti della professionalità, personalità ed individualità dell’opera prestata dal dr.

Grottoli, che emergevano chiaramente dalle risultanze della prova per testi. 2.1 Il motivo è infondato.

2.2. Va precisato che nella controversia in esame l’elemento rilevante, ai fini del riconoscimento del privilegio, non è costituito dall’impiego o meno da parte del Grottoli di mezzi e personale nell’espletamento della propria attività di consulenza ed assistenza, ma dalla corrispondenza o meno della prestazione d’opera profusa dal ricorrente all’attività di offerta di servizi dell’impresa individuale Farmadomus di cui egli era titolare. 2.3 Ebbene , risulta da l documento richiamat o dallo stesso ricorrente(a pag. 12) e prodott o in questa sede (doc. 8, all. 2, n. 8) che [OSCURATO:PERSONA], dottore in farmacia , fosse titolare dell’impresa individuale Farmadomus con attività di «mediatore immobiliare e mandato a titolo oneroso, mediatore creditizio». 2.4 Q uesta Corte ha recentemente affermato che « i l privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. presuppone che il credito al compenso sia maturato in capo al professionista non già per lo svolgimento da parte dello stesso di una qualsivoglia attività che gli abbia a qualsiasi titolo attribuito il diritto a ricevere un compenso, come, in particolare, l'attività di mediazione svolta in punto di fatto da un avvocato, ma per il compimento da parte dello stesso di attività qualificabili, appunto, come "prestazioni dei professionisti" in quanto riconducibili a quelle (e solo a quelle) che lo stesso, quale professionista, in ragione dello statuto normativo cui è assoggettato, è abilitato a svolgere» (cfr.Cass. 4650/2025). 2.5 Nel caso di specie la prestazione di consulenza ed assistenza finanziaria concretamente espletata dal ricorrente finalizzata alla ristrutturazione del debito dell’imprenditore poi fallito non rientrava né nell’attività di farmacista, né in quella mediatore immobiliare o creditizioche il Grottoli era abilitato a svolgere.

3. Il terzo motivo oppone la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, dPR 633/1972 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver errato il Tribunale nel ritenere necessaria, ai fini del riconoscimento del credito per rivalsa Iva e dunque per la sua ammissione al passivo fallimentare, l’emissione di fattura – in assenza di pagamento; ciò sul rilievo che il credito per rivalsa Iva sorge per il semplice fatto che il cedente abbia eseguito una prestazione di servizi o abbia effettuato una cessione di beni nei confronti del cessionario e non è, pertanto, condizionato all’emissione della fattura. 3.1Anche questo motivo non merita accoglimento.

Questa Corte, infatti,ha chiarito che «la fatturazione all’atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso costituisce una facoltà concessa ai prestatori di servizi, ma che la stessa costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore anche del credito da rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, pur se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso» (cfr. Cass.22276/2016, 1034/2017 e 10069/2024).

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16510/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],titolare della [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Foggia, Viale G. [OSCURATO:PERSONA] 64, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Foggia di cui al procedimento n. 61/2016 depositato il 30/05/2022; letta la requisitoria del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Foggia, con l’impugnato decreto, in parziale accoglimento del ricorso ex art. 98 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA], titolare della Farmadomus, ammetteva, in collocazione chirografaria, al passivo del [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:PERSONA] del dr. [OSCURATO:PERSONA], il credito di € 61.392,89 vantato dall’opponente per attività di consulenza ed assistenza fornita alla fallita allo scopo di fronteggiare la situazione debitoria in cui versava il Tridente. 1.1 Il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede, riteneva provate, anche alla luce dell’espletata prova testimoniale, le prestazioni professionali profuse dal ricorrente e quantificava il compenso in € 98.950, pari a quanto richiesto nella domanda di ammissione allo stato passivo, somma dal la quale andavano detratti gli acconti ricevuti per € 37.557,11; veniva , invece, esclusol’importo di € 21.769,00 richiesto a titolo di Iva perché non pagata dal Grottoli, in mancanza di prova di emissione di fattura in data precedente il fallimento. 1.2 Rilevavano i giudici circondariali che, ai fini del riconoscimento del privilegio, l’opponente avrebbe dovuto dimostrare la prevalenza dell’impiego di energie lavorative ed apporti individuali nell’impresa di cui egli era titolare, secondo i caratteri della professionalità, della personalità e della prevalenza rispetto ad altre eventuali attività economiche dell’attività di impresa; ed avrebbe dovuto dimostrare anche che nell’impresa il lavoro aveva avuto funzione preminente sul capitale, vale a dire che il lavoro costituiva il fattore quantitativamente maggioritario e causale nella gestione caratteristica dell’impresa. Tali circostanze non erano state neppure dedotte e comunque la relativa prova non erastata fornita. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; il Fallimento ha svolto difese con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, n. 5, c.p.c.: si sostiene che il Tribunale avrebbe defalcato (dalla richiesta di € 98.950,00) l’importo di € 37.557,11 di cui alle precedenti fatture di acconto, omettendo di considerare quanto emerso dalle osservazioni ex art. 95 l.fall., dal ricorso ex art. 98 l.fall. e dalla memoria conclusiva del 30.8.2021 e cioè che l’importo di € 37.557,11 già era stato detratto dal maggior importo di € 136.507,00, ragion per cui la somma di € 98.050,00 era quella da ammettere allo stato passivo, senza ulteriori riduzioni. 1.1 Il motivo è inammissibile, in quanto il Tribunale non ha omesso alcun fatto decisivo, avendo detratto l’importo di € 37.557,11 dalla somma di € 98.950,00 richiesta dal ricorrente con la domanda di ammissione al passivo senza indicazione di alcuna decurtazione. 1.2 Non rileva che il creditore abbia, dapprima con le osservazioni al progetto e poi con il ricorso in opposizione, richiesto la maggior somma di € 136.507,11, dal quale andava detratto l’acconto di € 37.557,11. 1.3 Al riguardo, questa Corte ha affermato che la domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata attraverso le osservazioni scritte di cui all'art. 95, comma 2, l.fall. nella fase che precede la formazione dello stato passivo, non può essere modificata con un ampliamento del "petitum" o una variazione della "causa petendi", ma può essere ridotta, ricorrendo in tal caso un'ipotesi di rinuncia parziale della pretesa (cfr. Cass.37802/2022,vedi anche Cass. 4418/2025). 2. Il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2751 bis, comma 2, c.c. , in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere il Tribunale errato nel non ritenere integrati i requisiti della professionalità, personalità ed individualità dell’opera prestata dal dr. Grottoli, che emergevano chiaramente dalle risultanze della prova per testi. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2. Va precisato che nella controversia in esame l’elemento rilevante, ai fini del riconoscimento del privilegio, non è costituito dall’impiego o meno da parte del Grottoli di mezzi e personale nell’espletamento della propria attività di consulenza ed assistenza, ma dalla corrispondenza o meno della prestazione d’opera profusa dal ricorrente all’attività di offerta di servizi dell’impresa individuale Farmadomus di cui egli era titolare. 2.3 Ebbene , risulta da l documento richiamat o dallo stesso ricorrente(a pag. 12) e prodott o in questa sede (doc. 8, all. 2, n. 8) che [OSCURATO:PERSONA], dottore in farmacia , fosse titolare dell’impresa individuale Farmadomus con attività di «mediatore immobiliare e mandato a titolo oneroso, mediatore creditizio». 2.4 Q uesta Corte ha recentemente affermato che « i l privilegio previsto dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. presuppone che il credito al compenso sia maturato in capo al professionista non già per lo svolgimento da parte dello stesso di una qualsivoglia attività che gli abbia a qualsiasi titolo attribuito il diritto a ricevere un compenso, come, in particolare, l'attività di mediazione svolta in punto di fatto da un avvocato, ma per il compimento da parte dello stesso di attività qualificabili, appunto, come "prestazioni dei professionisti" in quanto riconducibili a quelle (e solo a quelle) che lo stesso, quale professionista, in ragione dello statuto normativo cui è assoggettato, è abilitato a svolgere» (cfr.Cass. 4650/2025). 2.5 Nel caso di specie la prestazione di consulenza ed assistenza finanziaria concretamente espletata dal ricorrente finalizzata alla ristrutturazione del debito dell’imprenditore poi fallito non rientrava né nell’attività di farmacista, né in quella mediatore immobiliare o creditizioche il Grottoli era abilitato a svolgere. 3. Il terzo motivo oppone la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, dPR 633/1972 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver errato il Tribunale nel ritenere necessaria, ai fini del riconoscimento del credito per rivalsa Iva e dunque per la sua ammissione al passivo fallimentare, l’emissione di fattura – in assenza di pagamento; ciò sul rilievo che il credito per rivalsa Iva sorge per il semplice fatto che il cedente abbia eseguito una prestazione di servizi o abbia effettuato una cessione di beni nei confronti del cessionario e non è, pertanto, condizionato all’emissione della fattura. 3.1Anche questo motivo non merita accoglimento. Questa Corte, infatti,ha chiarito che «la fatturazione all’atto della ricezione del pagamento o al momento della prestazione del servizio stesso costituisce una facoltà concessa ai prestatori di servizi, ma che la stessa costituisce, dal punto di vista civilistico, l’evento generatore anche del credito da rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per la prestazione, pur se ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso» (cfr. Cass.22276/2016, 1034/2017 e 10069/2024). 4. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 6.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont