CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 36649/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da lawaild [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 18 dicembre 2020 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed al trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e perché sono solo genericamente argomentati. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 luglio 2023.