CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 agosto 2026
Cassazione n. 24683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'avvo-cato professor Lorenzo del Federico e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indi-cato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiuntamente e congiuntamente la rap-presentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce alricorso.RICORRENTEcontroADER – AGENZIA delle ENTRATE / RISCOSSIONE – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in per-sona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domi-cilia.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 971/2022 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense (nel prosieguo Cassa) adiva il Tribunale di Roma.Esponeva che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., agente della riscossione, aveva, con rife-rimento all'àmbito di Agrigento, solo parzialmente riscosso e riversato ad essaricorrente i contributi dovuti alla Cassa dagli avvocati iscritti.Esponeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso qualsivoglia attività informativa.Chiedeva ingiungersi alla [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della complessiva sommadi euro 92.205,02, oltre accessori, quali contributi previdenziali iscritti nel ruolo1998 (suppletivo).2. Con decreto n. 26889/2010 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. Con atto ritualmente notificato la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.Instava, peraltro, per la revoca dell'ingiunzione.Resisteva la Cassa.Deduceva, nel merito, che l'emissione dei ruoli e la loro consegna al conces-sionario costituivano prova della sussistenza del credito.Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/20264. Nel corso del giudizio sopravveniva la legge n. 228/2012 (legge di stabilità2013), che “all'art. 1, co. 527, 528 e 529, prevedeva l'annullamento automaticodei crediti incartati nei ruoli resi esecutivi entro il 31.12.1999 di importo sino ad€ 2.000,00 ed altresì il discarico dei ruoli di importo superiore alla predetta so-glia non più interessati da procedure di riscossione” (così ricorso, pag. 5).[OSCURATO:PERSONA] invocava quindi l'applicazione dello ius superveniens.5. Con sentenza n. 2771/2017 il Tribunale rigettava l'opposizione.6. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia diAgrigento proponeva appello.Resisteva la Cassa.7. Con sentenza n. 971/2022 la Corte d'appello di Roma accoglieva il gravamee, per l'effetto, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo; com-pensava le spese del doppio grado.8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.L'A.D.E.R. – Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore dellespese.9. Il consigliere delegato ha formulato proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ.depositata in data 4.1.2024 di definizione del giudizio in dipendenza della rite-nuta inammissibilità del ricorso.10. Con istanza depositata in data 16.2.2024 la [OSCURATO:PERSONA] di Previ-denza e [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che la causa venga decisa.Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/202611. Ambedue le parti hanno depositato memoria.12. Con ordinanza interlocutoria dei 10/22.7.2024 si è disposto rinvio a nuovoruolo in attesa della definizione dell'analogo giudizio iscritto al n. 7137/2021 r.g.13. In previsione dell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la ricorrente ha depo-sitato ulteriore memoria.CONSIDERATO CHE14. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527, 528e 529, legge n. 228/2012 e degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994.Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare applicabile nel caso dispecie, in ragione della riscossione a mezzo ruolo, la disciplina di cui alla leggen. 228/2012 ovvero ad opinare per “l'annullamento automatico ope legis deicrediti iscritti nei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.1999 inferiori ad euro 2.000(…) [e per] il discarico ope legis dei ruoli di importo superiore non interessati daprocedure di riscossione (…), ancorché per tali crediti l'agente della riscossionenon avesse mai svolto procedure esecutive di sorta” (così ricorso, pag. 8).Deduce che la conclusione cui è addivenuta la Corte d'appello è erronea inconsiderazione della natura privata della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 8),cui lo Stato non può imporre l'annullamento del “carico” iscritto a ruolo (cfr.ricorso, pagg. 10 - 11).Deduce inoltre che le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 cit. com-portano unicamente il venir meno della responsabilità contabile-amministrativadell'agente della riscossione (cfr. ricorso, pag. 10).Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026Deduce poi che l'automatica estinzione dei crediti della Cassa “assumerebbenatura di (…) illegittima disposizione ablatoria” (così ricorso, pag. 12).Deduce, per altro verso, che è illogico opinare nel senso che le disposizioni dicui ai commi 527, 528 e 529 cit. prefigurano interventi nella sfera patrimonialedella Cassa, che, viceversa, per il suo status privatistico non solo soggiace aldivieto di finanziamenti da parte dello Stato, ma dalla sfera finanziaria delloStato è del tutto autonoma e distaccata (cfr. ricorso, pag. 18).15. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionaledell'art. 1, commi 527 e ss., legge n. 228/2012 in relazione agli artt. 3, 38, 41e 42 Cost.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degliartt. 1 [OSCURATO:PERSONA] della Convenzione E.D.U. e dell'art. 117 Cost., laviolazione dell'art. 6 C.E.D.U.Deduce che, “ove si confermasse l'applicabilità dell'istituto dell'annullamentoautomatico ai crediti ed ai ruoli della Cassa ante 31.12.1999, [i commi 527, 528e 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012] non potrebbero andare esenti da seridubbi di legittimità costituzionale (…), andando a colpire, di fatto attuando unprelievo forzoso (…), gli introiti di soggetto del tutto estraneo dall'apparato sta-tale (…)” (così ricorso, pagg. 20 - 21).Deduce poi che l'interpretazione recepita dalla Corte d'appello “si pone anchein spregio dell'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU” (così ricorso, pag. 22);che risulta violato l'art. 6 della C.E.D.U. in tema di giusto processo, in particolarecon riferimento al principio della parità delle parti (cfr. ricorso, pagg. 22 - 23).16. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026e dunque invoca la disapplicazione delle norme interne in contrasto con il dirittodell'Unione; in subordine, formula istanza di rimessione alla Corte di GiustiziaU.E. della questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267, par. 3,T.F.U.E.Deduce che la sanatoria de qua costituisce “un aiuto di Stato, incompatibilecon il diritto dell'Unione e, come tale, direttamente disapplicabile dai Giudicinazionali in forza degli artt. 107 e 108 T.F.U.E.” (così ricorso, pag. 23).Deduce in particolare che il meccanismo di cui ai commi 527 e ss. dell'art. 1della legge n. 228/2012 “ha introdotto non solo una misura condonistica a fa-vore dei debitori morosi, ma anche una sanatoria per Agenzia delle Entrate –Riscossione (oggi subentrata ex lege anche a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)” (cosìricorso, pag. 25).Deduce quindi che la sanatoria de qua “configura (…) un illegittimo aiuto diStato a favore delle società a partecipazione pubblica, ai danni dei concessionariprivati esclusi da tale sanatoria” (così ricorso, pag. 27).Deduce inoltre che alla disapplicazione può farsi luogo ex officio, in ogni statoe grado del giudizio (cfr. ricorso, pag. 28).17. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 527 ess., legge n. 228/2012 e degli artt. 1 e 2 d.m. 15.6.2015.Deduce – subordinatamente ai motivi precedenti – che ha errato la Corte diRoma allorché “ha ritenuto di poter applicare ai crediti della Cassa di importoinferiore ai 2000 euro l'istituto dell'annullamento automatico” (così ricorso,pagg. 29 - 30).Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026Deduce invero che l'automatico discarico dei ruoli eccedenti l'importo di euro2.000,00 “lascia impregiudicati i diritti di credito della Cassa” e non preclude allaCassa “la possibilità di riscuotere i corrispondenti crediti mediante il ricorso astrumenti diversi” (così ricorso, pagg. 30 - 31); viceversa, “l'annullamento au-tomatico dei crediti di importo inferiore ad euro 2.000 si spinge ad estinguerenon solo il ruolo ma il credito della Cassa” (così ricorso, pag. 30).18. Il consigliere delegato – lo si è anticipato ‒ ha formulato proposta ex art.380 bis cod. proc. civ. datata 4.1.2024 di definizione del giudizio in dipendenzadella ritenuta inammissibilità del ricorso del seguente tenore:«Il ricorso propone, in tutti i suoi motivi, questioni interpretative già risolteinter partes dalla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, nota alleparti, a cui si fa integrale richiamo (e pluribus Sez. 3 - n. 12229 del 9.5.2019,Rv. 653891 - 01; Sez. 3, n. 11972 del 19.6.2020, Rv. 657922 - 01; Sez. 3, n.26531 del 20.11.2020; Sez. 3, n. 21386 del 26.7.2021; Sez. 6-1 n. 25003 del15.9.2021; Sez. 3 n. 26336 del 29.9.2021; Sez. 6-1, n. 4555 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA];Sez. 6-1, n. 6766 e 6767 del 1.3.2022; Cass. 21031/2022; nonché, più recen-temente con le ordinanze n. 106, 24155, 24163, 24257, 24330, 25522, 25547,25566, 25678, 25691, 33686, 33688, 33692, 33736, tutte del 2023).Anche in ordine al terzo motivo di ricorso, non presente in tutte le cause dicui al contenzioso richiamato, questa Corte ha avuto modo di precisare che ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, l. n. 228 del 2012, non si traduce in un aiuto di Stato contrastante conl'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discarico au-tomatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ot-Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026tenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti meramentevirtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tuttoinesigibili (Sez. 6 - 1, n. 21031 del 1.7.2022; ma anche 6767/2022 e 33736,33692, 33688, 2566 del 2023).Il ricorso appare quindi inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n.1, c.p.c.poiché la decisione impugnata ha risolto le questioni in modo conforme alla giu-risprudenza di questa Corte e il ricorso non offre elementi per mutare l'orienta-mento».19. [OSCURATO:PERSONA] reputa di condividere e recepire integralmente la surriferitaproposta di definizione del giudizio.I rilievi di cui alla memoria in data 23.6.2026 della ricorrente non possonocomunque valere ad incrinare le ragioni di cui alla proposta di definizione anti-cipata.Del resto, con la memoria datata 23.6.2026 la ricorrente ha essenzialmenteribadito che “l'interpretazione delle norme in questione sostenuta dalla Corte diAppello e confermata da questa Ecc.ma Corte, oltre che con le norme costitu-zionali, si pone anche in contrasto con i principi fondamentali previsti dalla Con-venzione Europea dei Diritti dell'Uomo e con il diritto dell'Unione, applicabiledirettamente nell'ordinamento interno per il tramite dell'art. 117 Cost.” (cosìmemoria del ricorrente in data 23.6.2026, pag. 7).20. In ogni caso si formulano i seguenti ulteriori rilievi.21. Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1,cod. proc. civ., siccome la Corte di Roma ha statuito in conformità all'elabora-zione di questa Corte.Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026Invero, questa Corte ha spiegato che alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense, ente privatizzato ex art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, madeputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale,è concesso “ex lege” di provvedere alla riscossione mediante ruolo e, pertanto,si applica ad essa la procedura, prevista dall'art. 1, commi 527-529, della leggen. 228 del 2012, di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (antecedential 1999) introdotta ai fini della razionalizzazione dei bilanci degli enti creditoripubblici o privati che provvedono alla riscossione mediante ruolo; e che la ri-chiamata disciplina presenta un duplice profilo di ragionevolezza, tenuto contoche, per i crediti inferiori ad euro 2.000,00, scongiura la antieconomicità dellariscossione in ragione del presumibile rapporto negativo tra costi dell'esazionee benefici dell'eventuale riscossione, e che, per quelli superiori ad euro2.000,00, non incide sui diritti di credito degli enti ma solo sulla procedura diriscossione, atteso che l'annullamento del ruolo non coincide con l'annullamentodel credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato dall'entesecondo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. 9.5.2019, n. 12229).22. Ingiustificato è pur l'ulteriore assunto della ricorrente secondo cui le di-sposizioni di cui la Corte distrettuale ha fatto applicazione, possono, al più, ap-plicarsi ai rapporti non ancora conclusi e non già nell'ipotesi di specie, in cui “lesomme dovute sono incartate in un provvedimento di ingiunzione” (così ricorso,pag. 15).Invero questa Corte ha puntualizzato che, “in assenza di diversa previsioneespressa, i ruoli interessati dalla nuova disciplina sono tutti quelli consegnati eresi esecutivi anteriormente alla data del 31.12.1999, senza poter distinguereNumero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026tra ruoli per i quali era da ritenere già esaurita l'attività di competenza dell'a-gente e quelli per i quali era pendente la procedura di riscossione. Non può,infatti, condividersi la tesi difensiva per cui la legge di stabilità 2013 troverebbeapplicazione ai soli ruoli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge,risultavano ancora pendenti i termini (triennali) per la comunicazione di inesi-gibilità previsti dall'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 112/1999” (così inmotivazione (pag. 11) Cass. 19.6.2020, n. 11972).23. La questione di legittimità costituzionale – prefigurata con il secondomezzo - è manifestamente infondata.È sufficiente il rinvio alla sentenza n. 26531 del 20.11.2020 di questa Corte.Quivi si è specificato che è manifestamente infondata la questione di legitti-mità costituzionale della legge n. 228 del 2012 per irragionevolezza, in quantonel compiuto riassetto della disciplina generale del sistema di riscossione dellerisorse del settore pubblico, mediante l'abrogazione del principio del “non ri-scosso per riscosso” e la “rottamazione dei ruoli inattivi”, sono ricompresi glienti previdenziali (come nella specie, la Cassa forense), senza differenziazioni,anche a seguito della loro trasformazione in enti “privatizzati”, in senso con-forme al principio sancito dall'art. 3 Cost., né può ravvisarsi, in relazione allalesione dell'art. 6 CEDU, la violazione della norma interposta dell'art. 117 Cost.in quanto il riassetto normativo non ha introdotto una imprevedibile e indebitaingerenza nella gestione del contenzioso, anche alla luce dell'interpretazione of-ferta in materia dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2019.Invano, perciò, la ricorrente prospetta in memoria che “la CEDU, investita ditale questione ed altresì della violazione dell'art. 1 del I [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026non le ha ritenute infondate nel merito” (così memoria della ricorrente del23.6.2026, pag. 8).24. Il terzo motivo di ricorso è del pari inammissibile.25. Difatti, questa Corte ha già spiegato che, in tema di riscossione dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mediante ruolo, ilmeccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, legge n. 228 del 2012, non si traduce in un “aiuto di Stato” contrastantecon l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discaricoautomatico comporti un vantaggio economico che il beneficiario non avrebbeottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti mera-mente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai deltutto inesigibili (cfr. Cass. (ord.) 1.7.2022, n. 21031).26. Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.27. Invero, questa Corte ha già avuto cura di puntualizzare che, in tema diriscossione dei crediti della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] mezzo del ruolo, il suo annullamento per crediti inferiori ad euro 2.000,00incidendo solo sulla procedura di riscossione, non coincide con l'annullamentodel credito sottostante, che potrà essere successivamente azionato dall'ente se-condo l'ordinaria procedura (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2022, n. 6767).Ingiustificatamente, perciò, la ricorrente prospetta il venir meno dei crediti diammontare inferiore ad euro 2.000,00 (cfr. ricorso, pag. 31).28. Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudiziodi legittimità.Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026Invero, la materia del contendere è stata oggetto di plurimi interventi – tra iquali la sentenza n. 31908 dei 27.5/7.12.2025 delle Sezioni Unite di questaCorte – che ne riflettono il disagevole e complesso sviluppo, al cui cospetto ledifficoltà non sono escluse dai “precedenti” già intervenuti.29. Benché il presente giudizio risulti definito in conformità alla proposta didefinizione anticipata, nondimeno, in ragione della disposta compensazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non vi è margine per far luogoall'applicazione e del 3° co. e del 4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.Si tenga conto che l'u.c. dell'art. 380 bis cod. proc. civ. – applicabile rationetemporis pur nel caso di specie, giacché alla data del 1° gennaio 2023 non erastata ancora fissata l'adunanza in camera di consiglio – prevede, sì, allorché ilgiudizio è definito in conformità alla proposta, l'applicabilità del 3° co. e del 4°co. dell'art. 96 cod. proc. civ., e tuttavia permane impregiudicata, qualora ilgiudizio sia definito in conformità alla proposta, la facultas prefigurata dal 3° co.dell'art. 96 cod. proc. civ. (“(…) il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannarela parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, (…)”), facultasevidentemente destinata a riverberarsi anche in relazione alla condanna in fa-vore della cassa delle ammende prevista dal 4° co. dell'art. 96 cod. proc. civ.30. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 21866/2022Numero sezionale 3033/2026Numero di raccolta generale 24683/2026Data pubblicazione 17/08/2026compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino