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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46511/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CASARANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Casarano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod. pen., commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, deducendo l'intervenuta remissione di querela e contestale accettazione, chiedendo l'estinzione dei reati.

In via subordinata, si deduce vizio di motivazione in relazione all'attendibilità e credibilità delle deposizioni testimoniali, nonché inosservanza dell'art. 52 cod. pen., con correlato vizio di motivazione. 3.La sentenza impugnata deve essere annullata per essere intervenuta remissione di querela.

Come emerge dagli atti depositati, la persona offesa, in data 13 gennaio 2021, personalmente, ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, nel procedimento n. 102/19 r.g.n.r.

Mod. 21bis, per il quale pende il presente giudizio, presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Ruffano, remissione cui ha fatto seguito, contestualmente, formale accettazione da parte dell'imputato presente.

Si rileva, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340 cod. proc. pen., in tema di remissione della querela e di accettazione e che, dunque, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 cod. pen., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326) non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità per i reati indicati. 3.1.L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione dei reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna. 3.2.Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del presente giudizio vanno poste a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata a carico di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per remissione della querela.

Pone il pagamento delle spese processuali a carico del querelato.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ara Calaselic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CASARANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Casarano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 81, 582 e 612 cod. pen., commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, deducendo l'intervenuta remissione di querela e contestale accettazione, chiedendo l'estinzione dei reati. In via subordinata, si deduce vizio di motivazione in relazione all'attendibilità e credibilità delle deposizioni testimoniali, nonché inosservanza dell'art. 52 cod. pen., con correlato vizio di motivazione. 3.La sentenza impugnata deve essere annullata per essere intervenuta remissione di querela. Come emerge dagli atti depositati, la persona offesa, in data 13 gennaio 2021, personalmente, ha rimesso la querela sporta nei confronti dell'imputato, nel procedimento n. 102/19 r.g.n.r. Mod. 21bis, per il quale pende il presente giudizio, presso gli uffici della Stazione dei Carabinieri di Ruffano, remissione cui ha fatto seguito, contestualmente, formale accettazione da parte dell'imputato presente. Si rileva, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340 cod. proc. pen., in tema di remissione della querela e di accettazione e che, dunque, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152 cod. pen., che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326) non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità per i reati indicati. 3.1.L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione dei reati per i quali il ricorrente ha riportato condanna. 3.2.Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. le spese del presente giudizio vanno poste a carico del querelato, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata a carico di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per remissione della querela. Pone il pagamento delle spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ara Calaselic
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