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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 21301/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20477/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 701, presso lo studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] Q. SELLA 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] N. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dalla quale sono rappresenti e difesi -resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 355/2023 depositata il07/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Bari ha, per quanto interessa, confermato la decisione del Tribunale di Trani reiettiva della domanda di usucapione proposta da esso ricorrente riguardo ad un piccolo fabbricato, su due piani, ed al giardino pertinenziale, asseritamente posseduti per oltre venti anni a partire dal 1989.

La domanda era stata proposta contro la srl [OSCURATO:PERSONA].Ger. -nel corso del giudizio di primo grado cancellata dal registro delle imprese e a cui è subentrato “quale socio unico, liquidatore, e proprietario esclusivo del 100% della quote e dell’intero capitale sociale”, [OSCURATO:PERSONA]-, contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - deceduto e a cui sono succeduti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1953) e [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA] (classe 1939), deceduto in corso di causa e a cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA].

La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].Ger., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano opposti alla domanda sostenendo che l’attore aveva acquistato la detenzione di una parte dell’immobile a titolo di locazione.

La Corte di Appello ha affermato che, come già rilevato dal Tribunale, nell’originario atto di citazione era stato allegato il possesso dell’intero piano terra e dell’intero primo piano del fabbricato laddove invece dalle testimonianze era emerso che il piano terra era composto da due ambienti distinti, uno dei quali occupato dai proprietari convenuti come deposito di attrezzature agricole e che, al primo piano, vi erano due appartamenti solo uno dei quali oggetto di “situazione materiale possessoria” da parte di [OSCURATO:PERSONA], che, come parimenti rilevato dal Tribunale, i testi non avevano fornito informazioni precise sulla data di inizio della situazione materiale possessoria in riferimento al giardino, che la predetta situazione materiale possessoria riferita all’appartamento non integrava possesso utile ad usucapionem dato che, per un verso, si era manifestata in meri interventi materiali di manutenzione, per altro verso, era compatibile con un atteggiamento di tolleranza di uno dei proprietari –(l’originario convenuto) [OSCURATO:PERSONA]- il quale, come riferito da uno dei testi, “veniva d’estate” nell’appartamento occupato dal [OSCURATO:PERSONA] e vi si tratteneva talvolta a pranzo e a cena, per altro verso ancora, era piuttosto da qualificarsi come detenzione originata da “comodato” posto che in merito al contratto di locazione menzionato dagli originari convenuti non vi era certezza in quanto la sottoscrizione apposta ad una scrittura privata incorporante appunto un contratto di locazione era stata disconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia un teste aveva dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA], richiesto “di affitti arretrati offriva rassicurazioni sull’adempimento”;

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato un mero atto di costituzione;

3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 132, comma , n.4, c.p.c. per difetto di motivazione.

Il ricorrente evidenzia la irriducibile contraddittorietà tra l’affermazione per cui esso ricorrente avrebbe utilizzato l’appartamento del primo piano dell’immobile per tolleranza e l’affermazione per cui “la genesi della relazione materiale con l’immobile” sarebbe da rinvenirsi in un “comodato”.

Evidenzia ancora l’incomprensibilità di due affermazioni fatte dalla Corte di Appello: “incerta rimane la genesi della relazione materiale con l’immobile avendo il [OSCURATO:PERSONA] disconosciuto la sottoscrizione apposta su una scrittura privata comprovante il rapporto locativo, laddove tuttavia la teste [OSCURATO:PERSONA], cugina dei convenuti Cinquepalmi, ha affermato di aver personalmente assistito alla richiesta di affitti arretrati al [OSCURATO:PERSONA] il quale offriva rassicurazioni sull’adempimento.

Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a possedere l’appartamento in forza di comodato”; “risulterebbe indimostrato quando [è] intervenuta la necessaria interversione del possesso ex art. 1164 c.c. ovvero si è [il [OSCURATO:PERSONA]] impossessato dell’immobile clandestinamente esercitando un possesso non utile ad usucapire”; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1440, 1141 e 1158 c.c. per non avere la Corte di Appello presunto l’animus possidendi del ricorrente pur avendo dato conto della sussistenza della sua “situazione materiale possessoria”.

Viene altresì lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art.1144 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto di poter parlare di tolleranza senza indicare “quali proprietari avrebbero tollerato l’uso del bene” e senza prospettare “alcun rapporto che potesse legare in qualche modo i proprietari con il [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto giustificare la tolleranza”; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello affermato che non vi era “certezza sull’elemento temporale” del dedotto possesso dell’immobile, malgrado che nessuno dei convenuti avesse mai contestato l’allegazione contenuta nell’atto introduttivo secondo cui il possesso era iniziato nel 1989;

4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per avere la Corte di Appello affermato che la relazione materiale del ricorrente con l’immobile era basata sulla tolleranza dei proprietari malgrado che nessuno dei convenuti avesse mai “eccepito la tolleranza”;

5. in relazione ai quattro motivi di ricorso deve osservarsi che essi investono esclusivamente quanto dalla Corte di Appello affermato per escludere il possesso, da parte dell’odierno ricorrente, dell’appartamento sito al primo piano del fabbricato.

Non sono censurate le affermazioni con cui la Corte di Appello ha escluso il possesso, da parte dell’odierno ricorrente, sia dei locali, destinati a deposito, al piano terra del fabbricato, sia dell’altro appartamento al primo piano sia del giardino.

La domanda di accertamento dell’usucapione di questi beni è definitivamente rigettata;

6. quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che “a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione ha subito una riduzione al "minimo costituzionale".

Il vizio di motivazione è ravvisabile nei casi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.

SU 8053/2014).

La motivazione della sentenza impugnata contiene effettivamente una serie diaffermazioni incomprensibili e inconciliabili tra loro .

In primo luogo l’affermazione per cui dalla testimonianza secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] “veniva soprattutto d’estate” e talvolta si tratteneva a casa dell’attore per pranzo o cena, era desumibile “la tolleranza dei proprietari rispetto all’occupazione di quella porzione dell’immobile da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia”.

Gli atti di tolleranza (art. 1144 c.c.) hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano, di regola, una previsione di saltuarietà e di transitorietà.

Non è comprensibile come dalla descritta condotta di [OSCURATO:PERSONA] possa desumersi -in assenza di indicazioni dei rapporti tra questi e l’odierno ricorrente- la sussistenza di una situazione di tolleranza, per di più riferita non al solo [OSCURATO:PERSONA] ma a tutti “i proprietari”, rispetto alla prolungata occupazione dell’appartamento da parte del ricorrente e della sua famiglia.

In secondo luogo l’affermazione per cui, essendo incerto se “la genesi della relazione materiale con l’immobile” da parte del [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile, come sostenuto dagli originari convenuti, ad un contratto di locazione, doveva per ciò stesso ritenersi che “il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a possedere l’appartamento in forza di comodato”.

È incomprensibile come dalla incertezza sulla sussistenza di un dato titolo (locazione) possa automaticamente farsi seguire la certezza sulla sussistenza di un altro titolo (comodato), quando prima si è parlato addirittura di “tolleranza”.

Insomma, secondo la Corte d’Appello: si è in presenza di tolleranza, di locazione, di comodato? In terzo luogo l’affermazione per cui “il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a possedere l’appartamento in forza di comodato ma risulterebbe indimostrato quando [è] intervenuta la necessaria interversione del possesso ex art. 1164 c.c. ovvero si è [il [OSCURATO:PERSONA]] impossessato dell’immobile clandestinamente esercitando un possesso non utile ad usucapire”.

La motivazione appare affetta da contraddittorietà insanabile facendo essa riferimento, confusamente, ad atti di tolleranza e quindi alla assenza di titolo negoziale della relazione materiale tra l’attuale ricorrente e l’appartamento e, al contempo, alla locazione o alcomodato ossia a titoli negoziali fondativi di tale relazione.

In questo contesto anche l’affermazione per cui il solo fatto dimostrato - ossia che l’attuale ricorrente avesse vissuto in uno degli appartamenti del primo piano del fabbricato anche provvedendo alla relativa manutenzione - non era sufficiente ad integrare gli estremi del possesso utile ad usucapione dato che l’attività materiale corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà -ossia, secondo l’espressione usata dalla Corte di Appello “la situazione materiale possessoria”- deve essere accompagnata “da univoci indizi i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” e tali univoci indizi non potevano essere costituiti dai soli lavori di manutenzione (v. pagina 5 della sentenza impugnata), non è idonea a giustificare la decisione.

Avrebbe potuto, tale affermazione,avere rilievo se fosse stato statuito in modo chiaro e univoco che l’occupazione della casa aveva avuto inizio o per tolleranza o sulla base di un contratto di comodato o sulla base di un contratto di locazione.

Tale statuizione, come già osservato, è mancata; 7 Un tale percorso argomentativo non supera pertanto il vaglio di questa Corte: il primo motivo di ricorso è dunque fondato e va accolto.

Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, restando gli altri motivi logicamente assorbiti.

La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione perché, previo riesame della vicenda, venga posto rimedio al grave vizio motivazionale;

8. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell’intero processo; PQM la Corte accoglie il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20477/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 701, presso lo studio d e ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dal quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati- e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] Q. SELLA 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] N. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dalla quale sono rappresenti e difesi -resistenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 355/2023 depositata il07/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di Appello di Bari ha, per quanto interessa, confermato la decisione del Tribunale di Trani reiettiva della domanda di usucapione proposta da esso ricorrente riguardo ad un piccolo fabbricato, su due piani, ed al giardino pertinenziale, asseritamente posseduti per oltre venti anni a partire dal 1989. La domanda era stata proposta contro la srl [OSCURATO:PERSONA].Ger. -nel corso del giudizio di primo grado cancellata dal registro delle imprese e a cui è subentrato “quale socio unico, liquidatore, e proprietario esclusivo del 100% della quote e dell’intero capitale sociale”, [OSCURATO:PERSONA]-, contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - deceduto e a cui sono succeduti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classe 1953) e [OSCURATO:PERSONA] e contro [OSCURATO:PERSONA] (classe 1939), deceduto in corso di causa e a cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA]. La [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].Ger., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano opposti alla domanda sostenendo che l’attore aveva acquistato la detenzione di una parte dell’immobile a titolo di locazione. La Corte di Appello ha affermato che, come già rilevato dal Tribunale, nell’originario atto di citazione era stato allegato il possesso dell’intero piano terra e dell’intero primo piano del fabbricato laddove invece dalle testimonianze era emerso che il piano terra era composto da due ambienti distinti, uno dei quali occupato dai proprietari convenuti come deposito di attrezzature agricole e che, al primo piano, vi erano due appartamenti solo uno dei quali oggetto di “situazione materiale possessoria” da parte di [OSCURATO:PERSONA], che, come parimenti rilevato dal Tribunale, i testi non avevano fornito informazioni precise sulla data di inizio della situazione materiale possessoria in riferimento al giardino, che la predetta situazione materiale possessoria riferita all’appartamento non integrava possesso utile ad usucapionem dato che, per un verso, si era manifestata in meri interventi materiali di manutenzione, per altro verso, era compatibile con un atteggiamento di tolleranza di uno dei proprietari –(l’originario convenuto) [OSCURATO:PERSONA]- il quale, come riferito da uno dei testi, “veniva d’estate” nell’appartamento occupato dal [OSCURATO:PERSONA] e vi si tratteneva talvolta a pranzo e a cena, per altro verso ancora, era piuttosto da qualificarsi come detenzione originata da “comodato” posto che in merito al contratto di locazione menzionato dagli originari convenuti non vi era certezza in quanto la sottoscrizione apposta ad una scrittura privata incorporante appunto un contratto di locazione era stata disconosciuta dal [OSCURATO:PERSONA] e tuttavia un teste aveva dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA], richiesto “di affitti arretrati offriva rassicurazioni sull’adempimento”; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato un mero atto di costituzione; 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell’art. 132, comma , n.4, c.p.c. per difetto di motivazione. Il ricorrente evidenzia la irriducibile contraddittorietà tra l’affermazione per cui esso ricorrente avrebbe utilizzato l’appartamento del primo piano dell’immobile per tolleranza e l’affermazione per cui “la genesi della relazione materiale con l’immobile” sarebbe da rinvenirsi in un “comodato”. Evidenzia ancora l’incomprensibilità di due affermazioni fatte dalla Corte di Appello: “incerta rimane la genesi della relazione materiale con l’immobile avendo il [OSCURATO:PERSONA] disconosciuto la sottoscrizione apposta su una scrittura privata comprovante il rapporto locativo, laddove tuttavia la teste [OSCURATO:PERSONA], cugina dei convenuti Cinquepalmi, ha affermato di aver personalmente assistito alla richiesta di affitti arretrati al [OSCURATO:PERSONA] il quale offriva rassicurazioni sull’adempimento. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a possedere l’appartamento in forza di comodato”; “risulterebbe indimostrato quando [è] intervenuta la necessaria interversione del possesso ex art. 1164 c.c. ovvero si è [il [OSCURATO:PERSONA]] impossessato dell’immobile clandestinamente esercitando un possesso non utile ad usucapire”; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1440, 1141 e 1158 c.c. per non avere la Corte di Appello presunto l’animus possidendi del ricorrente pur avendo dato conto della sussistenza della sua “situazione materiale possessoria”. Viene altresì lamentata la violazione o falsa applicazione dell’art.1144 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto di poter parlare di tolleranza senza indicare “quali proprietari avrebbero tollerato l’uso del bene” e senza prospettare “alcun rapporto che potesse legare in qualche modo i proprietari con il [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto giustificare la tolleranza”; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la Corte di Appello affermato che non vi era “certezza sull’elemento temporale” del dedotto possesso dell’immobile, malgrado che nessuno dei convenuti avesse mai contestato l’allegazione contenuta nell’atto introduttivo secondo cui il possesso era iniziato nel 1989; 4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’ art. 112 c.p.c. per avere la Corte di Appello affermato che la relazione materiale del ricorrente con l’immobile era basata sulla tolleranza dei proprietari malgrado che nessuno dei convenuti avesse mai “eccepito la tolleranza”; 5. in relazione ai quattro motivi di ricorso deve osservarsi che essi investono esclusivamente quanto dalla Corte di Appello affermato per escludere il possesso, da parte dell’odierno ricorrente, dell’appartamento sito al primo piano del fabbricato. Non sono censurate le affermazioni con cui la Corte di Appello ha escluso il possesso, da parte dell’odierno ricorrente, sia dei locali, destinati a deposito, al piano terra del fabbricato, sia dell’altro appartamento al primo piano sia del giardino. La domanda di accertamento dell’usucapione di questi beni è definitivamente rigettata; 6. quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che “a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione ha subito una riduzione al "minimo costituzionale". Il vizio di motivazione è ravvisabile nei casi di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SU 8053/2014). La motivazione della sentenza impugnata contiene effettivamente una serie diaffermazioni incomprensibili e inconciliabili tra loro . In primo luogo l’affermazione per cui dalla testimonianza secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] “veniva soprattutto d’estate” e talvolta si tratteneva a casa dell’attore per pranzo o cena, era desumibile “la tolleranza dei proprietari rispetto all’occupazione di quella porzione dell’immobile da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della sua famiglia”. Gli atti di tolleranza (art. 1144 c.c.) hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano, di regola, una previsione di saltuarietà e di transitorietà. Non è comprensibile come dalla descritta condotta di [OSCURATO:PERSONA] possa desumersi -in assenza di indicazioni dei rapporti tra questi e l’odierno ricorrente- la sussistenza di una situazione di tolleranza, per di più riferita non al solo [OSCURATO:PERSONA] ma a tutti “i proprietari”, rispetto alla prolungata occupazione dell’appartamento da parte del ricorrente e della sua famiglia. In secondo luogo l’affermazione per cui, essendo incerto se “la genesi della relazione materiale con l’immobile” da parte del [OSCURATO:PERSONA] fosse riconducibile, come sostenuto dagli originari convenuti, ad un contratto di locazione, doveva per ciò stesso ritenersi che “il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a possedere l’appartamento in forza di comodato”. È incomprensibile come dalla incertezza sulla sussistenza di un dato titolo (locazione) possa automaticamente farsi seguire la certezza sulla sussistenza di un altro titolo (comodato), quando prima si è parlato addirittura di “tolleranza”. Insomma, secondo la Corte d’Appello: si è in presenza di tolleranza, di locazione, di comodato? In terzo luogo l’affermazione per cui “il [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a possedere l’appartamento in forza di comodato ma risulterebbe indimostrato quando [è] intervenuta la necessaria interversione del possesso ex art. 1164 c.c. ovvero si è [il [OSCURATO:PERSONA]] impossessato dell’immobile clandestinamente esercitando un possesso non utile ad usucapire”. La motivazione appare affetta da contraddittorietà insanabile facendo essa riferimento, confusamente, ad atti di tolleranza e quindi alla assenza di titolo negoziale della relazione materiale tra l’attuale ricorrente e l’appartamento e, al contempo, alla locazione o alcomodato ossia a titoli negoziali fondativi di tale relazione. In questo contesto anche l’affermazione per cui il solo fatto dimostrato - ossia che l’attuale ricorrente avesse vissuto in uno degli appartamenti del primo piano del fabbricato anche provvedendo alla relativa manutenzione - non era sufficiente ad integrare gli estremi del possesso utile ad usucapione dato che l’attività materiale corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà -ossia, secondo l’espressione usata dalla Corte di Appello “la situazione materiale possessoria”- deve essere accompagnata “da univoci indizi i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” e tali univoci indizi non potevano essere costituiti dai soli lavori di manutenzione (v. pagina 5 della sentenza impugnata), non è idonea a giustificare la decisione. Avrebbe potuto, tale affermazione,avere rilievo se fosse stato statuito in modo chiaro e univoco che l’occupazione della casa aveva avuto inizio o per tolleranza o sulla base di un contratto di comodato o sulla base di un contratto di locazione. Tale statuizione, come già osservato, è mancata; 7 Un tale percorso argomentativo non supera pertanto il vaglio di questa Corte: il primo motivo di ricorso è dunque fondato e va accolto. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, restando gli altri motivi logicamente assorbiti. La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione perché, previo riesame della vicenda, venga posto rimedio al grave vizio motivazionale; 8. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese dell’intero processo; PQM la Corte accoglie il
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