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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 14376/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 25/3/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha escluso la recidiva contestata, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza con le già ritenute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e confermato nel reato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

2.1. Nel motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.

La doglianza è generica.

L'atto, infatti, al di là della mera affermazione che "la disamina di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si impone a prescindere dalla condotta processuale tenuta dalle parti", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato.

Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] aco /// Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] • LLERIA [OSCURATO:PERSONA] nggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 25/3/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha escluso la recidiva contestata, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza con le già ritenute attenuanti generiche, ha rideterminato la pena e confermato nel reato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel motivo di ricorso di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. La doglianza è generica. L'atto, infatti, al di là della mera affermazione che "la disamina di cui all'art. 129 cod. proc. pen. si impone a prescindere dalla condotta processuale tenuta dalle parti", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il motivo di ricorso è quindi privo dei requisiti di cui all'art. 591, lett. c), in relazione all'art.581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze in esso contenute sono prive del necessario elemento di critica "specifica" al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] aco /// Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] • LLERIA [OSCURATO:PERSONA] nggi
Sentenza Cassazione n. 14376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris