CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe, che ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Salerno in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2e n. 7 cod. pen. commesso in Capaccio, località Lucinella, il 5 luglio 2015. È stata confermata l'applicazione delle attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti, e la pena è stata determinata nella misura di mesi quattro di reclusione ed C 120,00 di multa, ridotta per il rito alla pena finale di mesi due, giorni venti di reclusione ed C 80,00 di multa, L'esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Con un primo motivo, si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Con un secondo motivo, lamenta vizi di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. Rilevato, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., che il ricorso non si confronta con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale (pag. 5 della motivazione), che ha ritenuto sussistente tale aggravante posto che la forzatura della maniglia della portiera dell'auto emerge dalle fotografie acquisite agli atti e l'imputata ben può essersi disfatta dello strumento utilizzato per l'effrazione dopo averla attuata. Rilevato, quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., che la Corte territoriale l'ha esclusa con una motivazione che va esente da ogni censura. Rilevato, infatti, che la pena edittale massima per il furto tentato biaggravato è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione (anni dieci meno un terzo) e dunque superiore al limite previsto dall'art. 131 bis cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Ritenuto che all'inammissibilità consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannata al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 20