CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16834/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico — e quindi non censurabile in sede di legittimità - escluso la qualificazione dell'offeso in termini di "particolare tenuità" in relazione al carattere organizzato e continuativo dell'attività di spaccio, come emerge dall'installazione, presso l'abitazione dell'imputato, di sistemi di videosorveglianza (in particolare, di un monitor collegato con la telecamera installata nel portone di ingresso), dovendosi ribadire che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MFumi,, zrio [OSCURATO:PERSONA]