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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36854/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15153/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Milano (Ml), alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1959 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), e Zero lndustry S.r.l. , con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (MB), S.S. dei Giovi n. 251 (C.F. e P.IVA : Avviso accertamento - Gestione antieconomica – Motivazione apparente 03032990966), in persona del legale rappresentante, dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1968 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , entrambe rappresentate e difese, giuste procure speciali conferite in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (C.F.:CRNNCF67E06A l82U), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano (C.F.: CRDLGU67Rl4H643S) edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliate presso quest'ultimo con studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 43; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 267 /1 3 / 20 20 emessa dalla CTR Lombardi a il 03/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva, all’esito di una verifica fiscale, rilevato una gestione antieconomica e, quindi, proceduto ad una ricostruzione induttiva dei ricavi ai fini Irap ed Ires.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento al rilievo concernente i ricavi non dichiarati, laddove lo rigettava in relazione ai costi sostenuti.

3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate (quanto ai ricavi dichiarati) ed incidentale della società (quanto ai costi sostenuti), la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver disposto la riunione della causa ad altra avente ad oggetto un avviso di accertamento inerente anch’esso alla ritenuta antieconomicità dell’attività della contribuente, rigettava entrambi i gravami, evidenziando, in ordine a quello incidentale, che non era sostenibile la certezza e la determinabilità dei costi asseritamente sostenuti nel 2015 e non ancora documentati nel 2020 e, in ordine a quello principale, che la contribuente aveva provato, con copiosa documentazione, la particolare realtà aziendale in cui operava, l’inadeguatezza delle compagini sociali comparabili utilizzate dall’Ufficio ed i concomitanti fattori esogeni ed endogeni che ne avevano compromesso i risultati negli anni presi in considerazione dall’Agenzia.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente in ordine all’infondatezza della pretesa erariale.

1.1. Preliminarmente, destituita di fondamento si rivela l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente per asserita violazione del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

Invero, il vizio fatto valere dalla odierna ricorrente non è inquadrabile nell’ambito del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., alla luce del consolidato principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (cfr., fra le tante, Sez.

L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018).

Ciò debitamente premesso, il motivo è infondato.

E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione.

E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111,comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass.nn. 2876/2017 e 1461/2018).

Orbene, nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che si pone al di sotto del minimo costituzionale, avendo poggiato il rigetto dell’appello principale inerente alla presunta antieconomicità dell’attività svolta dalla contribuente sull’asserita prova, offerta da quest’ultima con documentazione, della particolare realtà aziendale in cui operava, dell’inadeguatezza delle compagini sociali comparabili utilizzate dall’Ufficio e dei concomitanti fattori esogeni ed endogeni che ne avevano compromesso i risultati negli anni presi in considerazione dall’Agenzia, nonché della strategia aziendale adottata per invertire l’andamento negativo.

Tuttavia, l a CTR non ha indicato quali documenti avrebbe esaminato (soprattutto al fine di ritenere prov ata la particolare realtà aziendale), né quale sia la loro rilevanza e decisività per far ritenere insussistente l’accertata antieconomicità dell’attività societaria, così come non ha dedotto perchè le società prese a comparazione sarebbero inadeguatee quali sarebbero i fattori endogeni ed esogeni da valorizzare .

Pur dedicando, infine, numerose pagine alle deduzioni delle parti, queste ultimenon sono utilizzabili ai fini dell’integrazione della motivazione, atteso che la CTRnon le ha esplicitamente fatte proprie.

2. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese relative a l presente giudizio, alla Corte di giustizia di secondo grado Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia della causa, anche per le spese relative al presente giudizio, alla Corte di g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15153/2020R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Milano (Ml), alla V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 9 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 ottobre 1959 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), e Zero lndustry S.r.l. , con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (MB), S.S. dei Giovi n. 251 (C.F. e P.IVA : Avviso accertamento - Gestione antieconomica – Motivazione apparente 03032990966), in persona del legale rappresentante, dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 agosto 1968 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , entrambe rappresentate e difese, giuste procure speciali conferite in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano (C.F.:CRNNCF67E06A l82U), dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano (C.F.: CRDLGU67Rl4H643S) edall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliate presso quest'ultimo con studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 43; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 267 /1 3 / 20 20 emessa dalla CTR Lombardi a il 03/02/2020e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponevano ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva, all’esito di una verifica fiscale, rilevato una gestione antieconomica e, quindi, proceduto ad una ricostruzione induttiva dei ricavi ai fini Irap ed Ires. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento al rilievo concernente i ricavi non dichiarati, laddove lo rigettava in relazione ai costi sostenuti. 3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate (quanto ai ricavi dichiarati) ed incidentale della società (quanto ai costi sostenuti), la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver disposto la riunione della causa ad altra avente ad oggetto un avviso di accertamento inerente anch’esso alla ritenuta antieconomicità dell’attività della contribuente, rigettava entrambi i gravami, evidenziando, in ordine a quello incidentale, che non era sostenibile la certezza e la determinabilità dei costi asseritamente sostenuti nel 2015 e non ancora documentati nel 2020 e, in ordine a quello principale, che la contribuente aveva provato, con copiosa documentazione, la particolare realtà aziendale in cui operava, l’inadeguatezza delle compagini sociali comparabili utilizzate dall’Ufficio ed i concomitanti fattori esogeni ed endogeni che ne avevano compromesso i risultati negli anni presi in considerazione dall’Agenzia. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver la CTR reso una motivazione apparente in ordine all’infondatezza della pretesa erariale. 1.1. Preliminarmente, destituita di fondamento si rivela l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente per asserita violazione del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c. Invero, il vizio fatto valere dalla odierna ricorrente non è inquadrabile nell’ambito del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., alla luce del consolidato principio secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (cfr., fra le tante, Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018). Ciò debitamente premesso, il motivo è infondato. E’ ormai noto come le Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) abbiano fornito una chiave di lettura della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 4 5 c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, nel senso di una riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella 'motivazione apparente', nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione. E’ stato altresì precisato che (in termini, Cass. n. 2876 del 2017) che il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111,comma 6), e cioè dell'art. 132 c.p.c., comma 6, n. 4, (in materia di processo civile ordinario) e dell'omologo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata (cfr. Cass.nn. 2876/2017 e 1461/2018). Orbene, nel caso di specie, la CTR ha reso una motivazione che si pone al di sotto del minimo costituzionale, avendo poggiato il rigetto dell’appello principale inerente alla presunta antieconomicità dell’attività svolta dalla contribuente sull’asserita prova, offerta da quest’ultima con documentazione, della particolare realtà aziendale in cui operava, dell’inadeguatezza delle compagini sociali comparabili utilizzate dall’Ufficio e dei concomitanti fattori esogeni ed endogeni che ne avevano compromesso i risultati negli anni presi in considerazione dall’Agenzia, nonché della strategia aziendale adottata per invertire l’andamento negativo. Tuttavia, l a CTR non ha indicato quali documenti avrebbe esaminato (soprattutto al fine di ritenere prov ata la particolare realtà aziendale), né quale sia la loro rilevanza e decisività per far ritenere insussistente l’accertata antieconomicità dell’attività societaria, così come non ha dedotto perchè le società prese a comparazione sarebbero inadeguatee quali sarebbero i fattori endogeni ed esogeni da valorizzare . Pur dedicando, infine, numerose pagine alle deduzioni delle parti, queste ultimenon sono utilizzabili ai fini dell’integrazione della motivazione, atteso che la CTRnon le ha esplicitamente fatte proprie. 2. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese relative a l presente giudizio, alla Corte di giustizia di secondo grado Lombardia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia della causa, anche per le spese relative al presente giudizio, alla Corte di g
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