CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 25479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] d’Italia- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6115/2023 depositatail 26/09/2023;Numero registro generale 7753/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 25479/2026Data pubblicazione 17/09/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del8/09/2026, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che:1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ai sensi dell’art. 145 d.lgs. n. 385del 1/09/1993 (in seguito: t.u.b.) avverso ordinanza ingiunzione dipagamento con cui la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia gli irrogava, per le inadempienzealle funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione dellaBanca popolare di Bari, ossia quale esponente bancario, la sanzionedel pagamento della somma di euro un milione cinquecentomila;2. la Corte d’appello di Roma, quale giudice competente in unico grado dimerito, ridusse l’importo della sanzione a euro settecentomila;3. la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia iscrisse a ruolo l’intero originario importo e, resoesecutivo il ruolo, lo consegnò all’Agente della riscossione in data10/01/2023;4. lo Jacobini ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615,primo comma, cod. proc. civ., avverso la cartella di pagamento,dinanzi la Corte d’appello di Roma;5. la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia ha resistito all’opposizione;6. la Corte d’appello di Roma ha, con la sentenza n. 6115 del 26/09/2023,dichiarato (così testualmente) inammissibile l’impugnazione;7. avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato anove motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA];8. la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia è rimasta intimata;9. il ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattato e il Collegio hariservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;considerato che:1. in via preliminare rileva il Collegio che può tralasciarsi la carenza, sullacopia in atti della sentenza impugnata della stampigliatura ove sonoriportati il numero del provvedimento, la data di pubblicazione e ilnumero di repertorio, stampati in automatico dal sistema informaticor.g. n. 7753/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. Vallepag. 2Numero registro generale 7753/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 25479/2026Data pubblicazione 17/09/2026in dotazione agli uffici giudiziari di merito: e tanto, senza neppureacquisire ufficiosamente tali dati (Cass. 11/02/2025 n. 3487), inragione della originaria improponibilità della domanda: ciò che esimepure dall’illustrazione e dalla disamina dei nove mezzi di censura;2. nella specie, infatti, l’opposizione dello Iacobini è proposta avverso unacartella esattoriale per somma di denaro dovuta dallo stesso allaBanca d’Italia a titolo di sanzione amministrativa, per inadempienzeai suoi obblighi di esponente bancario;3. a prescindere dalla ritualità o meno della proposizione dell’opposizionedirettamente alla Corte d’appello di Roma come se la stessa fosse ilgiudice unico, in evidente, ma irrimediabilmente errata, analogia conla previsione di legge che devolve alla Corte d’appello di Roma lacognizione sulle sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia - secondo lospeciale procedimento di opposizione, regolato dall’art. 145 t.u.b., alquale è equiparabile quello di cui all’art. 195 del d.lgs. n. 58 del24/02/1998 cd t.u.f. in materia di intermediazioni finanziarie (dacchésono ontologicamente distinte e non assimilabili l’opposizione adun’ordinanza irrogativa di sanzione e l’opposizione all’esecuzioneesattoriale sulla sua base minacciata o iniziata) - e a prescindere dallastessa disamina dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la causanon sia stata correttamente instaurata sin dalla prima fase del giudiziodi opposizione, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in quantol’Agente della riscossione non ha in alcun modo partecipato, o financostato messo in grado di partecipare al giudizio;4. ritiene il Collegio che la sentenza impugnata vada cassata senza rinvio,a prescindere dalla specifica disamina dei motivi, in base al seguenteprincipio, che si intende ribadire (Cass. 12/02/2024 n. 3870, alle cuimotivazioni qui basti un integrale richiamo): «in caso di riscossionedei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al difuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioniesecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono esserer.g. n. 7753/2024ad. 8/09/2026; estensore: C. Vallepag. 3Numero registro generale 7753/2024Numero sezionale 2328/2026Numero di raccolta generale 25479/2026Data pubblicazione 17/09/2026proposte nei confronti dell’agente della riscossione, unico legittimatopassivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell’azioneesecutiva; in mancanza, le opposizioni stesse devono esseredichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo entetitolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggettoprivo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale,senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio aisensi dell’art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzionecessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione»;5. l’opposizione è stata proposta direttamente alla Corte d’appello e neiconfronti di soggetto, la [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, sprovvisto di legittimazionepassiva, se non in via derivata, ossia su chiamata dell’agente dellariscossione, che nella specie non risulta essere in alcun modochiamato in causa o messo in condizione di contraddire e finanche diconoscere la controversia;6. la sentenza impugnata è, pertanto, decidendosi ufficiosamente sulricorso, cassata senza rinvio, non potendosi attivare il contraddittorioin questa fase di legittimità;7. le spese del grado dinanzi alla corte d’appello restano a caricodell’impugnante, poiché la domanda era comunque inammissibile neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e sono liquidate come in dispositivo;8. nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, atteso che la Bancad’Italia è rimasta intimata;p. q. m.la Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata;liquida le spese della fase conclusa con quest’ultima in euro 13.077,50, oltreaccessori di legge.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,Sezione Terza civile, il giorno 8/09/2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 7753/2024ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA]; estensore: C. Vallepag. 4