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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31548/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26030/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A sadul , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Salerno , viaLuigi Cacciatore, 55 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Ragusa -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Ragusa , de positat a i l 12 settembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza Oggetto: immigrazione - espulsione del Giudice di Pace di Ragusa, de positat a il 1 2 settembre 2022, di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Ragusae del contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale; -il ricorso è affidato a un unico motiv o ; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 13, settimo comma, t.u. imm., per aver l’ordinanza impugnata ritenuto legittimo il decreto di respingimento benché non tradotto in una lingua a lui conosciuta per l’impossibilità di reperire un interprete; -il motivo è inammissibile; -la doglianza muov e dall’assunto della mancata conoscenza da parte dello straniero della lingua in cui il provvedimento di respingimento a lui comunicato era stato tradotto che risulta smentito dall’ordinanza impugnata la quale, sul punto, ha affermato che « la PA ha correttamente emesso nei confronti dell’odierno ricorrente il decreto di respingimento, tradotto in lingua inglese come richiesto»; - l’accertamento operato dal giudice di merito – a lui riservato – in ordine alla avvenuta richiesta dello straniero di ricevere copia del provvedimento espulsivo tradotto nella lingua inglese consente di ritenere che tale lingua fosse di sua conoscenza; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26030/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A sadul , rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Salerno , viaLuigi Cacciatore, 55 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - Questura di Ragusa -intimato - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Ragusa , de positat a i l 12 settembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza Oggetto: immigrazione - espulsione del Giudice di Pace di Ragusa, de positat a il 1 2 settembre 2022, di reiezione del suo ricorso per l’annullamento del provvedimento di respingimento emesso dal Questore di Ragusae del contestuale ordine di lasciare il territorio nazionale; -il ricorso è affidato a un unico motiv o ; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - con l’unico motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, secondo comma, e 13, settimo comma, t.u. imm., per aver l’ordinanza impugnata ritenuto legittimo il decreto di respingimento benché non tradotto in una lingua a lui conosciuta per l’impossibilità di reperire un interprete; -il motivo è inammissibile; -la doglianza muov e dall’assunto della mancata conoscenza da parte dello straniero della lingua in cui il provvedimento di respingimento a lui comunicato era stato tradotto che risulta smentito dall’ordinanza impugnata la quale, sul punto, ha affermato che « la PA ha correttamente emesso nei confronti dell’odierno ricorrente il decreto di respingimento, tradotto in lingua inglese come richiesto»; - l’accertamento operato dal giudice di merito – a lui riservato – in ordine alla avvenuta richiesta dello straniero di ricevere copia del provvedimento espulsivo tradotto nella lingua inglese consente di ritenere che tale lingua fosse di sua conoscenza; -come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715); -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla va disposto in tema di spese processuali in assenza di attività defensionale della parte vittoriosa P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,
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