Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23476/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 20 gennaio 2016, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 712 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili dunque in sede di legittimità, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha correttamente individuato nella ricezione da parte della prevenuta del telefono provento di illecito la negligenza tipica della contravvenzione contestata, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, che genericamente lamenta l'eccessività della sanzione irrogata, risulta manifestamente infondata, avendo il giudice fissato la pena in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), con esclusione dell'arresto e concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 maggio 2023 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2016 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 20 gennaio 2016, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 712 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, che contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili dunque in sede di legittimità, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che alle pagine 2 e 3 ha correttamente individuato nella ricezione da parte della prevenuta del telefono provento di illecito la negligenza tipica della contravvenzione contestata, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, che genericamente lamenta l'eccessività della sanzione irrogata, risulta manifestamente infondata, avendo il giudice fissato la pena in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), con esclusione dell'arresto e concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 , Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23476/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris