CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 gennaio 2024
Cassazione n. 34575/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a 17/1/2024 udita relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine ad impugnare, proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del Tribunale di Udine del 21/9/2007, irrevocabile il 14/12/2007, con la quale l'odierno ricorrente era stato condannato, in contumacia, alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 470, 649, 56, 640 c.p. Il giudice di appello ha motivato la decisione ritenendo che Paun non avesse indicato elementi precisi dai quali desumere il rispetto del termine di decadenziale cui all'art. 175 c.p.p., posto che la deduzione difensiva secondo cui egli sarebbe venuto a conoscenza del procedimento del 2007, solo il 23 settembre 2023, in occasione del rigetto del patteggiamento a pena sospesa, era palesemente infondata risultando il ricorrente attinto da altra condanna ostativa risalente al 2019. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo unico: -violazione di legge (art. 606 lett.b) cod. proc. pen.). Ad avviso del difensore la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la richiesta di restituzione nel termine per impugnare fosse inammissibile perché non corredata, ai fini della valutazione della tempestività, da alcuna allegazione in merito al momento nel quale il Paun fosse venuto a conoscenza della sentenza del Tribunale di Udine oggetto della richiesta, in quanto sarebbe onere del giudice della rescissione (o della restituzione in termini) verificare dagli atti processuali se l'imputato ha avuto conoscenza del procedimento. In tal senso il ricorrente ribadisce di avere avuto conoscenza del procedimento del 2007, solo nel 2023 in occasione di altro procedimento nell'ambito del quale, formulata la richiesta di patteggiamento a pena sospesa, la stessa veniva rigettata a causa di un precedente penale ostativo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è proposto per motivo manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. In via preliminare deve rilevarsi che la richiesta di restituzione nel termine ad impugnare è stata formulata con riguardo ad una sentenza contumaciale emessa il 21 settembre 2007, rispetto alla quale trova applicazione l'istituto di cui all'art. 175 c.p.p. il quale, come affermato da Sez. Unite Lovric (sent. n. 15498 del 26/11/2020, Rv. 280931) "conserva un residuo spazio applicativo in relazione ai procedimenti contumaciali trattati e definiti nei gradi di merito prima dell'entrata in vigore della legge n, 67 del 2014, poiché la nuova disciplina sul procedimento in assenza, e in particolare il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 625-ter cod. proc. pen., si rivolge espressamente a regolare gli effetti di atti processuali posteriori alla sua entrata in vigore, con la conseguenza che a regolare gli effetti degli atti processuali precedenti non possono che provvedere le disposizioni vigenti al momento della loro verificazione (Sez. U., Burba, cit.; Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240)". Deve ribadirsi che l'istituto della restituzione in termini di cui all'art. 175 c.p.p., non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi invece ad escluderne la valenza assoluta ed imponendo al giudice di verificare l'effettività di tale conoscenza nonché la consapevole rinuncia della parte a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, fermo restando che grava sull'istante l'onere di allegare la mancata conoscenza e le ragioni che l'hanno determinata, così da prospettare l'ipotesi che il giudice è chiamato a verificare (Sez. 5, n. 416 del 03/12/2019, Rv. 278551; Sez. 5, n. 7604 del 01/02/2011, Rv. 249515). In tale onere non può che essere implicito quello, quantomeno, di indicare il dies a quo con riferimento al momento in cui il provvedimento che si intende impugnare è divenuto noto all'interessato. È pur vero che il giudice investito della richiesta ha l'obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all'effettiva conoscenza del provvedimento, ma ciò non toglie che chi avanza una istanza ha l'onere di documentarla e di circostanziarla, segnalando all'Organo destinatario della stessa, quantomeno la ipotesi da verificare. Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente, pur avendo eccepito la tempestività dell'istanza intesa ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, non ha allegato il momento esatto di effettiva conoscenza della sentenza, limitandosi a sostenere di averne avuto conoscenza in occasione della richiesta di applicazione pena avanzata in altro procedimento del quale, come rilevato dalla Corte di appello, non ha indicato nemmeno il numero o l'Autorità giudiziaria procedente ai fini della verifica della tempestività. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 giugno 2024 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] 6\0- [OSCURATO:PERSONA] S