CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 1956
Cassazione n. 03302/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/10/1956 avverso l'ordinanza del 30/06/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso (salva un'unica eccezione, motivata dalla omogenea offensività e dalla strettissima contiguità cronologica) la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sei diverse sentenze sul rilievo: della non assimilabilità delle condotte illecite e dei beni giuridici offesi; della diversità dei luoghi di loro commissione; del notevole distacco temporale che le separa; che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente svolge considerazioni critiche di tangibile ed insuperabile genericità, in alcun modo idonee ad evidenziare, nell'ordinanza impugnata, crepe logiche di sorta né, tantomeno, a dimostrare che, all'atto del compimento di ciascuno dei reati accertati in sede giurisdizionale, egli avesse programmato, sia pure in termini generali, la commissione di quelli successivi; che Benintende pone l'accento, in particolare, sull'astratta possibilità di riconoscere la continuazione tra solo alcuni di reati da lui commessi, facoltà della quale, come sopra ricordato, il giudice dell'esecuzione si è, in effetti, avvalso in termini che appaiono, nell'ottica del giudice di legittimità, ineccepibili, tanto più ove si consideri che il ricorrente non ha indicato quali, tra i reati elencati nell'istanza, avrebbero potuto essere ritenuti espressione di un medesimo disegno criminoso e per quale ragione; che generica si palesa, sotto questo profilo, l'evocazione di una condizione di bisogno economico che, sostiene il ricorrente, lo avrebbe portato a delinquere, nell'arco di oltre tredici anni, allo scopo di procurarsi le risorse economiche necessarie per adempiere ai debiti contratti a tassi usurari; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa