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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39713/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Livorno il 12 Marzo 2018 perché tardivo e ha ordinato la immediata esecuzione della sentenza di primo grado Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo violazione degli articoli 111 della Costituzione, 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo poiché i termini per l'appello avrebbero dovuto decorrere dalla traduzione della sentenza di primo grado e dalla successiva notifica all'imputato, mentre nel caso in esame nessuno degli atti processuali risulta essere stato tradotto nella lingua araba che l'imputato conosce. osservato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'imputato ha eletto domicilio presso un difensore di fiducia e si è mantenuto assente nel processo, sicché era correttamente rappresentato in giudizio e il suo difensore non ha mai fatto presente che questi non conosceva la lingua italiana.

Che i termini per proporre l'appello all'atto della proposizione del gravame erano già scaduti, come correttamente indicato nella sentenza impugnata ; Che la mancata traduzione degli atti del giudizio non è stata oggetto di alcuna censura da parte del difensore con l'atto di appello poi dichiarato inammissibile perché tardivo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Livorno il 12 Marzo 2018 perché tardivo e ha ordinato la immediata esecuzione della sentenza di primo grado Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo violazione degli articoli 111 della Costituzione, 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo poiché i termini per l'appello avrebbero dovuto decorrere dalla traduzione della sentenza di primo grado e dalla successiva notifica all'imputato, mentre nel caso in esame nessuno degli atti processuali risulta essere stato tradotto nella lingua araba che l'imputato conosce. osservato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché l'imputato ha eletto domicilio presso un difensore di fiducia e si è mantenuto assente nel processo, sicché era correttamente rappresentato in giudizio e il suo difensore non ha mai fatto presente che questi non conosceva la lingua italiana. Che i termini per proporre l'appello all'atto della proposizione del gravame erano già scaduti, come correttamente indicato nella sentenza impugnata ; Che la mancata traduzione degli atti del giudizio non è stata oggetto di alcuna censura da parte del difensore con l'atto di appello poi dichiarato inammissibile perché tardivo. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13/09/2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 39713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris