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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30485/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12896/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Parioli, n. 63 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 21 CATANIA, in persona dell'amministratore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione - controricorrente e ricorrente incidentale - 2d9, nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41/c - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 63 - con troricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Cassiodoro, n. 1/A - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 2405/2018, pubblicata in data 16 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] di via Aldebaran n. 21 in Catania convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei lavori di scavo eseguiti per la costruzione di una galleria sotterranea in prossimità dell'edificio condominiale nell'ambito del progetto di raddoppio ferroviario della tratta [OSCURATO:PERSONA].

Espose che durante l'esecuzione dei lavori l'edificio aveva subito ingenti danni alle parti comuni e che, al fine di far accertare lo stato dei luoghi e la causa dei lamentati danni, aveva introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale il consulente tecnico d'ufficio nominato aveva individuato nelle attività lavorative di perforazione, svolte in galleria dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la causa dei danni lamentati, stimati in euro 39.800,00.

Nel giudizio di primo grado si costituì la società convenuta che contestò la domanda avversa e formulò domanda di garanzia, ex art.269 cod. proc. civ., nei confronti dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].-De-Mo.Ter sr.[OSCURATO:SOCIETA]., nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, per essere da queste manlevata; formulò, pure, domanda di chiamata in garanzia nei confronti della ma [OSCURATO:SOCIETA]., quale Compagnia con la quale l'appaltatore aveva stipulato apposita polizza assicurativa per i lavori in oggetto.

Espletata la c.t.u., il Tribunale di Catania, dichiarata la contumacia dell'A.T.I.

Cariboni-[OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla parte attrice, condannò, in solido, le predette società al risarcimento dei danni in favore del Condominio oltre che al pagamento delle spese di lite e rigettò la domanda proposta dal Condominio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., sia in proprio che quale mandataria-capogruppo dell'A.T.I.; costituitesi in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania spiegò appello incidentale.

Restando contumace la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò inammissibile l'appello incidentale del Condominio e rigettò la domanda dal Condominio proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria e capogruppo dell'A.T.I., confermando nel resto la sentenza di primo grado; condannò inoltre il Condominio al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare, la Corte territoriale rilevò che la tardiva costituzione in giudizio del Condominio comportava l'inammissibilità dell'appello incidentale; respinse il primo motivo di gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si censurava la sentenza di primo grado per avere ritenuto rituale la notifica dell'atto di chiamata in causa, osservando che l'atto di citazione ex art. 269 cod. proc. civ. della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato notificato a mezzo posta all'A.T.I. e, per essa, alla capogruppo Cariboni, in persona del suo amministratore e legale rappresentante, ed era stato ritirato dalla destinataria in data 13 giugno 2012.

Evidenziando, inoltre, che il Condominio aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente nella qualità di appaltatrice ed esecutrice dei lavori, e non già in quella di direttore dei lavori, i giudici di appello ritennero che non fosse stato dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse rivestito tali qualità e che si fosse ingerita nella esecuzione delle opere affidata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o, ancora, che fosse configurabile a suo carico una culpa in eligendo, confermando sul punto la sentenza di primo grado.

In accoglimento del quarto motivo di appello — con cui si censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa società appellante, quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. (quale mandante) e della [OSCURATO:SOCIETA]. — rilevarono, altresì, che, vertendosi in ipotesi di consorzio con attività esterna, doveva ritenersi la carenza di legittimazione passiva dell'A.T.I appellante quanto ai danni subiti dal Condominio, costituendo circostanza pacifica che all'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, avesse provveduto la società consortile a responsabilità limitata.

3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di via Aldebaran n. 21 Catania resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo del ricorso principale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione deduce la «nullità della sentenza per violazione del procedimento - nullità del giudizio di primo grado e conseguentemente del giudizio di appello.

Mancata integrazione del contraddittorio» e censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici d'appello non hanno rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della odierna ricorrente nel giudizio di primo grado.

Segnatamente, sostiene la ricorrente che la notifica tentata nei suoi confronti in primo grado sarebbe del tutto inesistente, con conseguente nullità di tutto il procedimento di primo grado, in quanto eseguita, in mancanza delle persone addette alla ricezione, a mezzo del servizio postale con il deposito del piego all'ufficio postale e con l'invio della successiva raccomandata, in violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., come modificato per effetto della legge n. 262 del 2005, che non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ.

1.1. In controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per violazione del principio di autosufficienza, nonché per difetto di specificità, per avere la ricorrente completamente omesso di esporre lo svolgimento di entrambi i gradi di giudizio, nonché di dedurre specifiche censure in ordine alla pronuncia di secondo grado.

1.2. Il motivo è in parte inammissibile e, in parte, infondato.

1.3. La censura, in primo luogo, difetta di specificità e non è rispettosa del principio di autosufficienza.

Come è noto, l'art. 366 cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di «forma-contenuto» dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio «modello legale» del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso.

Con particolare riferimento al requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che esso è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte.

Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 del primo comma dell'art.366 cod. proc. civ. e quello — che lo segue nel modello legale del ricorso — della «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ.), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati.

In altri termini, secondo il «modello legale» apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione - questa - che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una «sintesi» dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili.

Deriva da ciò che la mancanza o la carenza dell'esposizione dei fatti di causa determina ex se l'inammissibilità del ricorso e non può essere superata attraverso l'esame della censura in cui si articola il ricorso, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., sez.

U, 22/05/2014, n. 11308; in senso conforme, Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 3, 28/05/2018, n. 13312).

1.4. La ricorrente, come eccepito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in controricorso (pag. 4 e ss.), ha svolto una esposizione sommaria dei fatti del tutto insufficiente, omettendo di riportare lo svolgimento di entrambi i gradi del giudizio e di indicare, seppure in modo sintetico, le domande svolte dalle parti ed i fatti dai quali sono scaturite, nonché di indicare quale sia stata la decisione del giudice di primo grado, e si è limitata a riprodurre soltanto il testo della sentenza impugnata, in tal modo contravvenendo anche al principio di autosufficienza di cui al n. 6 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., che richiede che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata.

1.5. La doglianza è, per altro verso, infondata.

1.5.1. La nullità della notificazione della citazione per inosservanza delle modalità di notificazione non può essere inquadrata nello schema della inesistenza giuridica del rapporto processuale e della sentenza (Cass., sez.

U, 20/07/2016, n. 14916), trattandosi, invece, di una situazione sostanziale e formale riconducibile, qualora effettivamente sussistenti i vizi lamentati, nella categoria giuridica delle nullità della sentenza, che, per espressa disposizione di legge (art. 161 cod. proc. civ.), in vista dell'esigenza di certezza giuridica, sono soggette a sanatoria qualora non vengano fatte valere mediante le ordinarie impugnazioni, nei limiti e secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione.

Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., sez.

U, 20/07/2016, n. 14916). 1.5.2 Invero, nell'ipotesi qui in esame, si tratta di contraddittorio esistente, ma viziato, e il dedotto motivo di nullità della sentenza di primo grado, a norma dell'art. 161 cod. proc. civ., convertendosi in motivo di impugnazione, avrebbe potuto essere fatto valere solo nei limiti e secondo le regole proprie dell'impugnazione, e cioè su censura della parte (v. già Cass., sez. 1, 22/6/1972, n. 2033; Cass., sez. 3, 18/3/1968, n. 873), essendo rilevabili d'ufficio — in qualsiasi stato e grado del processo — solo quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che determinano inesistenza giuridica della decisione (v.

Cass., sez. 3, 7/12/1973, n. 3346), ipotesi non ricorrente nella specie.

1.5.3. Questa Corte ha, in particolare, chiarito (Cass., sez. 1, 17/11/1979, n. 5968; Cass., sez. 1, 25/05/1995, n. 11827) che «il principio cardine del processo civile affermato dall'art. 161 cod. proc. civ., circa la conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, conduce, nel giudizio d'appello, alla configurazione di un duplice concorrente ordine di preclusioni relativamente alle nullità verificatesi nel grado precedente e risolventisi in motivi di nullità della sentenza che l'ha concluso: a carico del soccombente che non abbia fatto valere tali nullità con specifico motivo del tempestivo gravame; a carico del vincitore, assolto dalla domanda di merito in primo grado, che — pur senza necessità di appello incidentale — non abbia pregiudizialmente eccepito le medesime nullità nel costituirsi in giudizio.

La regola del rilievo d'ufficio delle nullità in caso di contumacia prevista dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. si riferisce soltanto alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche, per lo sbarramento conseguente all'altra regola della conversione dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione, alla citazione introduttiva del grado precedente.

Pertanto, l'eventuale nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado o dell'atto di chiamata in causa del terzo che non sia fatta valere in appello per essere rimasto contumace il convenuto, sebbene regolarmente citato in tale grado di giudizio, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione a causa dell'intervenuta preclusione».

Ne deriva che, in difetto di impugnazione, da parte della odierna ricorrente, della sentenza di primo grado, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, preliminarmente rilevata dalla Corte d'appello, risulta evidente che ogni indagine sulla sussistenza del vizio di nullità della sentenza di primo grado resta, dunque, preclusa in questa sede.

1.5.4. Peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proceduto alla notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo in garanzia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non soltanto presso la sede legale della società, ma anche nei confronti del suo legale rappresentante presso il domicilio, come previsto dall'art. 145 cod. proc. civ., mediante l'emissione di avviso di deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale a mezzo raccomandata, cosicché, anche sotto tale profilo, la censura rivolta alla sentenza impugnata è priva di fondamento.

2. Passando all'esame del ricorso incidentale, deve essere, preliminarmente, disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di specificità, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Come già detto, l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. costituisce requisito essenziale del ricorso per cassazione, poiché l'illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 6-2, 12/03/2020, n. 7025; Cass., sez. 1, 16/12/2020, n. 28780) e consente di non dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez.

U, 28/11/2018, n. 30754).

2.2. La stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito che il principio di cui all'art. 366, cod. proc. civ., e in particolare del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell'art. 360-bis cod. proc. civ.), e che la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve poter «comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata», sicché, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamente offerto all'esame della Suprema Corte.2.3. [OSCURATO:PERSONA] deve, tuttavia, rilevare che il Condominio ricorrente, prima di illustrare i motivi di ricorso formulati, ha esaurientemente ricostruito la vicenda fattuale e processuale da cui scaturisce la controversia, consentendo a questa Corte di comprendere le pretese fatte valere dalle parti e le difese rispettivamente da esse spiegate, cosicché risulta pienamente rispettato l'onere imposto dal richiamato art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2043 cod. civ., nella parte in cui i giudici di secondo grado, pronunciandosi sul secondo e terzo motivo di gravame spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., hanno escluso qualsiasi responsabilità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il Condominio che già dalla lettura dell'atto di citazione e dalla documentazione allegata si evince che aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua veste sia di committente che di direttore dei lavori e che la documentazione acquisita agli atti di causa (nota prot. n.

DFS/MP/1725 datata 11 novembre 2005, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato al Condominio l'approvazione del progetto di raddoppio ferroviario e la necessità di procedere alla espropriazione ed asservimento per pubblica utilità di parte degli immobili di proprietà condominiale, nota prot. n. 21188 datata 4 giugno 2009, nota prot. n. 34723 datata 8 settembre 2009) dimostra che la [OSCURATO:SOCIETA]., lungi dal limitarsi ad una mera attività di direzione dei lavori di scavo, aveva sempre svolto un ruolo che non era stato limitato al mero adempimento di compiti tecnico-ingegneristici, ma che si era spinto sino ad assumere un controllo diretto e costante delle modalità di esecuzione dell'opera e di monitoraggio delle conseguenze dei lavori di scavo.

Sostiene, quindi, che sarebbe ravvisabile la responsabilità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due circostanze: per il fatto che i lavori di scavo rientravano nell'ambito di un appalto di opere pubbliche e per il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva svolto il ruolo di committente e di direzione dei lavori durante tutta la esecuzione delle opere in questione.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Le doglianze svolte sono sostanzialmente volte a sollecitare, da parte di questa Corte, un riesame delle questioni di merito già vagliate dai giudici territoriali, i quali hanno accertato, non solo che il Condominio non aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di direttore dei lavori, ma esclusivamente nella veste di appaltatrice ed esecutrice dei lavori, ma anche che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere raggiunta la prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente rivestito la qualità di appaltatrice ed esecutrice dei lavori di scavo, né tanto meno che si fosse ingerita nella esecuzione dei lavori affidati alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudici di merito hanno, invero, escluso, in esito all'esame del materiale probatorio offerto, che fosse ascrivibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. una culpa in eligendo, precisando che non risultava «comprovato in atti secondo quali concrete modalità, ordini e disposizioni l'[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe condotto e si sarebbe ingerita nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto».

La esaustiva disamina dei diversi profili di responsabilità astrattamente imputabili alla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha condotto la Corte d'appello a negare una qualsiasi responsabilità in capo della predetta società, non può essere rimessa in discussione in questa sede dal Condominio che, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, si limita a riproporre circostanze di fatto e deduzioni difensive già esposte nel giudizio di merito e a contrapporre alla ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici di appello una personale ricostruzione.

Infatti, la ricorrente anche in questa sede sostiene che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe svolto il ruolo di direttore dei lavori e che sarebbe evidente ed incontestabile una sua ingerenza nella realizzazione dell'opera e nell'esecuzione dell'appalto (si veda pag. 25 del ricorso), rimandando alla «documentazione in atti», che attesterebbe che la società era destinataria di rilievi provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco, dal Comune di Catania e dall'Ufficio del Genio Civile.

In realtà, le censure formulate, investendo la valutazione delle risultanze probatorie, non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità, sia perché esse difettano di autosufficienza, ai sensi del n. 6 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., perché si omette di riportare o trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, e, comunque, di localizzare gli atti difensivi ed i documenti che supportano tali doglianze, sia perché esse presuppongono un accertamento di fatto, esclusivamente demandato al giudice del merito, che ha esaustivamente vagliato tutto il corredo probatorio messo a sua disposizione ed esaustivamente motivato, concludendo per l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].

Il convincimento che il Giudice si è formato, in difetto di deduzione di un vizio motivazionale, non è sindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione di tutti gli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., sez. 6 - 3, 04/07/2017, n. 16467; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 1, 23/05/2014, n. 11511).

4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Condominio deduce l'errata applicazione dell'art. 2615 cod. civ. in relazione alla condanna esclusiva della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione.

Fa rilevare, in particolare, che l'art. 2615 cod. civ. riguarda i rapporti contrattuali delle A.T.I. e della società consortile e non anche le ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui all'art.2043 cod. civ. e che, in base all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, il committente risponde anche quando il contratto d'appalto sia intervenuto con un consorzio, mentre l'esecuzione dell'attività sia stata affidata ad una consorziata.

4.1. La censura è inammissibile.

4.2. Dalla illustrazione del motivo non è, infatti, dato di comprendere quale sia la ratio decidendi impugnata, cosicché è impedito a questa Corte il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio che si assume siano stati erroneamente valutati dal giudice d'appello, né quali siano le ragioni poste a sostegno della censura, per le quali si chiede la cassazione della sentenza.

Ne segue che, per l'assoluta incomprensibilità della censura, non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 04/02/2000, n. 1238; Cass., sez. 1, 17/05/2006, n. 11501).

5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il Condominio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., lamentando che, erroneamente, la Corte d'appello l'avrebbe condannato al pagamento delle spese processuali relative al primo ed al secondo grado di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I., benché quest'ultima fosse rimasta contumace in primo grado.

La censura è fondata, atteso che «presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a favore della quale dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio.

Pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione di esse» (ex multis, già Cass., sez.

L, 9/11/1982, n. 5897; Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16786).

La sentenza impugnata, provvedendo in sede di appello a favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., riguardo alle spese concernenti il giudizio di primo grado, che essa non aveva sostenuto, essendo rimasta contumace in quel grado, ha tratto dalla circostanza che la medesima era vittoriosa in appello una conseguenza che, in ossequio al principio di causalità che regola il carico delle spese all'esito del giudizio, non avrebbe potuto trarre.

Ne segue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di Cassazione deve applicare l'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e, dunque cassare la sentenza senza rinvio, in quanto, essendo il potere officioso del giudice di statuire sulle spese una necessaria implicazione del potere di pronunciare sulla domanda in maniera tale da assicurare alla parte vittoriosa completa tutela, il provvedere a favore di quella vittoriosa che non si sia difesa e non abbia sopportato il carico delle spese è situazione assimilabile ad una pronuncia senza che la domanda per come trattata in giudizio lo giustificasse.

6. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale; deve essere accolto il terzo motivo del ricorso incidentale e vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale.

La sentenza va cassata senza rinvio quanto alla statuizione di condanna del Condominio di via Aldebaran n. 21 in Catania di cui al primo grado in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

In relazione alla cassazione parziale della sentenza di appello, restano ferme le statuizioni sulle spese riguardo al grado di appello.

Le spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra la ricorrente principale ed il Condominio ricorrente incidentale vanno integralmente compensate, stante la sostanziale reciproca soccombenza.

Nel resto, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale.

Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale ed accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale.

Cassa senza rinvio la sentenza limitatamente alla sola statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio a favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., e conferma la statuizione della sentenza relativa alle spese del grado di appello.

Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, ed il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania al pagamento, in solido, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania al pagamento, in solido, in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania al pagamento, in solido, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12896/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Parioli, n. 63 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 21 CATANIA, in persona dell'amministratore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte suprema di Cassazione - controricorrente e ricorrente incidentale - 2d9, nonché [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 41/c - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 63 - con troricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Cassiodoro, n. 1/A - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 2405/2018, pubblicata in data 16 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di via Aldebaran n. 21 in Catania convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dei lavori di scavo eseguiti per la costruzione di una galleria sotterranea in prossimità dell'edificio condominiale nell'ambito del progetto di raddoppio ferroviario della tratta [OSCURATO:PERSONA]. Espose che durante l'esecuzione dei lavori l'edificio aveva subito ingenti danni alle parti comuni e che, al fine di far accertare lo stato dei luoghi e la causa dei lamentati danni, aveva introdotto un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nell'ambito del quale il consulente tecnico d'ufficio nominato aveva individuato nelle attività lavorative di perforazione, svolte in galleria dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la causa dei danni lamentati, stimati in euro 39.800,00. Nel giudizio di primo grado si costituì la società convenuta che contestò la domanda avversa e formulò domanda di garanzia, ex art.269 cod. proc. civ., nei confronti dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].-De-Mo.Ter sr.[OSCURATO:SOCIETA]., nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, per essere da queste manlevata; formulò, pure, domanda di chiamata in garanzia nei confronti della ma [OSCURATO:SOCIETA]., quale Compagnia con la quale l'appaltatore aveva stipulato apposita polizza assicurativa per i lavori in oggetto. Espletata la c.t.u., il Tribunale di Catania, dichiarata la contumacia dell'A.T.I. Cariboni-[OSCURATO:SOCIETA]-[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla parte attrice, condannò, in solido, le predette società al risarcimento dei danni in favore del Condominio oltre che al pagamento delle spese di lite e rigettò la domanda proposta dal Condominio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., sia in proprio che quale mandataria-capogruppo dell'A.T.I.; costituitesi in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania spiegò appello incidentale. Restando contumace la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarò inammissibile l'appello incidentale del Condominio e rigettò la domanda dal Condominio proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità di mandataria e capogruppo dell'A.T.I., confermando nel resto la sentenza di primo grado; condannò inoltre il Condominio al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e nella qualità, delle spese processuali dei due gradi di giudizio, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, la Corte territoriale rilevò che la tardiva costituzione in giudizio del Condominio comportava l'inammissibilità dell'appello incidentale; respinse il primo motivo di gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale si censurava la sentenza di primo grado per avere ritenuto rituale la notifica dell'atto di chiamata in causa, osservando che l'atto di citazione ex art. 269 cod. proc. civ. della [OSCURATO:SOCIETA]. era stato notificato a mezzo posta all'A.T.I. e, per essa, alla capogruppo Cariboni, in persona del suo amministratore e legale rappresentante, ed era stato ritirato dalla destinataria in data 13 giugno 2012. Evidenziando, inoltre, che il Condominio aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. esclusivamente nella qualità di appaltatrice ed esecutrice dei lavori, e non già in quella di direttore dei lavori, i giudici di appello ritennero che non fosse stato dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse rivestito tali qualità e che si fosse ingerita nella esecuzione delle opere affidata alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. o, ancora, che fosse configurabile a suo carico una culpa in eligendo, confermando sul punto la sentenza di primo grado. In accoglimento del quarto motivo di appello — con cui si censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della stessa società appellante, quale capogruppo-mandataria dell'A.T.I., della [OSCURATO:SOCIETA]. (quale mandante) e della [OSCURATO:SOCIETA]. — rilevarono, altresì, che, vertendosi in ipotesi di consorzio con attività esterna, doveva ritenersi la carenza di legittimazione passiva dell'A.T.I appellante quanto ai danni subiti dal Condominio, costituendo circostanza pacifica che all'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, avesse provveduto la società consortile a responsabilità limitata. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di via Aldebaran n. 21 Catania resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione hanno depositato controricorso al ricorso incidentale. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memorie ex art. 380- bis.1. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione deduce la «nullità della sentenza per violazione del procedimento - nullità del giudizio di primo grado e conseguentemente del giudizio di appello. Mancata integrazione del contraddittorio» e censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici d'appello non hanno rilevato la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della odierna ricorrente nel giudizio di primo grado. Segnatamente, sostiene la ricorrente che la notifica tentata nei suoi confronti in primo grado sarebbe del tutto inesistente, con conseguente nullità di tutto il procedimento di primo grado, in quanto eseguita, in mancanza delle persone addette alla ricezione, a mezzo del servizio postale con il deposito del piego all'ufficio postale e con l'invio della successiva raccomandata, in violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., come modificato per effetto della legge n. 262 del 2005, che non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. 1.1. In controricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale per violazione del principio di autosufficienza, nonché per difetto di specificità, per avere la ricorrente completamente omesso di esporre lo svolgimento di entrambi i gradi di giudizio, nonché di dedurre specifiche censure in ordine alla pronuncia di secondo grado. 1.2. Il motivo è in parte inammissibile e, in parte, infondato. 1.3. La censura, in primo luogo, difetta di specificità e non è rispettosa del principio di autosufficienza. Come è noto, l'art. 366 cod. proc. civ., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di «forma-contenuto» dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio «modello legale» del ricorso per cassazione, la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso. Con particolare riferimento al requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi, va osservato che esso è posto, nell'ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell'interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. Esiste pertanto un rapporto di complementarità tra il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» di cui n. 3 del primo comma dell'art.366 cod. proc. civ. e quello — che lo segue nel modello legale del ricorso — della «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione» (n. 4 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ.), essendo l'esposizione sommaria dei fatti funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati. In altri termini, secondo il «modello legale» apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti; valutazione - questa - che è possibile solo se chi esamina i motivi sia stato previamente posto a conoscenza della vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario, mediante una «sintesi» dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili. Deriva da ciò che la mancanza o la carenza dell'esposizione dei fatti di causa determina ex se l'inammissibilità del ricorso e non può essere superata attraverso l'esame della censura in cui si articola il ricorso, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., sez. U, 22/05/2014, n. 11308; in senso conforme, Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 3, 28/05/2018, n. 13312). 1.4. La ricorrente, come eccepito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in controricorso (pag. 4 e ss.), ha svolto una esposizione sommaria dei fatti del tutto insufficiente, omettendo di riportare lo svolgimento di entrambi i gradi del giudizio e di indicare, seppure in modo sintetico, le domande svolte dalle parti ed i fatti dai quali sono scaturite, nonché di indicare quale sia stata la decisione del giudice di primo grado, e si è limitata a riprodurre soltanto il testo della sentenza impugnata, in tal modo contravvenendo anche al principio di autosufficienza di cui al n. 6 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., che richiede che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata. 1.5. La doglianza è, per altro verso, infondata. 1.5.1. La nullità della notificazione della citazione per inosservanza delle modalità di notificazione non può essere inquadrata nello schema della inesistenza giuridica del rapporto processuale e della sentenza (Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916), trattandosi, invece, di una situazione sostanziale e formale riconducibile, qualora effettivamente sussistenti i vizi lamentati, nella categoria giuridica delle nullità della sentenza, che, per espressa disposizione di legge (art. 161 cod. proc. civ.), in vista dell'esigenza di certezza giuridica, sono soggette a sanatoria qualora non vengano fatte valere mediante le ordinarie impugnazioni, nei limiti e secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione. Come è stato chiarito dalle Sezioni Unite, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., sez. U, 20/07/2016, n. 14916). 1.5.2 Invero, nell'ipotesi qui in esame, si tratta di contraddittorio esistente, ma viziato, e il dedotto motivo di nullità della sentenza di primo grado, a norma dell'art. 161 cod. proc. civ., convertendosi in motivo di impugnazione, avrebbe potuto essere fatto valere solo nei limiti e secondo le regole proprie dell'impugnazione, e cioè su censura della parte (v. già Cass., sez. 1, 22/6/1972, n. 2033; Cass., sez. 3, 18/3/1968, n. 873), essendo rilevabili d'ufficio — in qualsiasi stato e grado del processo — solo quei vizi che concernono gli elementi essenziali ed indispensabili perché la sentenza produca gli effetti che le sono propri e che determinano inesistenza giuridica della decisione (v. Cass., sez. 3, 7/12/1973, n. 3346), ipotesi non ricorrente nella specie. 1.5.3. Questa Corte ha, in particolare, chiarito (Cass., sez. 1, 17/11/1979, n. 5968; Cass., sez. 1, 25/05/1995, n. 11827) che «il principio cardine del processo civile affermato dall'art. 161 cod. proc. civ., circa la conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, conduce, nel giudizio d'appello, alla configurazione di un duplice concorrente ordine di preclusioni relativamente alle nullità verificatesi nel grado precedente e risolventisi in motivi di nullità della sentenza che l'ha concluso: a carico del soccombente che non abbia fatto valere tali nullità con specifico motivo del tempestivo gravame; a carico del vincitore, assolto dalla domanda di merito in primo grado, che — pur senza necessità di appello incidentale — non abbia pregiudizialmente eccepito le medesime nullità nel costituirsi in giudizio. La regola del rilievo d'ufficio delle nullità in caso di contumacia prevista dall'art. 164, primo comma, cod. proc. civ. si riferisce soltanto alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche, per lo sbarramento conseguente all'altra regola della conversione dei motivi di nullità in motivi d'impugnazione, alla citazione introduttiva del grado precedente. Pertanto, l'eventuale nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado o dell'atto di chiamata in causa del terzo che non sia fatta valere in appello per essere rimasto contumace il convenuto, sebbene regolarmente citato in tale grado di giudizio, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione a causa dell'intervenuta preclusione». Ne deriva che, in difetto di impugnazione, da parte della odierna ricorrente, della sentenza di primo grado, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello, preliminarmente rilevata dalla Corte d'appello, risulta evidente che ogni indagine sulla sussistenza del vizio di nullità della sentenza di primo grado resta, dunque, preclusa in questa sede. 1.5.4. Peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proceduto alla notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo in garanzia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione non soltanto presso la sede legale della società, ma anche nei confronti del suo legale rappresentante presso il domicilio, come previsto dall'art. 145 cod. proc. civ., mediante l'emissione di avviso di deposito dell'atto giudiziario presso l'ufficio postale a mezzo raccomandata, cosicché, anche sotto tale profilo, la censura rivolta alla sentenza impugnata è priva di fondamento. 2. Passando all'esame del ricorso incidentale, deve essere, preliminarmente, disattesa l'eccezione d'inammissibilità per difetto di specificità, sollevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Come già detto, l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. costituisce requisito essenziale del ricorso per cassazione, poiché l'illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass., sez. 2, 24/04/2018, n. 10072; Cass., sez. 6-2, 12/03/2020, n. 7025; Cass., sez. 1, 16/12/2020, n. 28780) e consente di non dover ricorrere ad altre fonti o atti, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. U, 28/11/2018, n. 30754). 2.2. La stessa giurisprudenza della Corte E.D.U. 28 ottobre 2021, - Succi e altri contro Italia, ha di recente chiarito che il principio di cui all'art. 366, cod. proc. civ., e in particolare del numero 3 del primo comma, «garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili» dall'amministrazione della giustizia, quale conformata dalle norme nazionali e dal diritto vivente a fronte delle domande ad essa rivolte (la Corte evoca in questo quadro le disposizioni contenute nell'art. 360-bis cod. proc. civ.), e che la Corte di legittimità, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve poter «comprendere l'oggetto della controversia, così come il contenuto delle critiche che dovrebbero giustificare la cassazione della decisione impugnata», sicché, ai fini del rispetto del requisito stabilito dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale a elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamente offerto all'esame della Suprema Corte.2.3. [OSCURATO:PERSONA] deve, tuttavia, rilevare che il Condominio ricorrente, prima di illustrare i motivi di ricorso formulati, ha esaurientemente ricostruito la vicenda fattuale e processuale da cui scaturisce la controversia, consentendo a questa Corte di comprendere le pretese fatte valere dalle parti e le difese rispettivamente da esse spiegate, cosicché risulta pienamente rispettato l'onere imposto dal richiamato art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 3. Con il primo motivo del ricorso incidentale il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2043 cod. civ., nella parte in cui i giudici di secondo grado, pronunciandosi sul secondo e terzo motivo di gravame spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., hanno escluso qualsiasi responsabilità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il Condominio che già dalla lettura dell'atto di citazione e dalla documentazione allegata si evince che aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua veste sia di committente che di direttore dei lavori e che la documentazione acquisita agli atti di causa (nota prot. n. DFS/MP/1725 datata 11 novembre 2005, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato al Condominio l'approvazione del progetto di raddoppio ferroviario e la necessità di procedere alla espropriazione ed asservimento per pubblica utilità di parte degli immobili di proprietà condominiale, nota prot. n. 21188 datata 4 giugno 2009, nota prot. n. 34723 datata 8 settembre 2009) dimostra che la [OSCURATO:SOCIETA]., lungi dal limitarsi ad una mera attività di direzione dei lavori di scavo, aveva sempre svolto un ruolo che non era stato limitato al mero adempimento di compiti tecnico-ingegneristici, ma che si era spinto sino ad assumere un controllo diretto e costante delle modalità di esecuzione dell'opera e di monitoraggio delle conseguenze dei lavori di scavo. Sostiene, quindi, che sarebbe ravvisabile la responsabilità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due circostanze: per il fatto che i lavori di scavo rientravano nell'ambito di un appalto di opere pubbliche e per il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva svolto il ruolo di committente e di direzione dei lavori durante tutta la esecuzione delle opere in questione. 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Le doglianze svolte sono sostanzialmente volte a sollecitare, da parte di questa Corte, un riesame delle questioni di merito già vagliate dai giudici territoriali, i quali hanno accertato, non solo che il Condominio non aveva agito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. nella qualità di direttore dei lavori, ma esclusivamente nella veste di appaltatrice ed esecutrice dei lavori, ma anche che le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere raggiunta la prova che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse effettivamente rivestito la qualità di appaltatrice ed esecutrice dei lavori di scavo, né tanto meno che si fosse ingerita nella esecuzione dei lavori affidati alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudici di merito hanno, invero, escluso, in esito all'esame del materiale probatorio offerto, che fosse ascrivibile alla [OSCURATO:SOCIETA]. una culpa in eligendo, precisando che non risultava «comprovato in atti secondo quali concrete modalità, ordini e disposizioni l'[OSCURATO:SOCIETA] avrebbe condotto e si sarebbe ingerita nell'esecuzione delle opere oggetto di appalto». La esaustiva disamina dei diversi profili di responsabilità astrattamente imputabili alla [OSCURATO:SOCIETA]., che ha condotto la Corte d'appello a negare una qualsiasi responsabilità in capo della predetta società, non può essere rimessa in discussione in questa sede dal Condominio che, sotto l'apparente deduzione di vizi di violazione di legge, si limita a riproporre circostanze di fatto e deduzioni difensive già esposte nel giudizio di merito e a contrapporre alla ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici di appello una personale ricostruzione. Infatti, la ricorrente anche in questa sede sostiene che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe svolto il ruolo di direttore dei lavori e che sarebbe evidente ed incontestabile una sua ingerenza nella realizzazione dell'opera e nell'esecuzione dell'appalto (si veda pag. 25 del ricorso), rimandando alla «documentazione in atti», che attesterebbe che la società era destinataria di rilievi provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] dei Vigili del Fuoco, dal Comune di Catania e dall'Ufficio del Genio Civile. In realtà, le censure formulate, investendo la valutazione delle risultanze probatorie, non si sottraggono alla declaratoria di inammissibilità, sia perché esse difettano di autosufficienza, ai sensi del n. 6 del primo comma dell'art. 366 cod. proc. civ., perché si omette di riportare o trascrivere, quanto meno nelle parti rilevanti, e, comunque, di localizzare gli atti difensivi ed i documenti che supportano tali doglianze, sia perché esse presuppongono un accertamento di fatto, esclusivamente demandato al giudice del merito, che ha esaustivamente vagliato tutto il corredo probatorio messo a sua disposizione ed esaustivamente motivato, concludendo per l'insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il convincimento che il Giudice si è formato, in difetto di deduzione di un vizio motivazionale, non è sindacabile in sede di legittimità, dovendosi ribadire che la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione di tutti gli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., sez. 6 - 3, 04/07/2017, n. 16467; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., sez. 1, 23/05/2014, n. 11511). 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il Condominio deduce l'errata applicazione dell'art. 2615 cod. civ. in relazione alla condanna esclusiva della consorziata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione. Fa rilevare, in particolare, che l'art. 2615 cod. civ. riguarda i rapporti contrattuali delle A.T.I. e della società consortile e non anche le ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui all'art.2043 cod. civ. e che, in base all'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, il committente risponde anche quando il contratto d'appalto sia intervenuto con un consorzio, mentre l'esecuzione dell'attività sia stata affidata ad una consorziata. 4.1. La censura è inammissibile. 4.2. Dalla illustrazione del motivo non è, infatti, dato di comprendere quale sia la ratio decidendi impugnata, cosicché è impedito a questa Corte il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio che si assume siano stati erroneamente valutati dal giudice d'appello, né quali siano le ragioni poste a sostegno della censura, per le quali si chiede la cassazione della sentenza. Ne segue che, per l'assoluta incomprensibilità della censura, non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., sez. 3, 04/02/2000, n. 1238; Cass., sez. 1, 17/05/2006, n. 11501). 5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale il Condominio deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., lamentando che, erroneamente, la Corte d'appello l'avrebbe condannato al pagamento delle spese processuali relative al primo ed al secondo grado di giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell'A.T.I., benché quest'ultima fosse rimasta contumace in primo grado. La censura è fondata, atteso che «presupposto indefettibile della condanna alle spese di lite è che la parte, a favore della quale dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per lo svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio. Pertanto, la parte vittoriosa nel giudizio di secondo grado non può chiedere l'attribuzione delle spese non erogate per la prima fase del giudizio, nella quale essa è rimasta contumace, né il giudice può provvedere alla liquidazione di esse» (ex multis, già Cass., sez. L, 9/11/1982, n. 5897; Cass., sez. 3, 26/06/2018, n. 16786). La sentenza impugnata, provvedendo in sede di appello a favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., riguardo alle spese concernenti il giudizio di primo grado, che essa non aveva sostenuto, essendo rimasta contumace in quel grado, ha tratto dalla circostanza che la medesima era vittoriosa in appello una conseguenza che, in ossequio al principio di causalità che regola il carico delle spese all'esito del giudizio, non avrebbe potuto trarre. Ne segue che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte di Cassazione deve applicare l'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., e, dunque cassare la sentenza senza rinvio, in quanto, essendo il potere officioso del giudice di statuire sulle spese una necessaria implicazione del potere di pronunciare sulla domanda in maniera tale da assicurare alla parte vittoriosa completa tutela, il provvedere a favore di quella vittoriosa che non si sia difesa e non abbia sopportato il carico delle spese è situazione assimilabile ad una pronuncia senza che la domanda per come trattata in giudizio lo giustificasse. 6. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale; deve essere accolto il terzo motivo del ricorso incidentale e vanno dichiarati inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza va cassata senza rinvio quanto alla statuizione di condanna del Condominio di via Aldebaran n. 21 in Catania di cui al primo grado in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. In relazione alla cassazione parziale della sentenza di appello, restano ferme le statuizioni sulle spese riguardo al grado di appello. Le spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra la ricorrente principale ed il Condominio ricorrente incidentale vanno integralmente compensate, stante la sostanziale reciproca soccombenza. Nel resto, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale ed accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale. Cassa senza rinvio la sentenza limitatamente alla sola statuizione di condanna alle spese del primo grado di giudizio a favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., e conferma la statuizione della sentenza relativa alle spese del grado di appello. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, ed il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania al pagamento, in solido, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania al pagamento, in solido, in favore della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria e capogruppo dell'A.T.I. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ed il Condominio di via Aldebaran n. 21 Catania al pagamento, in solido, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, l