Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 17079/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

-[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25056/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec , che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale pec , giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte dei c onti - sez ioni riunite in sede giurisdizionalen. 17/2023 depositata i l 19/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Autostrada del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito A22) presentava ricorso innanzi alla Corte dei conti per ottenere, nei confronti dell’ISTAT e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’accertamento e la declaratoria della non applicazione nei suoi confronti della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 11 del codice della giustizia contabile(c.g.c.), nonché l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza dei presupposti per la sua qualificazione come “ amministrazione pubblica ” in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della disciplina europea contenuta nel SEC 2010 (reg. n. 594/2013/UE) ; chiedeva, inoltre, l 'annullamento dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella parte in cui l’ISTAT aveva inserito la ricorrente tra le “Altre amministrazioni locali” per l'anno 2023.

2. Con il ricorso, in particolare, denunciavala violazione della legge n.241 del 1990 per avere l’ISTAT ritenuto di non dover osservare le regole del giusto procedimento in virtù dell’asserita natura vincolata del provvedimento autoritativo; contestava inoltre la sussistenza dei requisiti per essere qualificata “amministrazione pubblica”, in primis , per carenza del presupposto del controllo pubblico e,in secondo luogo, in quanto soggetto operante nel mercato (e non fuori di esso), integrando la tariffa autostradale un corrispettivo diretto alla remunerazione dei costi, di cui non era decisivo il carattere regolamentato di una parte della tariffa stessa.

3. Nel giudizio veniva sollevata questione di legittimità dell’art. 23- quaterdel d.l. n. 137 del 2020, dell’art. 1, comma 1, l. n. 176 del 2020 nonché dell’art. 1, l. n. 196 del 2009 , per aver la norma limitato la giurisdizione del giudice contabile, in materia di elenco ISTAT, ai soli effetti della disciplina interna sulla spending review, escludendo sia la possibilità di incidere sulla validità dell’atto, con statuizione di annullamento, ovvero di vincolare le parti alla sua modifica, con effetti sulla costruzione del “conto economico consolidato” delle amministrazioni pubbliche, sia attribuendo – in ipotesi – alla giurisdizione concorrente del giudice amministrativo la verifica della legittimità dell’iscrizione, posto che, invece, la giurisdizione “piena ed esclusiva” della Corte dei conti troverebbe ragione nell’attinenza dell’elenco ISTAT alla materia della contabilità pubblica, il cui controllo è ad essa assegnato, ex art. 103, secondo comma, e 100, secondo comma, Cost.4.

Nelle more del giudizio sopravveniva la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21, pronunciata in esito al rinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla stessa Corte dei conti nell’ambito di una parallela omologa controversia, ed avente ad oggetto la compatibilità unionaledell’art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020.

5. La Corte dei conti, con articolata motivazione, riteneva, a seguito della decisione della Corte di giustizia, di disapplicare l’art. 23-quater cit.e, per l’effetto, pregiudizialmente dichiarava la propria giurisdizione su tutte le domande proposte.

Nel merito, verificata “la sussistenza del controllo pubblico” su A22 e la sua configurabilità come “unità istituzionale” (seppure “fuori bilancio”) ai sensi del SEC 2010, disponeva, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio per l’espletamento degli incombenti istruttori per l’accertamento dell’ulteriore presupposto sostanziale (“la natura di produttore di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita”) previsto dalSEC 2010 ai fini della ricognizione dell’ISTAT.

6. Avverso detta sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ISTAT hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo.

Resiste con controricorso A22, con cui insta per il rigetto del ricorso previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale.

7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

8. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del codice del processo amministrativo (c.p.a.) e dell’art. 11 del codice della giustizia contabile (c.g.c.) come modificato dall’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, per aver la Corte dei conti ritenuto ricompreso nella sua giurisdizione il potere di annullamento dell’elenco ISTAT.

1.1. Le ricorrenti evidenziano che la giurisdizione su tale ambito, originariamente ricadente sul giudice amministrativo, con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, era stata attribuita alle sezioni riunite della Corte dei conti; tuttavia, con l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, il legislatore, modificando l’art. 11, comma 6, lett. b, c.g.c,ha limitato la giurisdizione del giudice contabile “ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”, sicché – contrariamente a quanto affermato dalle sezioni riunite -sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo per gli ulteriori profili ovvero quando la parte lamenti la violazione di un interesse diverso da quello “interno”.

2. Lequestioni sollevat e invest ono , alla luce della disciplina interna e unionale, l’esistenza e la validità di un riparto di giurisdizione tra la Corte dei conti e il giudice amministrativo in relazione all’impugnazione dell’elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato, redatto dall’ISTATin attuazione della disciplina eurounitaria contenuta nel SEC 2010 (Sistema dei conti economici integrati), previsto e regolato dal reg. n. 549/2013/UEed inserito nel la cornice normativa delineata da una pluralità di atti unionali (in ispecie, la direttiva n. 85/2011/UE e il reg. n. 473/2013/UE).

2.1. [OSCURATO:PERSONA] in questione costituisce uno strumento statistico di fondamentale importanza per l’Unione Europea poiché assolve all’obbiettivo di consentire una corretta e comparabile analisi delle situazioni economiche di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea per garantire il rispetto degli obbiettivi di bilancio e l’osservanza da parte degli Stati membri dell’obbligo, ex art. 126 TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2.2. La competenza sulla materia, devoluta alla Corte dei conti (con attribuzione alle sezioni riunite) con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, poi confermata dall’art. 11, comma 6, lett. b, del c.g.c., è stata oggetto di interventocon l’art. 23-quaterd.l. n. 137 del 2020, che ha modificato la norma del c.g.c., limitando la giurisdizione contabile ai profili della spending reviewe, nella prospettiva offerta dai ricorrenti, attribuendo, per ogni altro aspetto, la giurisdizione al giudice amministrativo.

2.3. Su tale ambito, a seguito dirinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla Corte dei conti, è intervenuta la Corte di giustizia (sentenza 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]), la quale ha ribadito l’importanza dello strumento costituito dal SEC 2010, la necessitàdi assicurare il rispetto dell’”effetto utile” della disciplina unionale e l’indefettibilità e inderogabilità di un controllo giurisdizionale.

Ha inoltre sottolineato, su quest’ultimo profilo, che l’autonomia procedurale sull’individuazione dei meccanismi processuali interni riconosciuta agli Stati membri incontra dei limiti , non potendosi pregiudicare la capacità del diritto unionale di essere attuato.

2.4. Su tali aspetti la Corte dei conti, contrastata dai ricorrenti, ha ritenuto, nello specifico ambito, il meccanism o processual e nazional e non rispettosodei limiti indicati dalla Corte di giustizia poiché : a) viola il principio di “autosufficienza del ricorso”, non potendo il soggetto interessato limitarsi a “proporre un unico ricorso per vedere esaminata la sua domanda”; b) determina “l’insindacabilità presso qualsiasi altro giudice degli effetti comunitari” dell’elenco ISTAT.

3. La novità e significatività delle questioni di diritto sollevate con il ricorso, di particolare importanza e rilievo nomofilattico, anche nella prospettiva del diritto eurounitario, rendono opportuno il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25056/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec , che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale pec , giusta procura in calce al controricorso -controricorrente- avverso la sentenza della Corte dei c onti - sez ioni riunite in sede giurisdizionalen. 17/2023 depositata i l 19/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Autostrada del [OSCURATO:PERSONA] (di seguito A22) presentava ricorso innanzi alla Corte dei conti per ottenere, nei confronti dell’ISTAT e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’accertamento e la declaratoria della non applicazione nei suoi confronti della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 11 del codice della giustizia contabile(c.g.c.), nonché l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza dei presupposti per la sua qualificazione come “ amministrazione pubblica ” in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della disciplina europea contenuta nel SEC 2010 (reg. n. 594/2013/UE) ; chiedeva, inoltre, l 'annullamento dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato nella parte in cui l’ISTAT aveva inserito la ricorrente tra le “Altre amministrazioni locali” per l'anno 2023. 2. Con il ricorso, in particolare, denunciavala violazione della legge n.241 del 1990 per avere l’ISTAT ritenuto di non dover osservare le regole del giusto procedimento in virtù dell’asserita natura vincolata del provvedimento autoritativo; contestava inoltre la sussistenza dei requisiti per essere qualificata “amministrazione pubblica”, in primis , per carenza del presupposto del controllo pubblico e,in secondo luogo, in quanto soggetto operante nel mercato (e non fuori di esso), integrando la tariffa autostradale un corrispettivo diretto alla remunerazione dei costi, di cui non era decisivo il carattere regolamentato di una parte della tariffa stessa. 3. Nel giudizio veniva sollevata questione di legittimità dell’art. 23- quaterdel d.l. n. 137 del 2020, dell’art. 1, comma 1, l. n. 176 del 2020 nonché dell’art. 1, l. n. 196 del 2009 , per aver la norma limitato la giurisdizione del giudice contabile, in materia di elenco ISTAT, ai soli effetti della disciplina interna sulla spending review, escludendo sia la possibilità di incidere sulla validità dell’atto, con statuizione di annullamento, ovvero di vincolare le parti alla sua modifica, con effetti sulla costruzione del “conto economico consolidato” delle amministrazioni pubbliche, sia attribuendo – in ipotesi – alla giurisdizione concorrente del giudice amministrativo la verifica della legittimità dell’iscrizione, posto che, invece, la giurisdizione “piena ed esclusiva” della Corte dei conti troverebbe ragione nell’attinenza dell’elenco ISTAT alla materia della contabilità pubblica, il cui controllo è ad essa assegnato, ex art. 103, secondo comma, e 100, secondo comma, Cost.4. Nelle more del giudizio sopravveniva la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle cause riunite C-363/21 e C-364/21, pronunciata in esito al rinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla stessa Corte dei conti nell’ambito di una parallela omologa controversia, ed avente ad oggetto la compatibilità unionaledell’art. 23-quater del d.l. n. 137 del 2020. 5. La Corte dei conti, con articolata motivazione, riteneva, a seguito della decisione della Corte di giustizia, di disapplicare l’art. 23-quater cit.e, per l’effetto, pregiudizialmente dichiarava la propria giurisdizione su tutte le domande proposte. Nel merito, verificata “la sussistenza del controllo pubblico” su A22 e la sua configurabilità come “unità istituzionale” (seppure “fuori bilancio”) ai sensi del SEC 2010, disponeva, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio per l’espletamento degli incombenti istruttori per l’accertamento dell’ulteriore presupposto sostanziale (“la natura di produttore di beni e servizi destinabili/non destinabili alla vendita”) previsto dalSEC 2010 ai fini della ricognizione dell’ISTAT. 6. Avverso detta sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ISTAT hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo. Resiste con controricorso A22, con cui insta per il rigetto del ricorso previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 8. In prossimità dell’adunanza le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del codice del processo amministrativo (c.p.a.) e dell’art. 11 del codice della giustizia contabile (c.g.c.) come modificato dall’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, per aver la Corte dei conti ritenuto ricompreso nella sua giurisdizione il potere di annullamento dell’elenco ISTAT. 1.1. Le ricorrenti evidenziano che la giurisdizione su tale ambito, originariamente ricadente sul giudice amministrativo, con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, era stata attribuita alle sezioni riunite della Corte dei conti; tuttavia, con l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, il legislatore, modificando l’art. 11, comma 6, lett. b, c.g.c,ha limitato la giurisdizione del giudice contabile “ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”, sicché – contrariamente a quanto affermato dalle sezioni riunite -sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo per gli ulteriori profili ovvero quando la parte lamenti la violazione di un interesse diverso da quello “interno”. 2. Lequestioni sollevat e invest ono , alla luce della disciplina interna e unionale, l’esistenza e la validità di un riparto di giurisdizione tra la Corte dei conti e il giudice amministrativo in relazione all’impugnazione dell’elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto economico consolidato, redatto dall’ISTATin attuazione della disciplina eurounitaria contenuta nel SEC 2010 (Sistema dei conti economici integrati), previsto e regolato dal reg. n. 549/2013/UEed inserito nel la cornice normativa delineata da una pluralità di atti unionali (in ispecie, la direttiva n. 85/2011/UE e il reg. n. 473/2013/UE). 2.1. [OSCURATO:PERSONA] in questione costituisce uno strumento statistico di fondamentale importanza per l’Unione Europea poiché assolve all’obbiettivo di consentire una corretta e comparabile analisi delle situazioni economiche di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea per garantire il rispetto degli obbiettivi di bilancio e l’osservanza da parte degli Stati membri dell’obbligo, ex art. 126 TFUE, di evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2.2. La competenza sulla materia, devoluta alla Corte dei conti (con attribuzione alle sezioni riunite) con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, poi confermata dall’art. 11, comma 6, lett. b, del c.g.c., è stata oggetto di interventocon l’art. 23-quaterd.l. n. 137 del 2020, che ha modificato la norma del c.g.c., limitando la giurisdizione contabile ai profili della spending reviewe, nella prospettiva offerta dai ricorrenti, attribuendo, per ogni altro aspetto, la giurisdizione al giudice amministrativo. 2.3. Su tale ambito, a seguito dirinvio ex art. 267 TFUE disposto dalla Corte dei conti, è intervenuta la Corte di giustizia (sentenza 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA]), la quale ha ribadito l’importanza dello strumento costituito dal SEC 2010, la necessitàdi assicurare il rispetto dell’”effetto utile” della disciplina unionale e l’indefettibilità e inderogabilità di un controllo giurisdizionale. Ha inoltre sottolineato, su quest’ultimo profilo, che l’autonomia procedurale sull’individuazione dei meccanismi processuali interni riconosciuta agli Stati membri incontra dei limiti , non potendosi pregiudicare la capacità del diritto unionale di essere attuato. 2.4. Su tali aspetti la Corte dei conti, contrastata dai ricorrenti, ha ritenuto, nello specifico ambito, il meccanism o processual e nazional e non rispettosodei limiti indicati dalla Corte di giustizia poiché : a) viola il principio di “autosufficienza del ricorso”, non potendo il soggetto interessato limitarsi a “proporre un unico ricorso per vedere esaminata la sua domanda”; b) determina “l’insindacabilità presso qualsiasi altro giudice degli effetti comunitari” dell’elenco ISTAT. 3. La novità e significatività delle questioni di diritto sollevate con il ricorso, di particolare importanza e rilievo nomofilattico, anche nella prospettiva del diritto eurounitario, rendono opportuno il
Sentenza Cassazione n. 17079/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris