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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13337/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J7 ( Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cui ha fatto seguito memoria), avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per assenza di specificità perché trascura del tutto altri profili valorizzati dalla Corte territoriale per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche (quali la condanna dell'imputato per fatti simili commessi in danno di una ex fidanzata o l'assenza di segni di resipiscenza, certo non ravvisabili nel mero adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza di primo grado, ove pure fosse dimostrato); - che del pari inammissibile è il secondo motivo per assenza di specificità rispetto alla motivazione con la quale la Corte territoriale ha replicato, in termini doverosamente sintetici, alle censure dell'imputato in punto di ricostruzione dei fatti posti a base delle conclusioni giuridiche; - che, in altri termini, il ricorso, con doglianze assertive, finisce per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere,estensore [OSCURATO:PERSONA] e Marzo [OSCURATO:PERSONA].Li...1C1--', A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J7 ( Ritenuto - che il primo motivo del ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (cui ha fatto seguito memoria), avverso la sentenza di in epigrafe indicata, è inammissibile per assenza di specificità perché trascura del tutto altri profili valorizzati dalla Corte territoriale per negare il riconoscimento delle attenuanti generiche (quali la condanna dell'imputato per fatti simili commessi in danno di una ex fidanzata o l'assenza di segni di resipiscenza, certo non ravvisabili nel mero adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza di primo grado, ove pure fosse dimostrato); - che del pari inammissibile è il secondo motivo per assenza di specificità rispetto alla motivazione con la quale la Corte territoriale ha replicato, in termini doverosamente sintetici, alle censure dell'imputato in punto di ricostruzione dei fatti posti a base delle conclusioni giuridiche; - che, in altri termini, il ricorso, con doglianze assertive, finisce per aspirare ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede; - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere,estensore [OSCURATO:PERSONA] e Marzo [OSCURATO:PERSONA].Li...1C1--', A
Sentenza Cassazione n. 13337/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris