CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 19363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 29027/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1418/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLO) [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 1\IIRCO DELL'UTRI. Ric. n. 29027/2021 sez. M3 - ud. 11-05-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 11/5/2021 (n. 1418/2021), la Corte d'ap- pello di Venezia ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ngelo per l'annullamento del contratto di compravendita di un pacchetto di azioni di società concluso dall'attore con [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione del corrispettivo versato dal Pietrangelo, nonché alla restituzione di ulteriori somme che l'Eberle avrebbe indebitamente percepito dall'attore nella ripartizione di un conto corrente comune tra le parti ed altri terzi; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale, dopo aver confermato il rigetto della domanda di annullamento proposta dal Pietrangelo, ha rilevato come quest'ultimo non avesse offerto alcuna dimostrazione dell'effettiva percezione, da parte dell'Eberle, di somme allo stesso non dovute, o comunque percepite in assenza di alcuna giu- stificazione causale, avendo l'appellante comunque richiamato, quanto al corrispettivo del pacchetto azionario, il titolo contrattuale dedotto in giudizio (e dunque il ricorso di un titolo giustificativo della dazione) e, quanto alle ulteriori somme indebitamente percepite dall'Eberle, un in- debito (pari ad euro 382.500) di entità inferiore a quella (pari ad euro 665.499,88) pacificamente riconosciuta come spettante allo stesso Eberle; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 29027/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri per avere la corte d'appello trascurato la considerazione della circo- stanza, dedotta in sede di appello, costituita dall'avvenuta percezione, da parte dell'Eberle, mediante bonifico relativo a somme del Pietran- gelo, dell'importo di euro 1.048.000,00, comprensiva dell'importo pa- cificamente spettante a quest'ultimo (pari ad euro 665.499,88), ma anche della residua somma di euro 382.500,12 allo stesso non dovuta; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all'impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dalla formula- zione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.I n. 83/2012, conv., con modi?., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"; secondo l'interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sin- dacato del giudice di legittimità ai soli casi d'inesistenza della motiva- zione in sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettiva- mente incomprensibile), dall'altro chiama la corte di cassazione a veri- ficare l'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discus- sione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe de- terminato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fatti- specie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 29027/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rilevanti (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 - 01); ciò posto, l'odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammis- sibile, avendo il ricorrente totalmente trascurato di rilevare come il fatto storico il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso dal giu- dice a quo fu, in realtà, da quest'ultimo concretamente esaminato, avendo la corte territoriale reputato il versamento dell'importo di euro 382.500,00 come non dovuto poiché inferiore a quello, dovuto, di euro 665.499,00; sotto altro profilo, il ricorrente risulta aver omesso di argomentare alcunché sull'eventuale decisività del fatto storico che indica (erronea- mente) come non esaminato, con particolare riguardo alle circostanze da cui si dovrebbe desumere la necessaria inclusione, nel bonifico per euro 1.048.000,00, della quota di euro 382.500,00 in questione; dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l'odierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l'omissione rilevante ai fini dell'art. 360 n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di ade- guata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in al- cuno dei gravi vizi d'indole logico-giuridica unicamente rilevanti in que- sta sede; sulla base di tali premesse, dev'essere formalmente attestata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricor- rente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del pre- sente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'at- s Adunanza del 11 maggio 2022 - R.G. n. 29027/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri testazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 11/5/2022. Il P ente Enrild S1coditti DEPOSITATO