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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:303
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0303_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-303/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Durande, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare dalla Corte che la Repubblica italiana, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), o, comunque, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O.

Edward, presidente di sezione, J.-P.

Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: C.O.

Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 maggio 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38; in prosieguo: la "direttiva"), o, comunque, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva. 2 A norma dell' art. 11 della direttiva, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva stessa prima del 18 settembre 1992 e devono informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non avendo ricevuto comunicazione delle disposizioni emanate dalla Repubblica italiana per conformarsi alla direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto al governo italiano, il 21 dicembre 1992, di presentare le sue osservazioni entro due mesi. 4 Poiché la lettera di diffida è rimasta senza risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto al governo italiano, il 9 dicembre 1994, un parere motivato nel quale lo invitava a prendere le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi. 5 Il 7 aprile 1995 il governo italiano ha fatto presente che, ai fini del recepimento della direttiva, il ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato aveva predisposto uno schema di regolamento che era stato comunicato ufficialmente alle altre amministrazioni interessate.

L' approvazione da parte degli altri ministeri competenti sarebbe imminente.

Inoltre, il governo italiano ha inviato, in allegato, copia dello schema di regolamento. 6 Tali sono le circostanze in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto. 7 Il governo italiano non nega di aver omesso di emanare tempestivamente i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva.

Fa notare, tuttavia, che il decreto interministeriale è in corso di preparazione. 8 Poiché la direttiva non è stata recepita nell' ordinamento italiano nel termine fissato, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi fondato. 9 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese.

Poiché è rimasta soccombente, quest' ultima dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0303_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-303/95, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Durande, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare dalla Corte che la Repubblica italiana, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), o, comunque, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici, avvocato generale: C.O. Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1996, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 settembre 1995, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 maggio 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38; in prosieguo: la "direttiva"), o, comunque, non avendole comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva. 2 A norma dell' art. 11 della direttiva, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva stessa prima del 18 settembre 1992 e devono informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. 3 Non avendo ricevuto comunicazione delle disposizioni emanate dalla Repubblica italiana per conformarsi alla direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto al governo italiano, il 21 dicembre 1992, di presentare le sue osservazioni entro due mesi. 4 Poiché la lettera di diffida è rimasta senza risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto al governo italiano, il 9 dicembre 1994, un parere motivato nel quale lo invitava a prendere le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi. 5 Il 7 aprile 1995 il governo italiano ha fatto presente che, ai fini del recepimento della direttiva, il ministero dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato aveva predisposto uno schema di regolamento che era stato comunicato ufficialmente alle altre amministrazioni interessate. L' approvazione da parte degli altri ministeri competenti sarebbe imminente. Inoltre, il governo italiano ha inviato, in allegato, copia dello schema di regolamento. 6 Tali sono le circostanze in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in oggetto. 7 Il governo italiano non nega di aver omesso di emanare tempestivamente i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva. Fa notare, tuttavia, che il decreto interministeriale è in corso di preparazione. 8 Poiché la direttiva non è stata recepita nell' ordinamento italiano nel termine fissato, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi fondato. 9 Di conseguenza, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo emanato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Poiché è rimasta soccombente, quest' ultima dev' essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, concernente le pile e gli accumulatori contenenti sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della stessa direttiva. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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