CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15280/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Campania di IIgrado n. 2056/2023 depositata il 27/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 2056/2023, depositata in data 27/03/2023, laCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania accoglieval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dellaCTP di Napoli n. 12169/2021, che aveva rigettato l’impugnazione delpreavviso di fermo amministrativo per mancato pagamento della tassaautomobilistica relativa all’anno di imposta 2013. La CGT di secondo gradoNumero registro generale 21017/2023Numero sezionale 2334/2026Numero di raccolta generale 15280/2026Data pubblicazione 20/05/2026motivava l’accoglimento dell’appello “per essere stato il provvedimentoopposto notificato allorquando la pretesa tributaria indicata, avente adoggetto tassa auto, di cui all’avviso asseritamente notificato nel novembre2016 per cui è causa, doveva ritenersi irrimediabilmente prescritta”,evidenziando che la mancata notifica dell’avviso di accertamento, sottesoal preavviso di fermo, era già stata accertata con sentenza irrevocabile n.8664/18/2020 della CTP di Napoli, in sede di impugnativa del suddettoavviso, nonchè con sentenza n. 237/15/22 della CTR della Campania, insede di impugnativa dell’ingiunzione di pagamento del pari sottesa almedesimo preavviso di fermo. Il giudice d’appello motivava l’integralecompensazione delle spese, “stante la peculiarità della vicendaprocessuale ed in ogni caso stante l’accoglimento della domanda perassorbenti ragioni che non entrano nel merito della pretesa tributariaazionata”.2. Avverso la sentenza n. 2056/2023 proponeva ricorso per cassazionedelle spese.3. Il [OSCURATO:SOCIETA]. rimaneva intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l’unico motivo si denunciano “violazione e falsa applicazionedell’art. 91 c.p.c. comma 1 e dell’art. 92 c.p.c. comma 2 – motivazioneperplessa e/o illogica ed apparente per inesistenza dei gravi ed eccezionalimotivi richiesti dall’art. 92 comma 2 c.p.c. tali da compensare le spese dilite (art. 360 comma primo n.3 c.p.c.)”, dovendosi escludere che “lapeculiarità della vicenda processuale”, come già affermato da questaCorte, possa giustificare la compensazione delle spese, trattandosi dimotivazione tautologica, perciò apparente, che non consente il controllosulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della suadecisione. Si evidenzia inoltre che il presupposto della decisione favorevoleal contribuente, ossia l’annullamento dell’avviso di accertamento conNumero registro generale 21017/2023Numero sezionale 2334/2026Numero di raccolta generale 15280/2026Data pubblicazione 20/05/2026sentenza passata in giudicato, “non poteva costituire un accertamento dioggettiva difficoltà interpretativa e/o per la quale si ponevano questioniinerenti le diverse oscillazioni giurisprudenziali”.2. Il ricorso è fondato.Va preliminarmente rilevato che la regolamentazione delle spese di litenel processo tributario trova la sua specifica disciplina nell’art. 15 deld.P.R. n. 546/1992, i cui primi due commi, nella formulazione applicabileratione temporis al caso di specie, stabiliscono che:“1. La partesoccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sonoliquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudizio possono esserecompensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto incaso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionaliragioni che devono essere espressamente motivate.” (previsionequest’ultima contenuta anche nell’art. 92 c.p.c., come risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nei limitidell’ampliamento operato dalla sentenza n. 77/2018 della CorteCostituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normanella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spesetra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni).Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, purrientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazionedell’opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell’ipotesidi soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi exart. 15 d.lgs. n. 546/1992 (tra le altre, Cass. n. 24502/17; Cass. n.19613/17), in ragione della elasticità costituzionalmente necessaria checaratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, néessendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale laripetizione di tali spese in favore della parte vittoriosa (così Cass. n.Numero registro generale 21017/2023Numero sezionale 2334/2026Numero di raccolta generale 15280/2026Data pubblicazione 20/05/202621400/21, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014), le suddetteragioni gravi ed eccezionali devono però essere espressamente indicate insentenza (Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022).Costituisce poi principio consolidato quello secondo cui, in tema dispese di lite, i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e quella della compensazione di cui alcomma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale,sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi chela giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per "gravied eccezionali ragioni", il limite a tale deroga è dato dall'obbligo delgiudice di fornire una motivazione logica e coerente, configurandosialtrimenti un vizio di violazione di legge, censurabile in sede di legittimità(Cass. n. 20755/2025; Cass., n. 9878/2025; Cass., n. 9312/2024),ovvero una ipotesi di nullità della sentenza (pure prospettata nell’unicocomposito motivo di ricorso) laddove la motivazione non risulti rispettosadel cd minimo costituzionale.A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte hannostatuito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneuticidettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale delsindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile inCassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleanomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del sempliceNumero registro generale 21017/2023Numero sezionale 2334/2026Numero di raccolta generale 15280/2026Data pubblicazione 20/05/2026difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 19881/2014; Cass.Sez. U., n. 8053/2014)Orbene, va anzitutto rilevato che il riferimento alla mera “peculiarità”della fattispecie costituisce, per la sua assoluta genericità, una formulaevidentemente inidonea ad esprimere concreti profili di eccezionalità egravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite(Cass., n. 26956/2019, Cass., n. 8919/15), integrando perciò l’ipotesidella motivazione apparente, tanto più che l’ulteriore riferimento,utilizzato dal giudice d’appello per giustificare la compensazione, alle“assorbenti ragioni che non entrano nel merito della pretesa tributariaazionata”, fondanti l’accoglimento della domanda del contribuente, nonappare idoneo a specificare la suddetta “peculiarità” della fattispecie, nondenotando invero anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto ilprofilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina diriferimento, tanto più che, nel caso di specie, la prescrizione della pretesaimpositiva risultava già accertata da un giudicato esterno.A tal proposito, questa Corte, ha rilevato che la prescrizione è unacausa di estinzione dell’obbligazione tributaria certamente non imputabileal contribuente, che è obbligato ad agire giudizialmente per evitare ilconsolidarsi di una pretesa ormai estinta, a nulla valendo “la circostanzadell’omesso pagamento del tributo, integrando tale fatto la ragione peresigerlo nei tempi normativamente stabiliti, senza però escludere la pienaoperatività del principio di causalità nei termini sopra considerati una voltaaccertata l’inerzia dell’agente della riscossione e, dunque, il ritardo con cuiha rinnovato la richiesta di pagamento…” (Cass., n. 26282/2025; nonchéCass. n. 6059/17).Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata,con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità,alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania che, inNumero registro generale 21017/2023Numero sezionale 2334/2026Numero di raccolta generale 15280/2026Data pubblicazione 20/05/2026diversa composizione, procederà a regolare le spese di lite attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto