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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2025

Cassazione n. 08019/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8019/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 80/2026* * UP 16/01/2026* * Relatore * 33964/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dalla parte civile* * nata a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento nei confronti di* * * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d appello di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per la parte civile dell * * * che ha chiesto l accoglimentodel ricorso e la condanna dell imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spesesostenute dalle parti civili per il giudizio di legittimitàlette le conclusioni per l imputato dell * * * che ha chiesto dichiararsiinammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 28 aprile 2025 la Corte d appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del * del Tribunale di * * del 29 marzo 2022 cheall esito di giudizio abbreviato ha assolto * * * * dall accusa peril reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.Secondo la contestazione in data 24 novembre 2019 l imputato con violenza avrebbecostretto la minore * * a subire atti sessuali in particolare trovandosi con lastessa sul divano le avrebbe toccato l addome scendendo fino alla zona genitalebaciandola dietro l orecchio e sul collo.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d appello diCatanzaro indicata in epigrafe * * parte civile costituita con atto sottoscrittodall * * * articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 181 199comma 2 191 e 391 bis commi 2 e 6 cod. proc. pen. a norma dell art. 606 comma 1 lett.c cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta validità e utilizzabilità dei verbali di sommarieinformazioni rese in sede di indagini difensive da * * e * *Si premette che con il secondo motivo d appello la difesa aveva già sollevato il temarelativo all inutilizzabilità e alla nullità dei verbali sommarie informazioni rese in sede diindagini difensive da * * e * * evidenziandosi che tale attivitàera stata compiuta per un verso senza procedere all avvertimento della facoltà di astenersisiccome prossimi congiunti dell imputato rispettivamente fratello e moglie e sotto altroprofilo da soggetto non legittimato e segnatamente da un investigatore privato.Si deduce quanto al primo aspetto che i verbali in esame contengono solo il genericoavviso della facoltà di astenersi di cui all art. 391 bis comma 3 cod. proc. pen. ma nonanche lo specifico avvertimento circa la facoltà di astenersi in virtù del legame familiareesistente e che quindi si è verificata la violazione dell art. 199 comma 2 cod. proc. pen.con conseguente nullità dell atto.Si deduce quanto al secondo aspetto che le informazioni sono state raccolte everbalizzate da un investigatore privato e che però ai sensi dell art. 391 bis comma 1 cod.proc. pen. l investigatore privato può solo conferire con le persone in grado di riferirecircostanze utili ai fini dell attività investigativa ma non anche redigere documentazione ditali colloqui sicché di conseguenza quest ultima deve ritenersi inutilizzabile.

Si rappresentache questa conclusione trova conferma nella disposizione di cui all art. 391 ter cod. proc.pen. la quale riserva esclusivamente al difensore o al suo sostituto il potere di chiedere allepersone informate sui fatti di rendere dichiarazioni scritte o di documentare le informazionida questi acquisite ed è stata affermata anche nella giurisprudenza di legittimità si cita *3 n. 25431 del 16/09/2015 .2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606comma 1 lett. e cod. proc. pen. in riferimento alla ritenuta inattendibilità della personaoffesa.Si deduce che la Corte d appello ha illogicamente ritenuto inattendibile il narrato dellapersona offesa perché ha proceduto ad una valutazione parcellizzata delle dichiarazionidella stessa ed è incorsa in plurimi travisamenti degli atti processuali.

Si evidenziasegnatamente che a al folio 5 della sentenza impugnata si legge che la persona offesaavrebbe introdotto solo in sede di incidente probatorio alcuni elementi del narrato quali laposizione del fratello dell imputato indicato come seduto all altra estremità del divano e lapresenza di una coperta quando invece li aveva già ben evidenziati nel corso della suaescussione a s.i.t. ad opera della p.g. b al folio 6 poi si rappresenta che la minore nonavrebbe argomentato l affermazione secondo cui il fratello dello zio non si sarebbe resoconto dell accaduto dato smentito da una corretta lettura delle s.i.t. c sempre al folio 6 laCorte d appello rileva che il dato della distanza di circa tre metri tra * * el imputato e la persona offesa sarebbe stato introdotto dalla vittima solo in sede di incidenteprobatorio quando invece lo stesso era già stato rappresentato nella relazione disopralluogo depositata dalla difesa dell imputato e non è stato mai specificamentequantificato in termini numerici dalla ragazza d al folio 7 la Corte dà conto delle risultanzedella consulenza psicologica effettuata nei riguardi della vittima asserendo che questaavrebbe “soltanto riscontrato la capacità a testimoniare della persona offesa” sebbenel esperta abbia precisato che il racconto di quest ultima non poteva essere “frutto di fantasiasuggestione o immaturità psichica”.

Si osserva in conclusione che siccome gli indicatitravisamenti hanno condotto ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa unadiversa e corretta lettura degli atti avrebbe portato la Corte d appello ad una differentedecisione.Si rappresenta infine che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risultaillogica anche nella parte in cui ritiene che l imputato per realizzare le condotte contestagliavrebbe dovuto necessariamente ruotare il braccio e spostare la coperta senza considerareche invece il contatto ravvicinato tra l uomo e la ragazza evitava la necessità di talimovimenti preliminari o comunque di tenere comportamenti “anomali” percepibili dalle altrepersone presenti.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all art. 546 cod.proc. pen. a norma dell art.606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. avuto riguardo all omessapronuncia di inattendibilità delle dichiarazioni rese da * * e * *Si deduce che con il secondo motivo d appello la difesa dell attuale ricorrente avevarimesso ai giudici anche la questione della violazione dell art. 391 ter cod. proc. pen. inrelazione alle modalità di escussione dei testi * * e * * ma chesu tale punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.

Si segnala che la difesa avevaevidenziato come le dichiarazioni rese fossero il frutto della lettura di un attoprecedentemente disposto a fronte del tono tenuto dai dichiaranti nelle risposte privo dispontaneità e della presenza di rumori attribuibili al cambio delle pagine del presunto testoche stavano leggendo.

Si osserva che la non corretta modalità di assunzione delleinformazioni nel corso delle indagini difensive siccome espressamente segnalata avrebbedovuto essere verificata dalla Corte d appello non potendosi separare la valutazione delledichiarazioni da quella relativa alla correttezza delle modalità con le quali le medesimedichiarazioni sono state rese.3. * presentato memoria sia l imputato sia la parte civile ricorrente.3.1. * memoria presentata nell interesse dell imputato dall * * * sicontesta l ammissibilità o comunque la fondatezza delle censure formulate nel ricorso dellaparte civile.In particolare si afferma che a le censure formulate nel primo motivo sono prive dispecificità perché non evidenziano l effettiva incidenza delle dichiarazioni di cui si assumel inutilizzabilità sulla decisione impugnata e sono inoltre precluse perché l ipotetica nullitàper l omesso avviso della facoltà di astensione ex art. 199 cod. proc. pen. sarebbe relativa equindi sanata dall accettazione del rito abbreviato b le censure esposte nel secondo motivotendono a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio ampiamente e concordementeesaminato dalle due sentenze di merito.3.2. * memoria presentata nell interesse della parte civile ricorrente dall * ** si insiste per l accoglimento del ricorso.In particolare si evidenzia che a le dichiarazioni delle persone informate sui fatti* * e * * sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatoreprivato soggetto non legittimato b l inutilizzabilità di dette dichiarazioni è decisiva ai finidella decisione perché il contenuto di esse è stato posto a fondamento del giudizio diinattendibilità del racconto della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le censure esposte nel primo motivo nella parte in cuideducono l inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ** e * * perché raccolte da un investigatore privato stante la decisivitàdella questione nell economia della decisione impugnata con conseguente assorbimentodelle ulteriori doglianze.2.

Occorre premettere che la questione concernente l utilizzabilità delle dichiarazionirese dalle persone informate sui fatti * * e * * è decisivanell economia della decisione impugnata.La sentenza impugnata in particolare evidenzia che la persona offesa ha dichiaratoche la condotta di violenza sessuale si era verificata sul divano dove ella si trovava primache vi si sedesse anche il fratello dell imputato e che l imputato suo zio per compiere gli attiilleciti aveva approfittato di una coperta utilizzata da tutte e tre le persone in quel momentopresenti sul divano. * poi queste dichiarazioni non attendibili in particolare perché asia * * sia * * ossia il fratello e la moglie dell imputato hannoescluso che l imputato e la vittima si fossero coperti con il plaid b * * hadetto di essere stato seduto sul divano già da prima che arrivasse la persona offesa.* quindi immediatamente rilevabile che il giudizio di inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa in ordine alla violenza sessuale si fonda primariamente sulcontrasto tra quanto raccontato dalla ragazza e quanto riferito dalle altre persone presenti almomento e sul luogo del fatto.Di conseguenza il rilievo dell inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle personeinformate sui fatti * * e * * risulta avere una ricaduta dirimentesul giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituenti l unica provadiretta a carico dell imputato.3. * posto le dichiarazioni delle persone informate sui fatti * * e* * sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatore privato ossia da unsoggetto non abilitato dalla legge a chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili«informazioni da documentare» bensì legittimato esclusivamente a procedere ad un«colloquio non documentato».Invero l art. 391 bis cod. proc. pen. nel fissare una precisa disciplina dell attività diinvestigazione difensiva dispone innanzitutto che gli investigatori privati possano acquisirenotizie da persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini soltanto «attraverso uncolloquio non documentato» comma 1 e riserva esclusivamente al difensore o al suosostituto la facoltà di «chiedere alle persone di cui al comma 1 ossia alle persone in grado diriferire circostanze utili alle indagini una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazionida documentare secondo le modalità previste dall art. 391 ter» comma 2 . * poi alcomma 6 che « l e dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delledisposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate».Da quanto indicato discende che all investigatore privato è vietato in modo radicale diformare atti di indagine costituiti da dichiarazioni scritte o da informazioni da documentare inun atto scritto e che di conseguenza dichiarazioni scritte o informazioni documentate inSi può osservare che in termini omogenei a quanto appena affermato in questa sedela giurisprudenza proprio muovendo dal dettato dell art. 391 bis cod. proc. pen. ha ritenutoinutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte nell ambito di unprocedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale da praticanteavvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario così * 3 n.25431 del 16/09/2015 dep. 2016 F. * 267449 – 01 .La radicale inutilizzabilità dell atto formato dall investigatore privato siccomeproveniente da un soggetto mai legittimato a confezionarlo rende superfluo in questa sedel esame dei temi relativi ai limiti alla rilevabilità delle inutilizzabilità fissati dall art. 438comma 6 bis cod. proc. pen. con specifico riguardo all imputato e alla estensione delladisciplina derivante dalla disposizione appena citata anche alle altre parti del processo.Invero l art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. consente in ogni caso di rilevare leinutilizzabilità «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» ora l atto formato da unsoggetto cui tale facoltà sia sempre e in assoluto preclusa è da ritenere inutilizzabile acausa della violazione di un divieto probatorio.4.

Va poi precisato per completezza che la questione della nullità delle dichiarazionidelle persone informate sui fatti * * e * * per il mancatoavvertimento della facoltà di astenersi dal deporre in quanto prossimi congiuntidell imputato deve ritenersi preclusa.Invero il mancato avvertimento ai prossimi congiunti della facoltà di astenersi daldeporre costituisce una nullità relativa. * infatti principio ampiamente consolidato ingiurisprudenza quello secondo cui l omissione dell avvertimento relativo alla facoltà per iprossimi congiunti dell imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa cheai sensi dell art. 182 comma 2 cod. proc. pen. deve essere eccepita dalla parte che viassiste prima del compimento dell esame testimoniale ovvero se ciò non è possibileimmediatamente dopo a pena di decadenza cfr. tra le tantissime * 1 n. 23719 del17/05/2024 A. * 286905 – 01 * 3 n. 21374 de 16/01/2018 S. * 273219 – 01 *5 n. 48693 del 19/09/2014 * * 261437 – 01 .* nella specie la parte civile ricorrente non ha documentato di aver propostotempestivamente l eccezione.

Né della proposizione dell eccezione danno atto la sentenzaimpugnata o quella di primo grado.5.

La rilevata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti* * e * * in quanto relativa ad elementi che nell economiadella decisione impugnata sono risultati decisivi ai fini del giudizio di inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa ossia della prova fondamentale per l accertamento deifatti di cui al capo di imputazione impone di annullare la sentenza impugnata per un nuovogiudizio.* poi l impugnazione da accogliere è stata proposta dalla parte civile e siriferisce esclusivamente agli effetti civili fermi restando gli effetti penali della conferma delladecisione di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa in primo grado la sentenzaimpugnata deve essere annullata esclusivamente agli effetti civili e quindi con rinvio algiudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell art. 622 cod. proc. pen.* gli esiti del presente giudizio deve rimettersi al Giudice del rinvio come appenadeterminato anche la decisione sulla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8019/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 80/2026* * UP 16/01/2026* * Relatore * 33964/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dalla parte civile* * nata a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento nei confronti di* * * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d appello di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per la parte civile dell * * * che ha chiesto l accoglimentodel ricorso e la condanna dell imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spesesostenute dalle parti civili per il giudizio di legittimitàlette le conclusioni per l imputato dell * * * che ha chiesto dichiararsiinammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 28 aprile 2025 la Corte d appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del * del Tribunale di * * del 29 marzo 2022 cheall esito di giudizio abbreviato ha assolto * * * * dall accusa peril reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.Secondo la contestazione in data 24 novembre 2019 l imputato con violenza avrebbecostretto la minore * * a subire atti sessuali in particolare trovandosi con lastessa sul divano le avrebbe toccato l addome scendendo fino alla zona genitalebaciandola dietro l orecchio e sul collo.2.

Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d appello diCatanzaro indicata in epigrafe * * parte civile costituita con atto sottoscrittodall * * * articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 181 199comma 2 191 e 391 bis commi 2 e 6 cod. proc. pen. a norma dell art. 606 comma 1 lett.c cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta validità e utilizzabilità dei verbali di sommarieinformazioni rese in sede di indagini difensive da * * e * *Si premette che con il secondo motivo d appello la difesa aveva già sollevato il temarelativo all inutilizzabilità e alla nullità dei verbali sommarie informazioni rese in sede diindagini difensive da * * e * * evidenziandosi che tale attivitàera stata compiuta per un verso senza procedere all avvertimento della facoltà di astenersisiccome prossimi congiunti dell imputato rispettivamente fratello e moglie e sotto altroprofilo da soggetto non legittimato e segnatamente da un investigatore privato.Si deduce quanto al primo aspetto che i verbali in esame contengono solo il genericoavviso della facoltà di astenersi di cui all art. 391 bis comma 3 cod. proc. pen. ma nonanche lo specifico avvertimento circa la facoltà di astenersi in virtù del legame familiareesistente e che quindi si è verificata la violazione dell art. 199 comma 2 cod. proc. pen.con conseguente nullità dell atto.Si deduce quanto al secondo aspetto che le informazioni sono state raccolte everbalizzate da un investigatore privato e che però ai sensi dell art. 391 bis comma 1 cod.proc. pen. l investigatore privato può solo conferire con le persone in grado di riferirecircostanze utili ai fini dell attività investigativa ma non anche redigere documentazione ditali colloqui sicché di conseguenza quest ultima deve ritenersi inutilizzabile.

Si rappresentache questa conclusione trova conferma nella disposizione di cui all art. 391 ter cod. proc.pen. la quale riserva esclusivamente al difensore o al suo sostituto il potere di chiedere allepersone informate sui fatti di rendere dichiarazioni scritte o di documentare le informazionida questi acquisite ed è stata affermata anche nella giurisprudenza di legittimità si cita *3 n. 25431 del 16/09/2015 .2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606comma 1 lett. e cod. proc. pen. in riferimento alla ritenuta inattendibilità della personaoffesa.Si deduce che la Corte d appello ha illogicamente ritenuto inattendibile il narrato dellapersona offesa perché ha proceduto ad una valutazione parcellizzata delle dichiarazionidella stessa ed è incorsa in plurimi travisamenti degli atti processuali.

Si evidenziasegnatamente che a al folio 5 della sentenza impugnata si legge che la persona offesaavrebbe introdotto solo in sede di incidente probatorio alcuni elementi del narrato quali laposizione del fratello dell imputato indicato come seduto all altra estremità del divano e lapresenza di una coperta quando invece li aveva già ben evidenziati nel corso della suaescussione a s.i.t. ad opera della p.g. b al folio 6 poi si rappresenta che la minore nonavrebbe argomentato l affermazione secondo cui il fratello dello zio non si sarebbe resoconto dell accaduto dato smentito da una corretta lettura delle s.i.t. c sempre al folio 6 laCorte d appello rileva che il dato della distanza di circa tre metri tra * * el imputato e la persona offesa sarebbe stato introdotto dalla vittima solo in sede di incidenteprobatorio quando invece lo stesso era già stato rappresentato nella relazione disopralluogo depositata dalla difesa dell imputato e non è stato mai specificamentequantificato in termini numerici dalla ragazza d al folio 7 la Corte dà conto delle risultanzedella consulenza psicologica effettuata nei riguardi della vittima asserendo che questaavrebbe “soltanto riscontrato la capacità a testimoniare della persona offesa” sebbenel esperta abbia precisato che il racconto di quest ultima non poteva essere “frutto di fantasiasuggestione o immaturità psichica”.

Si osserva in conclusione che siccome gli indicatitravisamenti hanno condotto ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa unadiversa e corretta lettura degli atti avrebbe portato la Corte d appello ad una differentedecisione.Si rappresenta infine che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risultaillogica anche nella parte in cui ritiene che l imputato per realizzare le condotte contestagliavrebbe dovuto necessariamente ruotare il braccio e spostare la coperta senza considerareche invece il contatto ravvicinato tra l uomo e la ragazza evitava la necessità di talimovimenti preliminari o comunque di tenere comportamenti “anomali” percepibili dalle altrepersone presenti.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all art. 546 cod.proc. pen. a norma dell art.606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. avuto riguardo all omessapronuncia di inattendibilità delle dichiarazioni rese da * * e * *Si deduce che con il secondo motivo d appello la difesa dell attuale ricorrente avevarimesso ai giudici anche la questione della violazione dell art. 391 ter cod. proc. pen. inrelazione alle modalità di escussione dei testi * * e * * ma chesu tale punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi.

Si segnala che la difesa avevaevidenziato come le dichiarazioni rese fossero il frutto della lettura di un attoprecedentemente disposto a fronte del tono tenuto dai dichiaranti nelle risposte privo dispontaneità e della presenza di rumori attribuibili al cambio delle pagine del presunto testoche stavano leggendo.

Si osserva che la non corretta modalità di assunzione delleinformazioni nel corso delle indagini difensive siccome espressamente segnalata avrebbedovuto essere verificata dalla Corte d appello non potendosi separare la valutazione delledichiarazioni da quella relativa alla correttezza delle modalità con le quali le medesimedichiarazioni sono state rese.3. * presentato memoria sia l imputato sia la parte civile ricorrente.3.1. * memoria presentata nell interesse dell imputato dall * * * sicontesta l ammissibilità o comunque la fondatezza delle censure formulate nel ricorso dellaparte civile.In particolare si afferma che a le censure formulate nel primo motivo sono prive dispecificità perché non evidenziano l effettiva incidenza delle dichiarazioni di cui si assumel inutilizzabilità sulla decisione impugnata e sono inoltre precluse perché l ipotetica nullitàper l omesso avviso della facoltà di astensione ex art. 199 cod. proc. pen. sarebbe relativa equindi sanata dall accettazione del rito abbreviato b le censure esposte nel secondo motivotendono a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio ampiamente e concordementeesaminato dalle due sentenze di merito.3.2. * memoria presentata nell interesse della parte civile ricorrente dall * ** si insiste per l accoglimento del ricorso.In particolare si evidenzia che a le dichiarazioni delle persone informate sui fatti* * e * * sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatoreprivato soggetto non legittimato b l inutilizzabilità di dette dichiarazioni è decisiva ai finidella decisione perché il contenuto di esse è stato posto a fondamento del giudizio diinattendibilità del racconto della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le censure esposte nel primo motivo nella parte in cuideducono l inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ** e * * perché raccolte da un investigatore privato stante la decisivitàdella questione nell economia della decisione impugnata con conseguente assorbimentodelle ulteriori doglianze.2.

Occorre premettere che la questione concernente l utilizzabilità delle dichiarazionirese dalle persone informate sui fatti * * e * * è decisivanell economia della decisione impugnata.La sentenza impugnata in particolare evidenzia che la persona offesa ha dichiaratoche la condotta di violenza sessuale si era verificata sul divano dove ella si trovava primache vi si sedesse anche il fratello dell imputato e che l imputato suo zio per compiere gli attiilleciti aveva approfittato di una coperta utilizzata da tutte e tre le persone in quel momentopresenti sul divano. * poi queste dichiarazioni non attendibili in particolare perché asia * * sia * * ossia il fratello e la moglie dell imputato hannoescluso che l imputato e la vittima si fossero coperti con il plaid b * * hadetto di essere stato seduto sul divano già da prima che arrivasse la persona offesa.* quindi immediatamente rilevabile che il giudizio di inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa in ordine alla violenza sessuale si fonda primariamente sulcontrasto tra quanto raccontato dalla ragazza e quanto riferito dalle altre persone presenti almomento e sul luogo del fatto.Di conseguenza il rilievo dell inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle personeinformate sui fatti * * e * * risulta avere una ricaduta dirimentesul giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituenti l unica provadiretta a carico dell imputato.3. * posto le dichiarazioni delle persone informate sui fatti * * e* * sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatore privato ossia da unsoggetto non abilitato dalla legge a chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili«informazioni da documentare» bensì legittimato esclusivamente a procedere ad un«colloquio non documentato».Invero l art. 391 bis cod. proc. pen. nel fissare una precisa disciplina dell attività diinvestigazione difensiva dispone innanzitutto che gli investigatori privati possano acquisirenotizie da persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini soltanto «attraverso uncolloquio non documentato» comma 1 e riserva esclusivamente al difensore o al suosostituto la facoltà di «chiedere alle persone di cui al comma 1 ossia alle persone in grado diriferire circostanze utili alle indagini una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazionida documentare secondo le modalità previste dall art. 391 ter» comma 2 . * poi alcomma 6 che « l e dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delledisposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate».Da quanto indicato discende che all investigatore privato è vietato in modo radicale diformare atti di indagine costituiti da dichiarazioni scritte o da informazioni da documentare inun atto scritto e che di conseguenza dichiarazioni scritte o informazioni documentate inSi può osservare che in termini omogenei a quanto appena affermato in questa sedela giurisprudenza proprio muovendo dal dettato dell art. 391 bis cod. proc. pen. ha ritenutoinutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte nell ambito di unprocedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale da praticanteavvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario così * 3 n.25431 del 16/09/2015 dep. 2016 F. * 267449 – 01 .La radicale inutilizzabilità dell atto formato dall investigatore privato siccomeproveniente da un soggetto mai legittimato a confezionarlo rende superfluo in questa sedel esame dei temi relativi ai limiti alla rilevabilità delle inutilizzabilità fissati dall art. 438comma 6 bis cod. proc. pen. con specifico riguardo all imputato e alla estensione delladisciplina derivante dalla disposizione appena citata anche alle altre parti del processo.Invero l art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. consente in ogni caso di rilevare leinutilizzabilità «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» ora l atto formato da unsoggetto cui tale facoltà sia sempre e in assoluto preclusa è da ritenere inutilizzabile acausa della violazione di un divieto probatorio.4.

Va poi precisato per completezza che la questione della nullità delle dichiarazionidelle persone informate sui fatti * * e * * per il mancatoavvertimento della facoltà di astenersi dal deporre in quanto prossimi congiuntidell imputato deve ritenersi preclusa.Invero il mancato avvertimento ai prossimi congiunti della facoltà di astenersi daldeporre costituisce una nullità relativa. * infatti principio ampiamente consolidato ingiurisprudenza quello secondo cui l omissione dell avvertimento relativo alla facoltà per iprossimi congiunti dell imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa cheai sensi dell art. 182 comma 2 cod. proc. pen. deve essere eccepita dalla parte che viassiste prima del compimento dell esame testimoniale ovvero se ciò non è possibileimmediatamente dopo a pena di decadenza cfr. tra le tantissime * 1 n. 23719 del17/05/2024 A. * 286905 – 01 * 3 n. 21374 de 16/01/2018 S. * 273219 – 01 *5 n. 48693 del 19/09/2014 * * 261437 – 01 .* nella specie la parte civile ricorrente non ha documentato di aver propostotempestivamente l eccezione.

Né della proposizione dell eccezione danno atto la sentenzaimpugnata o quella di primo grado.5.

La rilevata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti* * e * * in quanto relativa ad elementi che nell economiadella decisione impugnata sono risultati decisivi ai fini del giudizio di inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa ossia della prova fondamentale per l accertamento deifatti di cui al capo di imputazione impone di annullare la sentenza impugnata per un nuovogiudizio.* poi l impugnazione da accogliere è stata proposta dalla parte civile e siriferisce esclusivamente agli effetti civili fermi restando gli effetti penali della conferma delladecisione di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa in primo grado la sentenzaimpugnata deve essere annullata esclusivamente agli effetti civili e quindi con rinvio algiudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell art. 622 cod. proc. pen.* gli esiti del presente giudizio deve rimettersi al Giudice del rinvio come appenadeterminato anche la decisione sulla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado dilegittimità. *Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimitaCosì è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimitaCosì è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8019/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 80/2026* * UP 16/01/2026* * Relatore * 33964/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dalla parte civile* * nata a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento nei confronti di* * * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d appello di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per la parte civile dell * * * che ha chiesto l accoglimentodel ricorso e la condanna dell imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spesesostenute dalle parti civili per il giudizio di legittimitàlette le conclusioni per l imputato dell * * * che ha chiesto dichiararsiinammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 28 aprile 2025 la Corte d appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del * del Tribunale di * * del 29 marzo 2022 cheall esito di giudizio abbreviato ha assolto * * * * dall accusa peril reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.Secondo la contestazione in data 24 novembre 2019 l imputato con violenza avrebbecostretto la minore * * a subire atti sessuali in particolare trovandosi con lastessa sul divano le avrebbe toccato l addome scendendo fino alla zona genitalebaciandola dietro l orecchio e sul collo.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d appello diCatanzaro indicata in epigrafe * * parte civile costituita con atto sottoscrittodall * * * articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 181 199comma 2 191 e 391 bis commi 2 e 6 cod. proc. pen. a norma dell art. 606 comma 1 lett.c cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta validità e utilizzabilità dei verbali di sommarieinformazioni rese in sede di indagini difensive da * * e * *Si premette che con il secondo motivo d appello la difesa aveva già sollevato il temarelativo all inutilizzabilità e alla nullità dei verbali sommarie informazioni rese in sede diindagini difensive da * * e * * evidenziandosi che tale attivitàera stata compiuta per un verso senza procedere all avvertimento della facoltà di astenersisiccome prossimi congiunti dell imputato rispettivamente fratello e moglie e sotto altroprofilo da soggetto non legittimato e segnatamente da un investigatore privato.Si deduce quanto al primo aspetto che i verbali in esame contengono solo il genericoavviso della facoltà di astenersi di cui all art. 391 bis comma 3 cod. proc. pen. ma nonanche lo specifico avvertimento circa la facoltà di astenersi in virtù del legame familiareesistente e che quindi si è verificata la violazione dell art. 199 comma 2 cod. proc. pen.con conseguente nullità dell atto.Si deduce quanto al secondo aspetto che le informazioni sono state raccolte everbalizzate da un investigatore privato e che però ai sensi dell art. 391 bis comma 1 cod.proc. pen. l investigatore privato può solo conferire con le persone in grado di riferirecircostanze utili ai fini dell attività investigativa ma non anche redigere documentazione ditali colloqui sicché di conseguenza quest ultima deve ritenersi inutilizzabile. Si rappresentache questa conclusione trova conferma nella disposizione di cui all art. 391 ter cod. proc.pen. la quale riserva esclusivamente al difensore o al suo sostituto il potere di chiedere allepersone informate sui fatti di rendere dichiarazioni scritte o di documentare le informazionida questi acquisite ed è stata affermata anche nella giurisprudenza di legittimità si cita *3 n. 25431 del 16/09/2015 .2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606comma 1 lett. e cod. proc. pen. in riferimento alla ritenuta inattendibilità della personaoffesa.Si deduce che la Corte d appello ha illogicamente ritenuto inattendibile il narrato dellapersona offesa perché ha proceduto ad una valutazione parcellizzata delle dichiarazionidella stessa ed è incorsa in plurimi travisamenti degli atti processuali. Si evidenziasegnatamente che a al folio 5 della sentenza impugnata si legge che la persona offesaavrebbe introdotto solo in sede di incidente probatorio alcuni elementi del narrato quali laposizione del fratello dell imputato indicato come seduto all altra estremità del divano e lapresenza di una coperta quando invece li aveva già ben evidenziati nel corso della suaescussione a s.i.t. ad opera della p.g. b al folio 6 poi si rappresenta che la minore nonavrebbe argomentato l affermazione secondo cui il fratello dello zio non si sarebbe resoconto dell accaduto dato smentito da una corretta lettura delle s.i.t. c sempre al folio 6 laCorte d appello rileva che il dato della distanza di circa tre metri tra * * el imputato e la persona offesa sarebbe stato introdotto dalla vittima solo in sede di incidenteprobatorio quando invece lo stesso era già stato rappresentato nella relazione disopralluogo depositata dalla difesa dell imputato e non è stato mai specificamentequantificato in termini numerici dalla ragazza d al folio 7 la Corte dà conto delle risultanzedella consulenza psicologica effettuata nei riguardi della vittima asserendo che questaavrebbe “soltanto riscontrato la capacità a testimoniare della persona offesa” sebbenel esperta abbia precisato che il racconto di quest ultima non poteva essere “frutto di fantasiasuggestione o immaturità psichica”. Si osserva in conclusione che siccome gli indicatitravisamenti hanno condotto ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa unadiversa e corretta lettura degli atti avrebbe portato la Corte d appello ad una differentedecisione.Si rappresenta infine che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risultaillogica anche nella parte in cui ritiene che l imputato per realizzare le condotte contestagliavrebbe dovuto necessariamente ruotare il braccio e spostare la coperta senza considerareche invece il contatto ravvicinato tra l uomo e la ragazza evitava la necessità di talimovimenti preliminari o comunque di tenere comportamenti “anomali” percepibili dalle altrepersone presenti.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all art. 546 cod.proc. pen. a norma dell art.606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. avuto riguardo all omessapronuncia di inattendibilità delle dichiarazioni rese da * * e * *Si deduce che con il secondo motivo d appello la difesa dell attuale ricorrente avevarimesso ai giudici anche la questione della violazione dell art. 391 ter cod. proc. pen. inrelazione alle modalità di escussione dei testi * * e * * ma chesu tale punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. Si segnala che la difesa avevaevidenziato come le dichiarazioni rese fossero il frutto della lettura di un attoprecedentemente disposto a fronte del tono tenuto dai dichiaranti nelle risposte privo dispontaneità e della presenza di rumori attribuibili al cambio delle pagine del presunto testoche stavano leggendo. Si osserva che la non corretta modalità di assunzione delleinformazioni nel corso delle indagini difensive siccome espressamente segnalata avrebbedovuto essere verificata dalla Corte d appello non potendosi separare la valutazione delledichiarazioni da quella relativa alla correttezza delle modalità con le quali le medesimedichiarazioni sono state rese.3. * presentato memoria sia l imputato sia la parte civile ricorrente.3.1. * memoria presentata nell interesse dell imputato dall * * * sicontesta l ammissibilità o comunque la fondatezza delle censure formulate nel ricorso dellaparte civile.In particolare si afferma che a le censure formulate nel primo motivo sono prive dispecificità perché non evidenziano l effettiva incidenza delle dichiarazioni di cui si assumel inutilizzabilità sulla decisione impugnata e sono inoltre precluse perché l ipotetica nullitàper l omesso avviso della facoltà di astensione ex art. 199 cod. proc. pen. sarebbe relativa equindi sanata dall accettazione del rito abbreviato b le censure esposte nel secondo motivotendono a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio ampiamente e concordementeesaminato dalle due sentenze di merito.3.2. * memoria presentata nell interesse della parte civile ricorrente dall * ** si insiste per l accoglimento del ricorso.In particolare si evidenzia che a le dichiarazioni delle persone informate sui fatti* * e * * sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatoreprivato soggetto non legittimato b l inutilizzabilità di dette dichiarazioni è decisiva ai finidella decisione perché il contenuto di esse è stato posto a fondamento del giudizio diinattendibilità del racconto della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le censure esposte nel primo motivo nella parte in cuideducono l inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ** e * * perché raccolte da un investigatore privato stante la decisivitàdella questione nell economia della decisione impugnata con conseguente assorbimentodelle ulteriori doglianze.2. Occorre premettere che la questione concernente l utilizzabilità delle dichiarazionirese dalle persone informate sui fatti * * e * * è decisivanell economia della decisione impugnata.La sentenza impugnata in particolare evidenzia che la persona offesa ha dichiaratoche la condotta di violenza sessuale si era verificata sul divano dove ella si trovava primache vi si sedesse anche il fratello dell imputato e che l imputato suo zio per compiere gli attiilleciti aveva approfittato di una coperta utilizzata da tutte e tre le persone in quel momentopresenti sul divano. * poi queste dichiarazioni non attendibili in particolare perché asia * * sia * * ossia il fratello e la moglie dell imputato hannoescluso che l imputato e la vittima si fossero coperti con il plaid b * * hadetto di essere stato seduto sul divano già da prima che arrivasse la persona offesa.* quindi immediatamente rilevabile che il giudizio di inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa in ordine alla violenza sessuale si fonda primariamente sulcontrasto tra quanto raccontato dalla ragazza e quanto riferito dalle altre persone presenti almomento e sul luogo del fatto.Di conseguenza il rilievo dell inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle personeinformate sui fatti * * e * * risulta avere una ricaduta dirimentesul giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituenti l unica provadiretta a carico dell imputato.3. * posto le dichiarazioni delle persone informate sui fatti * * e* * sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatore privato ossia da unsoggetto non abilitato dalla legge a chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili«informazioni da documentare» bensì legittimato esclusivamente a procedere ad un«colloquio non documentato».Invero l art. 391 bis cod. proc. pen. nel fissare una precisa disciplina dell attività diinvestigazione difensiva dispone innanzitutto che gli investigatori privati possano acquisirenotizie da persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini soltanto «attraverso uncolloquio non documentato» comma 1 e riserva esclusivamente al difensore o al suosostituto la facoltà di «chiedere alle persone di cui al comma 1 ossia alle persone in grado diriferire circostanze utili alle indagini una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazionida documentare secondo le modalità previste dall art. 391 ter» comma 2 . * poi alcomma 6 che « l e dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delledisposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate».Da quanto indicato discende che all investigatore privato è vietato in modo radicale diformare atti di indagine costituiti da dichiarazioni scritte o da informazioni da documentare inun atto scritto e che di conseguenza dichiarazioni scritte o informazioni documentate inSi può osservare che in termini omogenei a quanto appena affermato in questa sedela giurisprudenza proprio muovendo dal dettato dell art. 391 bis cod. proc. pen. ha ritenutoinutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte nell ambito di unprocedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale da praticanteavvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario così * 3 n.25431 del 16/09/2015 dep. 2016 F. * 267449 – 01 .La radicale inutilizzabilità dell atto formato dall investigatore privato siccomeproveniente da un soggetto mai legittimato a confezionarlo rende superfluo in questa sedel esame dei temi relativi ai limiti alla rilevabilità delle inutilizzabilità fissati dall art. 438comma 6 bis cod. proc. pen. con specifico riguardo all imputato e alla estensione delladisciplina derivante dalla disposizione appena citata anche alle altre parti del processo.Invero l art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. consente in ogni caso di rilevare leinutilizzabilità «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» ora l atto formato da unsoggetto cui tale facoltà sia sempre e in assoluto preclusa è da ritenere inutilizzabile acausa della violazione di un divieto probatorio.4. Va poi precisato per completezza che la questione della nullità delle dichiarazionidelle persone informate sui fatti * * e * * per il mancatoavvertimento della facoltà di astenersi dal deporre in quanto prossimi congiuntidell imputato deve ritenersi preclusa.Invero il mancato avvertimento ai prossimi congiunti della facoltà di astenersi daldeporre costituisce una nullità relativa. * infatti principio ampiamente consolidato ingiurisprudenza quello secondo cui l omissione dell avvertimento relativo alla facoltà per iprossimi congiunti dell imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa cheai sensi dell art. 182 comma 2 cod. proc. pen. deve essere eccepita dalla parte che viassiste prima del compimento dell esame testimoniale ovvero se ciò non è possibileimmediatamente dopo a pena di decadenza cfr. tra le tantissime * 1 n. 23719 del17/05/2024 A. * 286905 – 01 * 3 n. 21374 de 16/01/2018 S. * 273219 – 01 *5 n. 48693 del 19/09/2014 * * 261437 – 01 .* nella specie la parte civile ricorrente non ha documentato di aver propostotempestivamente l eccezione. Né della proposizione dell eccezione danno atto la sentenzaimpugnata o quella di primo grado.5. La rilevata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti* * e * * in quanto relativa ad elementi che nell economiadella decisione impugnata sono risultati decisivi ai fini del giudizio di inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa ossia della prova fondamentale per l accertamento deifatti di cui al capo di imputazione impone di annullare la sentenza impugnata per un nuovogiudizio.* poi l impugnazione da accogliere è stata proposta dalla parte civile e siriferisce esclusivamente agli effetti civili fermi restando gli effetti penali della conferma delladecisione di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa in primo grado la sentenzaimpugnata deve essere annullata esclusivamente agli effetti civili e quindi con rinvio algiudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell art. 622 cod. proc. pen.* gli esiti del presente giudizio deve rimettersi al Giudice del rinvio come appenadeterminato anche la decisione sulla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado dilegittimità.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8019/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 02/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 80/2026* * UP 16/01/2026* * Relatore * 33964/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dalla parte civile* * nata a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento nei confronti di* * * * nato a * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte d appello di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere * *letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalelette le conclusioni per la parte civile dell * * * che ha chiesto l accoglimentodel ricorso e la condanna dell imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spesesostenute dalle parti civili per il giudizio di legittimitàlette le conclusioni per l imputato dell * * * che ha chiesto dichiararsiinammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso della parte civile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 28 aprile 2025 la Corte d appello di Catanzaro haconfermato la sentenza del * del Tribunale di * * del 29 marzo 2022 cheall esito di giudizio abbreviato ha assolto * * * * dall accusa peril reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter cod. pen. perché il fatto non sussiste.Secondo la contestazione in data 24 novembre 2019 l imputato con violenza avrebbecostretto la minore * * a subire atti sessuali in particolare trovandosi con lastessa sul divano le avrebbe toccato l addome scendendo fino alla zona genitalebaciandola dietro l orecchio e sul collo.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d appello diCatanzaro indicata in epigrafe * * parte civile costituita con atto sottoscrittodall * * * articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 181 199comma 2 191 e 391 bis commi 2 e 6 cod. proc. pen. a norma dell art. 606 comma 1 lett.c cod. proc. pen. avuto riguardo alla ritenuta validità e utilizzabilità dei verbali di sommarieinformazioni rese in sede di indagini difensive da * * e * *Si premette che con il secondo motivo d appello la difesa aveva già sollevato il temarelativo all inutilizzabilità e alla nullità dei verbali sommarie informazioni rese in sede diindagini difensive da * * e * * evidenziandosi che tale attivitàera stata compiuta per un verso senza procedere all avvertimento della facoltà di astenersisiccome prossimi congiunti dell imputato rispettivamente fratello e moglie e sotto altroprofilo da soggetto non legittimato e segnatamente da un investigatore privato.Si deduce quanto al primo aspetto che i verbali in esame contengono solo il genericoavviso della facoltà di astenersi di cui all art. 391 bis comma 3 cod. proc. pen. ma nonanche lo specifico avvertimento circa la facoltà di astenersi in virtù del legame familiareesistente e che quindi si è verificata la violazione dell art. 199 comma 2 cod. proc. pen.con conseguente nullità dell atto.Si deduce quanto al secondo aspetto che le informazioni sono state raccolte everbalizzate da un investigatore privato e che però ai sensi dell art. 391 bis comma 1 cod.proc. pen. l investigatore privato può solo conferire con le persone in grado di riferirecircostanze utili ai fini dell attività investigativa ma non anche redigere documentazione ditali colloqui sicché di conseguenza quest ultima deve ritenersi inutilizzabile. Si rappresentache questa conclusione trova conferma nella disposizione di cui all art. 391 ter cod. proc.pen. la quale riserva esclusivamente al difensore o al suo sostituto il potere di chiedere allepersone informate sui fatti di rendere dichiarazioni scritte o di documentare le informazionida questi acquisite ed è stata affermata anche nella giurisprudenza di legittimità si cita *3 n. 25431 del 16/09/2015 .2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione a norma dell art. 606comma 1 lett. e cod. proc. pen. in riferimento alla ritenuta inattendibilità della personaoffesa.Si deduce che la Corte d appello ha illogicamente ritenuto inattendibile il narrato dellapersona offesa perché ha proceduto ad una valutazione parcellizzata delle dichiarazionidella stessa ed è incorsa in plurimi travisamenti degli atti processuali. Si evidenziasegnatamente che a al folio 5 della sentenza impugnata si legge che la persona offesaavrebbe introdotto solo in sede di incidente probatorio alcuni elementi del narrato quali laposizione del fratello dell imputato indicato come seduto all altra estremità del divano e lapresenza di una coperta quando invece li aveva già ben evidenziati nel corso della suaescussione a s.i.t. ad opera della p.g. b al folio 6 poi si rappresenta che la minore nonavrebbe argomentato l affermazione secondo cui il fratello dello zio non si sarebbe resoconto dell accaduto dato smentito da una corretta lettura delle s.i.t. c sempre al folio 6 laCorte d appello rileva che il dato della distanza di circa tre metri tra * * el imputato e la persona offesa sarebbe stato introdotto dalla vittima solo in sede di incidenteprobatorio quando invece lo stesso era già stato rappresentato nella relazione disopralluogo depositata dalla difesa dell imputato e non è stato mai specificamentequantificato in termini numerici dalla ragazza d al folio 7 la Corte dà conto delle risultanzedella consulenza psicologica effettuata nei riguardi della vittima asserendo che questaavrebbe “soltanto riscontrato la capacità a testimoniare della persona offesa” sebbenel esperta abbia precisato che il racconto di quest ultima non poteva essere “frutto di fantasiasuggestione o immaturità psichica”. Si osserva in conclusione che siccome gli indicatitravisamenti hanno condotto ad un giudizio di inattendibilità della persona offesa unadiversa e corretta lettura degli atti avrebbe portato la Corte d appello ad una differentedecisione.Si rappresenta infine che la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risultaillogica anche nella parte in cui ritiene che l imputato per realizzare le condotte contestagliavrebbe dovuto necessariamente ruotare il braccio e spostare la coperta senza considerareche invece il contatto ravvicinato tra l uomo e la ragazza evitava la necessità di talimovimenti preliminari o comunque di tenere comportamenti “anomali” percepibili dalle altrepersone presenti.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento all art. 546 cod.proc. pen. a norma dell art.606 comma 1 lett. c cod. proc. pen. avuto riguardo all omessapronuncia di inattendibilità delle dichiarazioni rese da * * e * *Si deduce che con il secondo motivo d appello la difesa dell attuale ricorrente avevarimesso ai giudici anche la questione della violazione dell art. 391 ter cod. proc. pen. inrelazione alle modalità di escussione dei testi * * e * * ma chesu tale punto la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. Si segnala che la difesa avevaevidenziato come le dichiarazioni rese fossero il frutto della lettura di un attoprecedentemente disposto a fronte del tono tenuto dai dichiaranti nelle risposte privo dispontaneità e della presenza di rumori attribuibili al cambio delle pagine del presunto testoche stavano leggendo. Si osserva che la non corretta modalità di assunzione delleinformazioni nel corso delle indagini difensive siccome espressamente segnalata avrebbedovuto essere verificata dalla Corte d appello non potendosi separare la valutazione delledichiarazioni da quella relativa alla correttezza delle modalità con le quali le medesimedichiarazioni sono state rese.3. * presentato memoria sia l imputato sia la parte civile ricorrente.3.1. * memoria presentata nell interesse dell imputato dall * * * sicontesta l ammissibilità o comunque la fondatezza delle censure formulate nel ricorso dellaparte civile.In particolare si afferma che a le censure formulate nel primo motivo sono prive dispecificità perché non evidenziano l effettiva incidenza delle dichiarazioni di cui si assumel inutilizzabilità sulla decisione impugnata e sono inoltre precluse perché l ipotetica nullitàper l omesso avviso della facoltà di astensione ex art. 199 cod. proc. pen. sarebbe relativa equindi sanata dall accettazione del rito abbreviato b le censure esposte nel secondo motivotendono a chiedere una rivalutazione del materiale istruttorio ampiamente e concordementeesaminato dalle due sentenze di merito.3.2. * memoria presentata nell interesse della parte civile ricorrente dall * ** si insiste per l accoglimento del ricorso.In particolare si evidenzia che a le dichiarazioni delle persone informate sui fatti* * e * * sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatoreprivato soggetto non legittimato b l inutilizzabilità di dette dichiarazioni è decisiva ai finidella decisione perché il contenuto di esse è stato posto a fondamento del giudizio diinattendibilità del racconto della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le censure esposte nel primo motivo nella parte in cuideducono l inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti ** e * * perché raccolte da un investigatore privato stante la decisivitàdella questione nell economia della decisione impugnata con conseguente assorbimentodelle ulteriori doglianze.2. Occorre premettere che la questione concernente l utilizzabilità delle dichiarazionirese dalle persone informate sui fatti * * e * * è decisivanell economia della decisione impugnata.La sentenza impugnata in particolare evidenzia che la persona offesa ha dichiaratoche la condotta di violenza sessuale si era verificata sul divano dove ella si trovava primache vi si sedesse anche il fratello dell imputato e che l imputato suo zio per compiere gli attiilleciti aveva approfittato di una coperta utilizzata da tutte e tre le persone in quel momentopresenti sul divano. * poi queste dichiarazioni non attendibili in particolare perché asia * * sia * * ossia il fratello e la moglie dell imputato hannoescluso che l imputato e la vittima si fossero coperti con il plaid b * * hadetto di essere stato seduto sul divano già da prima che arrivasse la persona offesa.* quindi immediatamente rilevabile che il giudizio di inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa in ordine alla violenza sessuale si fonda primariamente sulcontrasto tra quanto raccontato dalla ragazza e quanto riferito dalle altre persone presenti almomento e sul luogo del fatto.Di conseguenza il rilievo dell inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle personeinformate sui fatti * * e * * risulta avere una ricaduta dirimentesul giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituenti l unica provadiretta a carico dell imputato.3. * posto le dichiarazioni delle persone informate sui fatti * * e* * sono inutilizzabili perché raccolte da un investigatore privato ossia da unsoggetto non abilitato dalla legge a chiedere alle persone in grado di riferire circostanze utili«informazioni da documentare» bensì legittimato esclusivamente a procedere ad un«colloquio non documentato».Invero l art. 391 bis cod. proc. pen. nel fissare una precisa disciplina dell attività diinvestigazione difensiva dispone innanzitutto che gli investigatori privati possano acquisirenotizie da persone in grado di riferire circostanze utili alle indagini soltanto «attraverso uncolloquio non documentato» comma 1 e riserva esclusivamente al difensore o al suosostituto la facoltà di «chiedere alle persone di cui al comma 1 ossia alle persone in grado diriferire circostanze utili alle indagini una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazionida documentare secondo le modalità previste dall art. 391 ter» comma 2 . * poi alcomma 6 che « l e dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delledisposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate».Da quanto indicato discende che all investigatore privato è vietato in modo radicale diformare atti di indagine costituiti da dichiarazioni scritte o da informazioni da documentare inun atto scritto e che di conseguenza dichiarazioni scritte o informazioni documentate inSi può osservare che in termini omogenei a quanto appena affermato in questa sedela giurisprudenza proprio muovendo dal dettato dell art. 391 bis cod. proc. pen. ha ritenutoinutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte nell ambito di unprocedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale da praticanteavvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario così * 3 n.25431 del 16/09/2015 dep. 2016 F. * 267449 – 01 .La radicale inutilizzabilità dell atto formato dall investigatore privato siccomeproveniente da un soggetto mai legittimato a confezionarlo rende superfluo in questa sedel esame dei temi relativi ai limiti alla rilevabilità delle inutilizzabilità fissati dall art. 438comma 6 bis cod. proc. pen. con specifico riguardo all imputato e alla estensione delladisciplina derivante dalla disposizione appena citata anche alle altre parti del processo.Invero l art. 438 comma 6 bis cod. proc. pen. consente in ogni caso di rilevare leinutilizzabilità «derivanti dalla violazione di un divieto probatorio» ora l atto formato da unsoggetto cui tale facoltà sia sempre e in assoluto preclusa è da ritenere inutilizzabile acausa della violazione di un divieto probatorio.4. Va poi precisato per completezza che la questione della nullità delle dichiarazionidelle persone informate sui fatti * * e * * per il mancatoavvertimento della facoltà di astenersi dal deporre in quanto prossimi congiuntidell imputato deve ritenersi preclusa.Invero il mancato avvertimento ai prossimi congiunti della facoltà di astenersi daldeporre costituisce una nullità relativa. * infatti principio ampiamente consolidato ingiurisprudenza quello secondo cui l omissione dell avvertimento relativo alla facoltà per iprossimi congiunti dell imputato di astenersi dal deporre determina una nullità relativa cheai sensi dell art. 182 comma 2 cod. proc. pen. deve essere eccepita dalla parte che viassiste prima del compimento dell esame testimoniale ovvero se ciò non è possibileimmediatamente dopo a pena di decadenza cfr. tra le tantissime * 1 n. 23719 del17/05/2024 A. * 286905 – 01 * 3 n. 21374 de 16/01/2018 S. * 273219 – 01 *5 n. 48693 del 19/09/2014 * * 261437 – 01 .* nella specie la parte civile ricorrente non ha documentato di aver propostotempestivamente l eccezione. Né della proposizione dell eccezione danno atto la sentenzaimpugnata o quella di primo grado.5. La rilevata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti* * e * * in quanto relativa ad elementi che nell economiadella decisione impugnata sono risultati decisivi ai fini del giudizio di inattendibilità delledichiarazioni della persona offesa ossia della prova fondamentale per l accertamento deifatti di cui al capo di imputazione impone di annullare la sentenza impugnata per un nuovogiudizio.* poi l impugnazione da accogliere è stata proposta dalla parte civile e siriferisce esclusivamente agli effetti civili fermi restando gli effetti penali della conferma delladecisione di assoluzione perché il fatto non sussiste emessa in primo grado la sentenzaimpugnata deve essere annullata esclusivamente agli effetti civili e quindi con rinvio algiudice civile competente per valore in grado di appello a norma dell art. 622 cod. proc. pen.* gli esiti del presente giudizio deve rimettersi al Giudice del rinvio come appenadeterminato anche la decisione sulla liquidazione delle spese tra le parti per questo grado dilegittimità. *Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimitaCosì è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovogiudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche laliquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimitaCosì è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 08019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris