CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03041/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5736/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se medesima ex art.86 c.p.c., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18 (presso [OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 1613/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposero il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] (l’opposta aveva chiesto la consegna di una universalità di beni mobili, costituita da un compendio di libri antichi e di altri documenti, o, in alternativa l’ingiunzione per l’importo di € 168.000,00); -la Krauss in sede monitoria aveva esposto di avere acquistato il compendio in parola, costituente parte della biblioteca storica di proprietà della famiglia Tadini-Buoninsegni, e di non essere riuscita ad averne la disponibilità nonostante i solleciti fatti pervenire alla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA]; - gli opponenti eccepirono il difetto di legittimazione attiva dell’opposta; -il Tribunale di Bergamo, dichiarata la carenza di legittimazione attiva della Krauss, revocò il decreto ingiuntivo opposto; - la Corte d’appello di Brescia rigettò l’impugn azione proposta da [OSCURATO:PERSONA], disattendendo i motivi con i quali l’appellante aveva dedotto: a) nullità della procura alla lite rilasciata dagli opponenti in calce ai decreti ingiuntivi notificati; b) l’esistenza di conflitto d’interessi fra gli opposti, entrambi difesi dal medesimo avvocato; c) di essere l’effettiva acquirente del compendio, nel mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva agito solo in veste di suo mandatario. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di tre motivi e l’intimata resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 83, 115 e 125 cod. proc. civ. e 111 Cost., assumendo la nullità della procura alle liti rilasciata dai due opponenti in calce al decreto ingiuntivo notificato. 2. 1. Il motivo è infondato. La questione risulta essere stata affrontata e risolta da questa Corte in più occasioni affermando il condiviso principio di diritto secondo il quale è valida la procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se priva di data certa, quando sia depositata all'atto della sua costituzione in giudizio, così da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento, come prescritto dall'art. 125, comma 2, c.p.c. (Sez. 2, n. 28106, 05/11/2018, Rv. 651179; conf., ex multis, Cass. Nn. 4421/2014, 9921/2011, 12528/2010). L’avere la Corte locale deciso in conformità al principio di diritto sopra riportato rende, a prescindere da ogni altra considerazione, ovviamente, irrilevante l’addebitato difetto motivazionale. Quanto alla addotta intempestività del rilascio, sul quale la ricorrente insiste anche in memoria, deve osservarsi che trattasi di mero asserto in questa sede non verificabile, qualità, questa, già stigmatizzata dalla sentenza impugnata (pag. 5). 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 83 e 115 cod. proc. civ. e 111 Cost.La ricorrente addebita alla sentenza d’appello di non avere preso in rassegna le emergenze di causa (documenti e fatti non contestati) e, per contro, di aver fondato il proprio giudizio sulla base di fatti inimmaginabili, inesistenti e comunque inespressi . In particolare, sostiene che la sentenza non abbia motivato a riguardo del motivo d’appello con il quale si era denunciato il conflitto d’interesse, affermando che, per contro, le parti intimate avevano posizione processuale non assimilabile (secondo l’assunto impugnatorio solo il Crimi avrebbe trattato e concluso l’affare). 3. 1. Il motivo non supera il vaglio d’ammissibilità per il concorrere di una pluralità di ragioni. La sentenza ha escluso la sussistenza del denunciato conflitto, rilevando l’omogeneità delle posizioni degli appellati, l’uguaglianza delle domande svolte dall’appellante nei loro confronti, vista altresì l’unicità delle difese assunte dagli appellati . Or non è dubbio che gli odierni resistenti siano accomunati dallo scopo di vedere disattesa la pretesa della ricorrente. La prospettazione di un conflitto d’interesse in atto appare del tutto apodittico e congetturale, nonché sorretto da una rappresentazione della realtà estranea alla narrazione di cui in sentenza, perciò solo inquesta sede non scrutinabile. L’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037). E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Rv. 659037). Quanto alla dedotta violazione dell’art. 111 Cost. va osservato che la denunzia di violazione di norme costituzionali è inammissibile, stante che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Sez. 5, n. 15879, 15/6/2018, Rv. 649017; S.U., n. 25573/2020; Cass.n. 3709/2014); 4. Con nil terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1703, 1705 e 1719 cod. civ., 101, 112, 115 e 125 cod. proc. civ., 111 Cost.[OSCURATO:PERSONA], anche in questo caso addebita alla decisione di avere omesso di prendere in esame i fatti rilevanti di causa, nel giungere ad escludere che [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale mandatario senza rappresentanza della medesima. La Corte di Brescia ha negato una tale ipotesi evidenziando che dall’esame degli atti di causa non è possibile rinvenire alcun documento o altro elemento utile che possa attestare l’effettiva esistenza di un rapporto di mandato senza rappresentanza, conclusosi anteriormente all’acquisto dei compendi antichi, tra l’appellante – in veste di mandante - e il [OSCURATO:PERSONA] - quale mandatario. All’opposto i documenti depositati in atti, quali le fatture di vendita e registrazione sui libri contabili di [OSCURATO:PERSONA] o la corrispondenza intercorsa via fax tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Crini, indicano quale reale e unico acquirente proprio il [OSCURATO:PERSONA] , la circostanza che il pagamento sia stato effettuato dalla Krauss fa assumere a costei il ruolo di mero “solvens” e, per contro, la prova che il [OSCURATO:PERSONA] ha sempre agito in qualità di mandatario senza rappresentanza spettava all’appellante, ma la stessa -come rilevato anche dal Tribunale di Bergamo- non è stata in grado di offrire alcun elemento o riferire altra circostanza utile che potesse attestare l’effettiva esistenza di un mandato ad agire . La ricorrente, al fine di scardinare l’esposto costrutto motivazionale, conforme, peraltro, alla decisione di primo grado (art. 348ter, u.c.) evoca, ben largamente, le difese spese nel corso dei due giudizi di merito, lamentando che la decisione non aveva considerato che del mandato senza rappresentanza non può esservi, per forza di cose, prova documentale, nel mentre avrebbe dovuto considerarsi decisiva la circostanza che il pagamento venne effettuato dalla esponente e che sarebbe occorso dare un senso al predetto pagamento. Impegna le venticinque pagine dedicate al motivo per contestare le conclusioni cui erano giunti il Tribunale e la Corte d’appello, nella sostanza invocando un integrale e improprio riesame di merito, senza, peraltro, addebitare alla sentenza apparenza motivazionale per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Deve escludersi, in radice, che la sentenza abbia violato la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, essendo esattamente quello deciso il tema che le era stato posto. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 111 Cost., non possono che richiamarsi le osservazioni più sopra esposte. Infine, deve soggiungersi che è del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 5. Con il quarto motivo, denunciante violazione degli artt. 1173 e 2697 cod. civ., la ricorrente si duole del fatto che la sentenza d’appello, confermato il difetto di legittimazione attiva, abbia reputato assorbite le altre domande proposte dalla stessa e, in particolare il 4° motivo d’appello, con il quale la medesima aveva prospettato la infondatezza dell’opposizione all’azione di adempimento contrattuale esperito dall’appellante . Il motivo è chiaramente inammissibile: affermato il difetto di legittimazioneattiva è conseguenza obbligata il difetto d’interesse a coltivare un tale motivo, che, pertanto, non poteva che dirsi assorbito. 6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per