CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02714/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34028/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]- RALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA n.1258/2018 depositata i l 18/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il presente giudizio trae origine da un avviso di accertamento emesso in relazione all’anno d’imposta 2008, a seguito di un questionario inviato a [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione s.r.l. (hinc: la contribuente o la società contribuente), in esito al quale l’amministrazione finanziaria conte- stava che l’ammontare dei finanziamenti dei soci (pari a complessivi Euro 142.000, corrispondente alla differenza tra saldo iniziale e finale del conto «Soci c/anticipazioni») fosse da attribuire a ricavi non contabilizzati. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia ( hinc: CTR) , con la sentenza n. 1258/2018 depositata in data 18/04/2018,ha accolto gli appelli proposti sia dall’Agenzia delle Entrate che dal contribuente contro la sen- tenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 3141/2014, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente. In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure, pur riconoscendo che la voce «soci conto finanziamento» occultasse ricavi in nero, aveva, tuttavia, riconosciuto che le somme versate dai soci fossero giustificabili nei limiti di Euro 22.000, con la conseguente riduzione dell’imponibile da Euro 142.000 a Euro 120.000. Ai fini delle im- poste dirette aveva, poi,confermato lo scorporo dei c osti nella misura de- terminata dall’ufficio, pari al 60,11%. 2.1. Diversamente, (ai fini del presente giudizio di legittimità è suffi- ciente evidenziare che) il giudice di seconde cure, ha ritenuto, con riferi- mento all’appello proposto dalla contribuente, che non fosse corretta l’esclusione dal calcolo delle anticipazioni astrattamente riconducibili agli aiuti finanziari personali dei soci del versamento di Euro 10.000 che risul- tava effettuato contestualmente, con la conseguenza che la base imponibile –ridotta dai giudici di prime cure da Euro 142.000 a euro 120.000 – doveva essere ridotta ulteriormente a Euro 110.000. 2.2. Con riferimento ai costi correlati ai ricavi omessi, la CTR ha evi- denziato che la percentuale, forfettariamente indicata dall’amministrazione finanziaria nella misura del 60,11%, non considerasse gli ulteriori costi di esercizio dell’impresa, la cui l’incidenza è stata, quindi, rideterminata nella misura dell’80%. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con quattromotivi. 4. La società contribuente non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,l’omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 1.1. Con tale motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sul motivo di appello incidentale proposto dall’uffi- cio concernente la riduzione dell’imponibile accertato da Euro 142.000 a Euro 120.000. Richiama a tal fine quanto statuito nella sentenza di primo grado e nell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate (pag. 7 del ricorso in cassazione). L’esame di tale motivo è stato, tuttavia, omesso dalla CTR. 2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la nullità della sentenza per omessa motivazione, la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 26 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. Con tale motivo la ricorrente –riportandosi a quanto già evidenziato nell’illustrazione del primo motivo di ricorso –evidenzia che, per l’ipotesi in cui si ritenesse che la CTR non sia incorsa in un vizio di omessa pronuncia, si dovrebbe, comunque, concludere nel sensochenella sentenza impugnata sia riscontrabile, comunque, il vizio di omessa motivazione, considerato che l’Agenzia delle Entrate aveva contestato- con riferimento ai presunti finan- ziamenti dei soci- la mancanza di una preventiva del ibera assembleare, di un atto scritto e/o di corrispondenza idonea a regolare il finanziamento, la specificità di quest’ultimo, la mancata restituzione delle somme contabiliz- zate, l’erogazione con modalità non tracciabili, la mancata esibizione di do- cumentazione attestante la disponibilità dellesomme sui conti correnti dei soci e i relativi prelievi (riportando a pag. 9 ss. del ricorso in cassazione quanto evidenziato nell’appello incidentale). 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati in- sieme, in quanto connessi. Nel caso di specie l’incipit della motivazione è che entrambi gli appelli proposti siano fondati (comprendendo, quindi, anche quello incidentale pro- posto dall’Agenzia delle Entrate). Allo stesso modo anche il dispositivo fa riferimento all’accoglimento parziale degli appelli. Nondimeno, la sentenza impugnata non fa alcun riferimento, nella motivazione, alle censure svolte dall’Agenzia delle Entrate relative alla riduzione della base imponibile da Euro 142.000 a Euro 120.000, rendendo entrambe le affermazioni appena riportate dei meri simulacri di decisione, forieri di una totale incertezza in ordine all’effettivo contenuto del decisum. È pertantoriscontrabile, nel caso di specie, un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, sia per l’assenza della benché minima disamina dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, sia per la contraddizione tra l’accoglimento dell’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate e l’affermazione secondo cui: «la maggiore base imponibile deri- vante ai ricavi non contabilizzati, determinata dalla Commissione di primo grado nella misura di euro 120.000,00, conseguentemente, va ulterior- mente ridotta ad euro 110.000»(Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Il giudice del rinvio dovrà, quindi, eseguire un nuovo esame della censura prospettata dall’Agenzia delle Entrate con il motivo di appello incidentale incentrato sulla riduzione della base imponibile operata dal giudice di prime cure e non condivisa dall’amministrazione finanziaria. Deve, quindi, ritenersi fondato il secondo motivodi ricorso, con il con- seguente assorbimento del primo motivo. 4. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 4.1. Con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo di appello proposto dalla contribuente con riferimento alla mancata considerazione del versamento di Euro 10.000, senza indagare se la società ne avesse provato l’effettività, adducendo come elemento di valutazione la mera contestualità con l’inseri- mento nel conto anticipazioni. Ad avviso di parte ricorrente non era, infatti, legittimo giustificare fatti e circostanze finanziarie accadute nel 2008 con presunte disponibilità economiche conseguite nel 1991 oppure con elargi- zioni la cui disponibilità non risultava dimostrata sotto l’aspetto documen- tale. Tale vizio – secondo quanto riportato a pag. 12 del ricorso in cassa- zione –era già stato evidenziato dalla ricorrente in sede di appello inciden- tale. 4.2. Il motivo di ricorso è infondato, in quanto la CTR ha espressamente affermato che il versamento di Euro 10.000 risulta contestualmente effet- tuato. Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «… nel merito, appare condivisibile il rilievo della contribuente secondo il quale la Commissione di prime cure ha immotivatamente escluso dal calcolo delle anticipazioni “astrattamente rivenibili [rinvenibili] da aiuti finanziari personali dei soci” l’ulteriore veramento di euro 10.0000,00 che, pure, risulta effettuato con- testualmente …». 5. Con il quarto motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 4, t.u.i.r., dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 5.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha riconosciuto i costi extracontabili nella misura pari all’80%. La CTR non avrebbe, infatti, applicato correttamente le disposizioni normative sul riconoscimento di costi extracontabili, in caso di accertamento di maggiori ricavi, avendo incluso, erroneamente, i costi già dedotti nella propria dichia- razione. Il riconoscimento dei costi extracontabili deve, infatti, tener conto solo delle materie prime, degli imballaggi e dei costi strettamente connessi ai maggiori ricavi, escludendo i costi d’esercizio già scomputati per intero e che non possono essere oggetto di maggiorazione. 5.2. Trattandosi di accertamento analitico-induttivo, infatti, la società avrebbe dovuto provare che quei costi presentavano i requisiti di certezza e precisione, in relazione a quanto prescritto dall’art. 109, comma 4, t.u.i.r. 5.3. Il motivo di ricorso è fondato: secondo l’art. 109, comma 4, t.u.i.r. le spese e gli oneri specificamenteafferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.Nel caso di specie la CTR ha ritenuto non corretto il calcolo dei costi fatto dall’Agenzia delle Entrate per aver tenuto conto dei costi per materie prime e merci e non dei costi di esercizio, senza verificare se gli stessi fossero già stati considerati tra i costi già dedotti dalla società contribuente. In tal modo è stato dato rilievo a costi (ulteriori) che non presentavano il requisito della precisione, non risultando verificato se la società ne avesse provato i requisiti di certezza e precisione in relazione ai costi che erano già stati dedotti, con la conseguente violazione sia dell’art.2697 cod. civ. che dell’art. 109, comma 4, t.u.i.r. Anche sotto tale profilo il giudice del rinvio dovrà eseguire una nuova verifica. 6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato devono essere accolti il secondo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui alla presente motivazione , mentre deve essere dichiarato assorbito il primomotivo e rigettato il terzo . 7. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglieil secondo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motiva- zione,dichiara assorbito il primo motivo e rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cor