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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 giugno 2020

Cassazione n. 00923/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 3129-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; h. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 331/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 21/1/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale il giudice di pace di Matera aveva rigettato l'opposizione che lo stesso aveva proposto avverso l'ordinanza ingiunzione emessa ai suoi danni dal prefetto di Materia in data 24/10/2019.Il Comune di Ferrandina ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, non è, infatti, impugnabile con il ricorso per cassazione ma solo con l'appello (com. disp. degli artt. 6 e 7, in relazione all'art. 2, comma 1, del d.

Igs. n. 150 del 2011) il quale, peraltro, per le cause di valore non superiore ad C. 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 30, c.p.c., poiché non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. (artt. 6, comma 12, in fine, e 7, comma 10, in fine, d.lgs. n. 150 del 2011) e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (Cass. n. 26613 del 2018).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 3129 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile - 2, il 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 3129-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; h. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 331/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 21/1/2021, ha chiesto la cassazione della sentenza con la quale il giudice di pace di Matera aveva rigettato l'opposizione che lo stesso aveva proposto avverso l'ordinanza ingiunzione emessa ai suoi danni dal prefetto di Materia in data 24/10/2019.Il Comune di Ferrandina ha resistito con controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, non è, infatti, impugnabile con il ricorso per cassazione ma solo con l'appello (com. disp. degli artt. 6 e 7, in relazione all'art. 2, comma 1, del d. Igs. n. 150 del 2011) il quale, peraltro, per le cause di valore non superiore ad C. 1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 30, c.p.c., poiché non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. (artt. 6, comma 12, in fine, e 7, comma 10, in fine, d.lgs. n. 150 del 2011) e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (Cass. n. 26613 del 2018). 2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 3. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 3129 - Sez. 2-6 - CC del 18 novembre 2021 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, nella Camera di Consiglio della Sesta Seconda Civile - 2, il 18 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] n
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