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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 00856/2026

Testo disponibile della fonte

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13414/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Brescia, alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 1, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] L a G ioia ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , B artolomeo R ampinelli Rota ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e G iampiero R ampinelli R ota ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 80, presso lo studio degli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA , n. cron. 1188/2024,depositata il 20/12/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

In proposito, deve osservarsi che: i) il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. reca le seguenti conclusioni: « Accogliere il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui l’odierna controricorrente integralmente aderisce; per l’effetto, cassare la sentenza n. 1188/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in punto di spese»; ii) giusta la qui condivisa giurisprudenza di legittimità, il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso (ex art. 370, comma 1, c.p.c.) ma anzi – come nella specie – ad aderire a taluna delle sue censure, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr., ex aliis , Cass. n. 6154 del 2024; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 26505 del 2009);iii) ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c. è possibile pronunciare la condanna solidale al pagamento delle spese processuali di tutte o alcune delle parti soccombenti “quando hanno interesse comune”.

Nella specie, dunque, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qui chiaramente accomunate dal medesimo interesse, vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dall’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione ai suoi difensori,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che se ne sono dichiarati anticipatari exart. 93 c.p.c., P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al pagamento, in favore d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 1.250 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione ai suoi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che se ne sono dichiarati anticipatari exart. 93 c.p.c.

Roma,14 gennaio 2026.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13414/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in Brescia, alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 1, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] L a G ioia ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , B artolomeo R ampinelli Rota ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e G iampiero R ampinelli R ota ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ( società incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in Roma, alla Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 80, presso lo studio degli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA , n. cron. 1188/2024,depositata il 20/12/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. In proposito, deve osservarsi che: i) il controricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. reca le seguenti conclusioni: « Accogliere il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui l’odierna controricorrente integralmente aderisce; per l’effetto, cassare la sentenza n. 1188/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, con ogni conseguente statuizione di legge, anche in punto di spese»; ii) giusta la qui condivisa giurisprudenza di legittimità, il controricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso (ex art. 370, comma 1, c.p.c.) ma anzi – come nella specie – ad aderire a taluna delle sue censure, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo (cfr., ex aliis , Cass. n. 6154 del 2024; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 26505 del 2009);iii) ai sensi dell’art. 97, comma 1, secondo periodo, c.p.c. è possibile pronunciare la condanna solidale al pagamento delle spese processuali di tutte o alcune delle parti soccombenti “quando hanno interesse comune”. Nella specie, dunque, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qui chiaramente accomunate dal medesimo interesse, vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dall’altro controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione ai suoi difensori,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che se ne sono dichiarati anticipatari exart. 93 c.p.c., P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, al pagamento, in favore d el controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain € 1.250 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, con attribuzione ai suoi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che se ne sono dichiarati anticipatari exart. 93 c.p.c. Roma,14 gennaio 2026. Il Consigliere