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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 13507/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7261-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei ParinII 63, prpggn [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] niligeropp LUCCHESI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] FERRARI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] AFELTRA, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] LAMPASI; - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 725/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rAl icA

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 725/19, del 18 febbraio 2019, della Corte di Appello di Milano, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 779/17, del 17 maggio 2017, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha accolto solo in parte l'opposi-z_ione al precetto, proposta dalla Crotti, dichiarandone, quindi, la legittimità limitatamente alla somma di C 44.117,61.

2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce che l'Artusa, sul presupposto di essere titolare del diritto alla restituzione del doppio di una caparra confirmatoria versata alla promittente weanelii-rir•en V cnr•ieni-1 Milmnrn I I114191 1.r .I. (poi fallita), in si rnin innci all'acquisto di un immobile facente parte di un compendio aziendale oggetto, a propria volta, di cessione di ramo di azienda, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esperiva azione revocatoria per conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione.

La sua domanda ex art. 2901 cod. civ. - trascritta nei registri immobiliari - investiva anche un alloggio e un box, facenti parte dello stesso compendio, alienati alla Crotti da [OSCURATO:PERSONA], con atto successivo all'avvenuta trascrizione della domanda revocatoria.

Accolta dal Tribunale di Milano l'esperita "actio pauliana", l'Artusa, sulla base della stessa (e dell'estratto dello stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], attestante la sua ammissione al passivo), notificava atto di precetto, con cui intimava al [OSCURATO:PERSONA] e alla (-rotti il pagaimento c.ii C 61.79,4,00.Proposta opposizione a precetto dalla Crotti, sul presupposto della improcedibilità della esecuzione minacciata nei suoi confronti, in quanto fondata su titoli inidonei a legittimarla, inopponibili nei suoi confronti e/o inesistenti, l'adito Tribunale bustocco l'accoglieva.

Esperito gravame dall'Artusa, il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva la legittimità del precetto solo in relazione alla sentenza resa all'esito del giudizio ex art. 2901 cod. civ., ritenuta "opponibile alla Crotti".

Veniva, infatti, riconosciuto - ai sensi dell'art. 602 cod. proc. civ. e agli Met+ 'ani 4..41 Lk.• lAtirriel C _ %.1 1 I II I I a 2902 cod. chi.

LI LtJ i ti all'appellante, nei limiti del credito vantato verso la società [OSCURATO:SOCIETA] e a mente dell'art. 603 cod. proc. civ., per la notifica del precetto.

3. Avverso la decisione della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la Crotti, sulla base di tre motivi.

3.1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 603 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 51, 52 e 66 legge fall., per avere la sentenza erroneamente confuso il diritto del creditore di sostituirsi al curatore nel coltivare l'azione revocatoria, con "il diritto del creditore fallimentare di coltivare azioni personali proprie in luogo del curatore".

Mricorrente addebita due errori alla sentenza impugnata.

Ci acei i m i n nrimn Itannn r.ht2 rniln nnen mnnt-rn hn I IV, i.. h/11151V I M ....a ...ve 111111VIIVJV, 11111/4.114A I IlJ escluso che potesse costituire idoneo titolo esecutivo l'ammissione dell'Artusa allo stato passivo fallimentare, ha poi - contraddittoriamente - dichiarato legittimo l'atto di precetto nei limiti dell'importo per il quale il medesimo era stato ammesso al passivo.

In secondo luogo, si evidenzia come l'odierna opponente non abbia mai contestato il diritto dell'Artusa ad agire in via revocatoria, ma abbia basato la propria opposizione sull'assenza di q U alsi\,,oglia diritto dello stesso ad agire "in executivis", per l'assenza di titolo esecutivo.

Sotto questo profilo, non pertinente sarebbe la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale a supporto della propria decisione, che prevede la possibilità per il creditore del fallito di coltivare l'azione revocatoria, ferma però restando la legittimazione del curatore quanto all'azione esecutiva, pena la violazione del principio della "par condicio creditorurn" e, soprat:tutto, dell'art. 51. leg^ 9c... [OSCURATO:PERSONA] sostanza, l'Artusa avrebbe conseguito - secondo la ricorrente - una sentenza di contenuto cognitivo nei confronti del fallimento, con la quale si attesta l'inefficacia del conferimento di un ramo di azienda, ai fini del ripristino della garanzia patrimoniale della società prima del fallimento, la quale solo potrà assumere le più opportune iniziative di carattere esecutivo che andranno a beneficio della massa dei creditori.

3.2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa mrtnlie-n-,innch 11 n 0 -2 InrinnfiII nr,nr.hel 1%.111•, Ivo o,,,a i 5111./1.1V LAL-IMI contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Le medesime censure già formulate con il primo motivo, tese a dimostrare come la sentenza abbia violato il divieto di azioni esecutive individuali da parte dei creditori fallimentari, vengono riproposte anche sul piano della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

3.3. Infine, il terzo motivo denunzia violazione del criterio di soccombenza ex artt. 91 e 336 cod. proc. civ.

Si denuncia la macroscopica contraddizione in cui sarebbe incorsa !a se_nt.enza i 'TI pugnata, consistita nell'a,Vier accolto parzialmente l'opposizione, ma nell'aver posto integralmente a carico dell'opponente le spese di lite, anziché fare luogo ad una almeno parziale compensazione.

4. L'Artusa ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. [OSCURATO:PERSONA]

5. La sentenza va cassata, ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

5.1. Deve, infatti, rilevarsi "ex officio" la nullità del giudizio di merito, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., al quale come debitore diretto - oltre che ad [OSCURATO:PERSONA] - pure era stato intimato il precetto, poi oggetto di opposizione.

Difatti, tra i! debitore diritto nri terzo accrleinni-t-ntn 5. all'espropriazione, in caso di opposizione all'esecuzione promossa da quest'ultimo contro il creditore procedente, sussiste litisconsorzio necessario, sicché "le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono «inutiliter datae» e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado", trovando tale principio "applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto" (come nell'ipotesi che occupa), "dovendo l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, «in bonis»" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4763, Rv. 653012-01; nello stesso già Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2011, n. 6546, Rv. 616811-01; Cass. Sez. 3, sent 29 settembre 2004, I 1.'9.562, Rv. .577419-01).

Va, pertanto, qui ribadito il principio generale secondo cui, quando risulti "integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ." (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 febbraio 2021, n. 4665, Rv. 660603-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 2, ord.23 ottobre 2020, n. 23315, Rv. 659380-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 13 marzo 2018, n. 6644, Rv. 648481-01; Cass. Sez. 1, sent. 26 luglio 2013, n. 18127, Rv. 627384-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2007, n. 8825, Rv. 599201-01).

6.2. Non essendovi, dunque, ragioni per discostarsi da tali principi, la sentenza impugnata va cassata, rimettendo la causa al primo giudice, Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza i m ni innata eztv r-1- 282 re-1m mm r-nri n re-1r r i‘r rimetti-anntio "

I. • S./ II I 4 ... • 1.• I I...

I-A , I...

I I.4 I 1.4 causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7261-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei ParinII 63, prpggn [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] niligeropp LUCCHESI, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] FERRARI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 36, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] AFELTRA, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] LAMPASI; - con troricorrente - Avverso la sentenza n. 725/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/02/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rAl icA 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 725/19, del 18 febbraio 2019, della Corte di Appello di Milano, che - accogliendo parzialmente il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 779/17, del 17 maggio 2017, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - ha accolto solo in parte l'opposi-z_ione al precetto, proposta dalla Crotti, dichiarandone, quindi, la legittimità limitatamente alla somma di C 44.117,61. 2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce che l'Artusa, sul presupposto di essere titolare del diritto alla restituzione del doppio di una caparra confirmatoria versata alla promittente weanelii-rir•en V cnr•ieni-1 Milmnrn I I114191 1.r .I. (poi fallita), in si rnin innci all'acquisto di un immobile facente parte di un compendio aziendale oggetto, a propria volta, di cessione di ramo di azienda, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in favore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., esperiva azione revocatoria per conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione. La sua domanda ex art. 2901 cod. civ. - trascritta nei registri immobiliari - investiva anche un alloggio e un box, facenti parte dello stesso compendio, alienati alla Crotti da [OSCURATO:PERSONA], con atto successivo all'avvenuta trascrizione della domanda revocatoria. Accolta dal Tribunale di Milano l'esperita "actio pauliana", l'Artusa, sulla base della stessa (e dell'estratto dello stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], attestante la sua ammissione al passivo), notificava atto di precetto, con cui intimava al [OSCURATO:PERSONA] e alla (-rotti il pagaimento c.ii C 61.79,4,00.Proposta opposizione a precetto dalla Crotti, sul presupposto della improcedibilità della esecuzione minacciata nei suoi confronti, in quanto fondata su titoli inidonei a legittimarla, inopponibili nei suoi confronti e/o inesistenti, l'adito Tribunale bustocco l'accoglieva. Esperito gravame dall'Artusa, il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosceva la legittimità del precetto solo in relazione alla sentenza resa all'esito del giudizio ex art. 2901 cod. civ., ritenuta "opponibile alla Crotti". Veniva, infatti, riconosciuto - ai sensi dell'art. 602 cod. proc. civ. e agli Met+ 'ani 4..41 Lk.• lAtirriel C _ %.1 1 I II I I a 2902 cod. chi. LI LtJ i ti all'appellante, nei limiti del credito vantato verso la società [OSCURATO:SOCIETA] e a mente dell'art. 603 cod. proc. civ., per la notifica del precetto. 3. Avverso la decisione della Corte ambrosiana ricorre per cassazione la Crotti, sulla base di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 602 e 603 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 51, 52 e 66 legge fall., per avere la sentenza erroneamente confuso il diritto del creditore di sostituirsi al curatore nel coltivare l'azione revocatoria, con "il diritto del creditore fallimentare di coltivare azioni personali proprie in luogo del curatore". Mricorrente addebita due errori alla sentenza impugnata. Ci acei i m i n nrimn Itannn r.ht2 rniln nnen mnnt-rn hn I IV, i.. h/11151V I M ....a ...ve 111111VIIVJV, 11111/4.114A I IlJ escluso che potesse costituire idoneo titolo esecutivo l'ammissione dell'Artusa allo stato passivo fallimentare, ha poi - contraddittoriamente - dichiarato legittimo l'atto di precetto nei limiti dell'importo per il quale il medesimo era stato ammesso al passivo. In secondo luogo, si evidenzia come l'odierna opponente non abbia mai contestato il diritto dell'Artusa ad agire in via revocatoria, ma abbia basato la propria opposizione sull'assenza di q U alsi\,,oglia diritto dello stesso ad agire "in executivis", per l'assenza di titolo esecutivo. Sotto questo profilo, non pertinente sarebbe la giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte territoriale a supporto della propria decisione, che prevede la possibilità per il creditore del fallito di coltivare l'azione revocatoria, ferma però restando la legittimazione del curatore quanto all'azione esecutiva, pena la violazione del principio della "par condicio creditorurn" e, soprat:tutto, dell'art. 51. leg^ 9c... [OSCURATO:PERSONA] sostanza, l'Artusa avrebbe conseguito - secondo la ricorrente - una sentenza di contenuto cognitivo nei confronti del fallimento, con la quale si attesta l'inefficacia del conferimento di un ramo di azienda, ai fini del ripristino della garanzia patrimoniale della società prima del fallimento, la quale solo potrà assumere le più opportune iniziative di carattere esecutivo che andranno a beneficio della massa dei creditori. 3.2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa mrtnlie-n-,innch 11 n 0 -2 InrinnfiII nr,nr.hel 1%.111•, Ivo o,,,a i 5111./1.1V LAL-IMI contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia. Le medesime censure già formulate con il primo motivo, tese a dimostrare come la sentenza abbia violato il divieto di azioni esecutive individuali da parte dei creditori fallimentari, vengono riproposte anche sul piano della contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. 3.3. Infine, il terzo motivo denunzia violazione del criterio di soccombenza ex artt. 91 e 336 cod. proc. civ. Si denuncia la macroscopica contraddizione in cui sarebbe incorsa !a se_nt.enza i 'TI pugnata, consistita nell'a,Vier accolto parzialmente l'opposizione, ma nell'aver posto integralmente a carico dell'opponente le spese di lite, anziché fare luogo ad una almeno parziale compensazione. 4. L'Artusa ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. [OSCURATO:PERSONA] 5. La sentenza va cassata, ai sensi dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 5.1. Deve, infatti, rilevarsi "ex officio" la nullità del giudizio di merito, per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., al quale come debitore diretto - oltre che ad [OSCURATO:PERSONA] - pure era stato intimato il precetto, poi oggetto di opposizione. Difatti, tra i! debitore diritto nri terzo accrleinni-t-ntn 5. all'espropriazione, in caso di opposizione all'esecuzione promossa da quest'ultimo contro il creditore procedente, sussiste litisconsorzio necessario, sicché "le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono «inutiliter datae» e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado", trovando tale principio "applicazione anche nel caso di fallimento del debitore diretto" (come nell'ipotesi che occupa), "dovendo l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. essere in tale ipotesi promossa altresì contro di questi in proprio, per l'eventualità in cui ritorni, o sia ritornato, «in bonis»" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 19 febbraio 2019, n. 4763, Rv. 653012-01; nello stesso già Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2011, n. 6546, Rv. 616811-01; Cass. Sez. 3, sent 29 settembre 2004, I 1.'9.562, Rv. .577419-01). Va, pertanto, qui ribadito il principio generale secondo cui, quando risulti "integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ." (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 22 febbraio 2021, n. 4665, Rv. 660603-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 2, ord.23 ottobre 2020, n. 23315, Rv. 659380-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 13 marzo 2018, n. 6644, Rv. 648481-01; Cass. Sez. 1, sent. 26 luglio 2013, n. 18127, Rv. 627384-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 aprile 2007, n. 8825, Rv. 599201-01). 6.2. Non essendovi, dunque, ragioni per discostarsi da tali principi, la sentenza impugnata va cassata, rimettendo la causa al primo giudice, Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. PQM La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza i m ni innata eztv r-1- 282 re-1m mm r-nri n re-1r r i‘r rimetti-anntio " I. • S./ II I 4 ... • 1.• I I... I-A , I... I I.4 I 1.4 causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale del
Sentenza Cassazione n. 13507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris