CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 00066/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 settembre 2018 emessa dal Tribunale di Prato; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo proposto - con cui si denuncia il vizio di motivazione, per avere il giudice di merito escluso la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. dal delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 sulla base delle dichiarazioni dei soggetti sentiti a sommarie informazioni, rispetto alle quali non sussisterebbero sufficienti riscontri - non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia ai soli motivi in esso tassativamente indicati (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]