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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 dicembre 2025

Cassazione n. 33730/2025

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24114-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 avversola SENTENZA N. 1169/2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunaledi Firenze, con sentenza del 17 / 7 / 2018, in accoglimento delle domande del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ha condannato i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni che gli stessi, in qualità, rispettivamente, di liquidatore di diritto e di liquidatore di fatto della società poi fallita , avevano arrecato, determinandone la misura nella somma complessiva di €. 1.105.468,83, oltre rivalutazione, interessie spese.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti atti d’appelloavverso tale sentenza.

2.1. La corte distrettuale, con la pronunciain epigrafe, ha respinto gli a ppell i proposti e ha, per l ’ effetto, integralmente confermato la sentenza impugnata.

2.2. La corte, in particolare, ha, per quanto ancora rileva, innanzitutto,esaminato i motivi con i quali g li appellanti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, nonostante le eccezioni formulate dagli stessi a norma dell’art.75 c.p.p., non aveva dichiarato l ’ estinzione del giudizio e l i ha ritenutiinfondati.

2.3. La corte, sul punto, ha rilevato che : - il tribunale aveva respinto l’eccezione di estinzione del processo propostaai sensi dell’art. 75 c.p.p. sul rilievo che: - “ l ’ estinzione del processo può essere dichiarata solo allorquando si versi in una situazione di litispendenza tra cause e quindi, per potersi avere l’applicazione dell’art. 75 c.p.p., è necessario che tra la domanda precedentemente proposta e quella avanzata davanti al giudice Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 penale, vi sia piena coincidenza in ordine ai soggetti, al petitum e alla causa petendi”; - “ nel caso di specie, pur sussistendo coincidenza soggettiva, non sussisteva identità "oggettiva" tra le due azioni, perchè la domanda risarcitoria azionata in sede penale atteneva alla specifica posta di danno conseguente a condotta per reato "concorrente" emersa solo in corso di dibattimento e che aveva comportato la modifica dell’originaria imputazione con aggiunta del capo n. 4 relativo alla "cessione frazionata del magazzino", stimato in € 577.000,00 nel bilancio 2007”; -la costituzione di parte civile per tale specifica condotta non interferiva, di conseguenza,“con il presente giudizio che non concerneva detto fatto di reato”; - la Schleret aveva censurato tale statuizione chiedendo di “dichiarare il … giudizio estinto ex art. 75 primo comma CPP (v. motivo di impugnazione n. 1)” e di “dichiarare l’inammissibilità delle domande della [OSCURATO:PERSONA] stante che la medesima Curatela ha provveduto al frazionamento dell’azione a causa dell’azione civile già iniziata, senza aver previamente fatto apposita riserva di proposizione di domande in sedi diverse (v. motivo di impugnazione n. 2)”; - il Rosellini, dal suo canto, aveva chiesto di ritenere “come rinunciate ex lege le domande qui formulate dalla curatela attrice” e di “dichiarare il presente giudizio civile estinto ex art.75 primo comma c.p.p.”.

2.4. La corte d’appello ha condiviso la decisione assunta dal tribunale, evidenziando, a sua volta, che: - il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non è il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile precedentemente adito; - Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 l’estinzione prevista dall’art. 75 c.p.p. presuppone l’identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle medesime, e cioè le personae, il petitum e la causa petendi ; - nel caso di specie, la domanda proposta dal curatore nel giudizio civile, come emerge dall’atto di citazione di primo grado, ha avuto per oggetto “il mancato ricorso alla procedura fallimentare e la consumazione di somme realizzate nel periodo 2007-2011”, come “le vendite a favore di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] pari ad € 674.145; le spese sostenute per ‘gestione ordinaria’ per € 479.307,03; la cessione dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare la vendita del software; la maturazione di interessi”, “senza alcun riferimento al magazzino”; - la costituzione del curatore quale parte civile nel giudizio penale, invece, fa “riferimento a fattispecie diversa” rispetto a quella“oggetto della domanda in sede civile”, avendo “ contestato a Schleret e a Rosellini la cessione frazionata del magazzino a [OSCURATO:SOCIETA] stimato in € 577.000 nel bilancio 2007” e di aver in tal modo concorso, attraverso “ modalità operative preferenziali di pagamento o compensazioni”, “ ad aggravare il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA] a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA]”, che aveva “potuto disporre di un magazzino di cui era l’unica legittimata alla commercializzazione, mentre erano rimasti in capo a [OSCURATO:SOCIETA] gli oneri di deposito e custodia, con ciò anche aggravando le spese a carico della società poi fallita”; - gli addebiti mossi in sede penale, “oltre ad essere oggettivamente diversi di quelli dianzi specificamente ravvisati a fini risarcitori”, avevano, peraltro, anche uno specifico elemento soggettivo poiché “gli imputati dovevano risponderne a titolo di dolo, mentre per configurare la responsabilità civile in questa sede era già sufficiente anche l’atteggiamento psicologico colposo, stante la violazione dei doveri di cui all’art. 2489 c.c. per non aver attivato la necessaria procedura concorsuale”.

Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025

2.5. La corte, quindi, ha esaminato le censure formulate dall’appellante Schleret sul rilievo che il curatore era stato autorizzato ad agire nei suoi confronti solo in qualità di “ex amministratrice e non … di liquidatrice di fatto”: e le ha parimenti ritenuteinfondate.

2.6. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il tribunale aveva ritenuto l’infondatezza dell’eccezione sul rilievo che “la Curatela, nel chiedere al G.D. di essere autorizzata alla promozione dell’azione nei confronti della Schleret, aveva formulato una richiesta generica (richiamando le relazioni redatte ai sensi dell’art. 33 L.F.), senza che da ciò potesse desumersi l’esperimento di un’azione nei confronti della Schleret solo quale ex amministratrice e dunque solo per il periodo in cui questa aveva ricoperto la carica sociale ”, ha, a sua volta, condiviso tale statuizione in ragione dell ’ “ omnicomprensività dell’autorizzazione del GD in relazione alle condotte poste in essere dalla Schleret per fatti e comportamenti lesivi nei confronti della società fallita e quindi, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, a prescindere dalla carica sociale rivestita”.

2.7. La corte d ’ appello ha, quindi, provveduto ad esaminare le censure sollevate dagli appellanti in ordine al merito della domanda risarcitoria proposta dal Fallimento: e le ha rigettate.

2.8. La corte, sul punto, dopo aver, tra l ’ altro, evidenziato che: -la Schleret, nel mese di febbraio del 2005, era diventata socia di maggioranza della società con il 65% del capitale sociale; - la stessa, a partire dal mese di febbraio del 2005, aveva assunto le cariche di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato ed aveva svolto, tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 23/10/2007 (quando la società è stata messa in liquidazione), le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione e di Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 consigliere delegato; - in data 23/10/2007 , la società ha concesso in “affitto” “alla società [OSCURATO:SOCIETA].”sia il “ ramo di azienda costituito dal complesso dei contratti di franchising composti da …quarantatré istituti affiliati, dai connessi contratti di assistenza tecnica, dai rapporti commerciali in corso con gli istitutiestetici per la somministrazione di prodotti”, sia “l’istituto di estetica a marchio [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della società…”; - la Schleret, che ha partecipato alla stipula del contratto nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società poi fallita, ha, tuttavia, rivestito nella [OSCURATO:SOCIETA]. il ruolo di amministratore delegato dal 20/6/2005 e, tra il 6/10/2007 ed il 22/6/2011, quello di amministratore unico e poi, da tale ultima data, la carica di liquidatore; ha, in sostanza, ritenuto che: - la Schleret, pur in mancanza di un ’ investitura formale, era stata “costantemente partecipe”, “ben al di là del suo ruolo”, “di tutte le operazioni economiche poste in essere dalla società fallita”; -era, infatti, emerso che la Schleret aveva “permanentemente rivestito” un “ ruolo dominante … nella società e in tutte le vicende che hanno portato al fallimento” e che la stessa, come risulta adeguatamente documentato, aveva, quindi, “contribuito anch’essa a procrastinare per oltre tre anni una situazione di insolvenza che si era già palesata fin dal 2007”.

2.9. La corte d’appello, inoltre, ha rilevato che, dopo la deliberazione con la quale il 23/10/2007 l ’ a ssemblea straordinaria aveva deciso la “ copertura della perdita di E 1.104.653,60” e la “trasformazione in società a responsabilità”, “con la modifica della denominazione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].” e il trasferimento della sede “ da Milano a Firenze ” : - [OSCURATO:PERSONA], nel mese di maggio del 2008, aveva assunto l’incarico di liquidatore; - lo stesso, però, a differenza dei suoi due predecessori, rimasti in carica per pochissimi mesi, “ha … agito per oltre due anni e mezzo”, per di più quando, alla data del Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 21/6/2008, “era stato pubblicato il bilancio al 31.12.2007 che rendeva manifesto lo stato di insolvenza”, presentando, tuttavia, l’istanza di fallimento in proprio solo nel mese di dicembre 2010; - il fallimento è stato, infatti, dichiarato con sentenza del tribunale di Firenze in data 2/2/2011, vale a dire, pur “a fronte di uno stato di decozione già risalente”, con un ritardo “di oltre tre anni”.

2.10. La corte, infatti, ha ritenuto che: - la situazione patrimoniale al 31/7/2007, utilizzata come base per la messa in liquidazione della società nell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata, in realtà, redatta con criteri di continuità e non, come invece sarebbe stato più corretto, di liquidazione; - a seguito delle rettifiche operate dal consulente tecnico d’ufficio al patrimonio netto contabile al 31/7/2007, era emerso che la società versava in “una situazione di deficit patrimoniale quanto meno pari ad €. 89.047,76” e che, alla data del 23/10/2007, “l’importo del deficit patrimoniale ammontava quantomeno ad €. 143.476,33”; - risultava, dunque, chiaro che già nel mese di luglio del 2007 o, al massimo, al 23/10/2007, la società si trovava in stato d’insolvenza, come, peraltro, evidenziato anche dalla sentenza penale di condanna del 18/5/2016 e come emerge anche dal fatto incontestabile e incontestato che il totale dei debiti iscritti a ruolo al 31/12/2007 ed ammessi al passivo, ammontano alla somma complessiva di €. 823.061, e cioè ad un “importo considerevole che comprova le difficoltà finanziarie della società”; - del resto, il “ bilancio al 31 dicembre 2007, approvato in data 27 giugno 2008, quando il … Rosellini era liquidatore da un mese, … esponeva per tabulas un deficit patrimoniale di € 379.825”; -tale risultanza “consente”, dunque, “di affermare che il predetto non potesse a quel punto ignorare lo stato di insolvenza già in atto”; -tale “dato documentale”, di conseguenza, “lo inchioda sul piano della responsabilità”.

Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025

2.11. Il consulente tecnico d’ufficio, ha proseguito la corte d’appello, ha, in effetti , accertato che : - “ lo stato di insolvenza …era conoscibile” dal Rosellini “ già dalla data della s ua nomina (21/05/2008) e, in ogni caso, al più tardi, sicuramente dalla data di redazione del bilancio 2007 (maggio/giugno 2008), atteso che lo stesso esponeva un deficit patrimoniale di € 379.825”; -“… al momento della nomina, il … Rosellini avesse già tutti gli elementi per comprendere che la Società versava in una situazione di insolvenza e che l’unica attività da porre in essere sarebbe stata quella di depositare, con urgenza, una istanza di fallimento in proprio”; - tuttavia, “ ciò è avvenuto solamente nel mese di novembre 2010”, per cui il Rosellini aveva “ colpevolmente tardato a richiedere il fallimento in proprio della Società di circa due anni e mezzo”; - la società, infatti, anche a seguito della revoca delle linee di credito e della risoluzione del contratto di finanziamento con Unicredit del 12/12/2007 nonché della revoca di tutte le linee di credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avendo “le risorse per poter sistemare tale posizione”, “in aggiunta a tutte le altre pendenti”, e trovandosi, quindi, in “uno stato di insolvenza conclamato”, avrebbe dovuto procedere al deposito di un’istanza di fallimento in proprio; - il Rosellini ha, invece, atteso circa due anni e mezzo prima di depositare istanza di fallimento in proprio, provvedendo al suo deposito quando ciò era divenuto inevitabile essendo stato notificato alla società un decreto ingiuntivo per oltre €. 200.000 che la società non poteva onorare.

2.12. La corte, in definitiva, ha ritenuto che, a fronte di uno stato d’insolvenza conclamato, del ruolo “propulsivo” della Schleret, quale “liquidatore di fatto”, e del ruolo “omissivo- commissivo” del Rosellini, quale “liquidatore di diritto”, gli stessi avevano“contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la società versava, avendo ritardato la sua emersione e, per Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 l’effetto, determinato il suo aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale.

2.13. La corte, inoltre, ha rilevato come avevano contribuito all’aggravamento del dissesto della società poi fallita anche gli atti con i quali la stessa, in data 27/7/2009, ha provveduto alla cessione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], di due contratti di leasing, e cioè il leasing avente ad oggetto un immobile in Firenze e il leasing relativo agli arredi e alle attrezzature poste nel suddetto immobile, sul rilievo che, a fronte di un “complesso immobiliare” avente alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]un valore “ oscillante fra un minimo di € 1.400.000 ed un massimo di € 1.500.000, e quindi, mediamente, Euro 1.450.000”, il Fallimento, se fosse stato tempestivamente dichiarato, ”avrebbe potuto incassare dalla società concedente circa € 385.000, pari alla differenza tra il valore dell’immobile stimato in € 1.522.50013 ed il debito residuo nei confronti di CentroLeasing (€ 1.135.288)”.

2.14. La corte d ’ appello , accertata la sussistenza degli “elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità” in capo tanto al liquidatore di diritto (il Rosellini) , quanto al liquidatore di fatto(la Schleret), ha, infine,esaminato i motiv i con i qual i gli stessi hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva determinato il danno facendo riferimento al criterio della differenza fra i netti patrimonialie li ha respinti.

2.15. La corte, sul punto, ha ancora rilevato che : - la consulenza tecnica d’ufficio, pur non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti e non può essere, dunque, utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,può essere, tuttavia, legittimamente disposta, assegnando alle correlate indagini peritali “funzione percipiente”,quando la stessa verta, come nel caso in esame, su elementi già allegati dalla parte ma che soltantoun tecnico, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, sia in grado di accertare; - nel caso in esame, infatti, come risulta dalla sentenza impugnata e dalla ampia documentazione prodotta dal Fallimento, la consulenza tecnica d’ufficio, specie a fronte dell’impossibilità di “indicare per ciascuna operazione (le voci di danno indicate dalla [OSCURATO:PERSONA]) … l’influenza che questa ha avuto sul patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]”, “non ha avuto certamente la funzione di sopperire a carenze probatorie ma solo di dare una spiegazione tecnica in relazione alla documentazione già in atti”; - l ’ impossibilità di accertare il pregiudizio arrecato dalle singole operazioni contestate dal Fallimento, se costituisce certamente uno svantaggio ai danni dello stesso non essendo stata provata l’incidenza di ciascuna di esse, non può, d ’ altra parte , ridondare a vantaggio degli appellanti che, nonostante lo stato d’insolvenza in cui versava la società, non hanno assunto il comportamento agli stessi imposto dalla legge; - il metodo di calcolo della differenza dei “ netti patrimoniali”può essere, infatti, legittimamente utilizzato tutte le volte in cui“il nesso causale tra le omissioni e le azioni poste in essere da un lato ed il danno risulta comunque accertato, anche se persiste l’impossibilità di ricostruire gli addebiti specifici”; -tale criterio, del resto, “ consente di vedere il danno anche nella sua proiezione dinamica lungo tutto il periodo fino al fallimento”.

2.16. La corte, quindi,ha ritenuto che il consulente tecnico d’ufficio aveva legittimamente quantificato il danno risarcibile in ragione della “la differenza tra il patrimonio netto esistente al momento in cui avrebbe dovuto cessare la gestione (fine 2007 o al più al momento del deposito del relativo bilancio nella primavera 2008) e quello invece asseverato alla data del fallimento”, rilevando, tra l’altro, che: - il consulente, non essendo disponibile una situazione contabile al la data del Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 28/6/2008, aveva proceduto, in forza del “congruo materiale contabile” a sua disposizione, a lla ricostru zione della stessa mediante l’analisi dei singoli mastri e dei sa l di dei conti , apportando “le rettifiche tese a renderla reale e confrontabile con la situazione alla data di fallimento”; -analogo procedimento era stato utilizzato per la determinazione del “patrimonio” della società alla data d i fallimento , avendo riguardo, per ciò che riguardal’attivo, alla situazione contabile allegata alla istanza di fallimento, mentre il passivo è statoquantificato sulla scorta dei creditori ammessi; - il tribunale, sulla scorta della consulen za tecnicad’ufficio , aveva , pertanto, correttamente concluso che il deficit patrimoniale, coincidente con il danno, si era incrementato, tra il 28/6/2008 e la data del fallimento, per la sommacomplessiva di € . 1.105.468,83 .

2.17. La corte d ’ appello, infine, dopo aver ritenuto che anche l’appello incidentale del Fallimento era infondato “dato che in realtà si limita a riproporre le voci di danno indicate in primo grado, senza tuttavia smentire l’affermazione del ctu secondo il quale sussiste oggettivamente l’impossibilità di indicare … l’influenza effettiva che” “ciascuna operazione/omissione” “ha avuto sul patrimonio della Società”, ha, in definitiva, rigettato gli appelli propostidai convenuti ed ha, per l’effetto, integralmente confermato la sentenza appellata.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notificato il 16 / 9 / 20 2 0 , ha chiesto , per nove motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, documentandone la notifica in data 3/7/2020.

3.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 2/10/2002, ha, a sua volta, chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza.

3.3. IlFallimento ha resistito con distinti controricors i .

3.4. Le parti hanno depositato memorie.

Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo di ricorso principale e con il primo motivo di ricorso incidentale , i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 75c.p.p. e dell ’ art. 39 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione d’estinzione del giudizio omettendo, tuttavia, di considerare che: - il Fallimento , senza formulare alcuna riservadi chiedere in sede penale il risarcimento di altre voci di danno, aveva chiesto, in sede civile, la condanna dei convenuti al risarcimento di “tutti” i danni conseguenti ai fatti dedotti, compreso l’asserito spoglio delle “ giacenze di magazzino”; - lo stesso Fallimento , tuttavia, aveva chiesto, in sede penale, la condanna dei convenuti al risarcimento deidanni conseguenti ai fatti agli stessi contestati nell’atto d’imputazione, che comprende lospoglio del magazzino in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; - il trasferimento nel giudizio penale del la domanda di risarcimento del danno da “cessione frazionata”del magazzino, che faceva già parte del giudizio civile, imponeva , dunque, la trattazione di tale domanda nel solo giudizio penale e , di conseguenza, l’estinzione del giudizio civile, pur se comprensivo dialtre domande; - non è , infatti, consentita l a traslatio parziale della domanda giudiziale dal processo civile a quello penale perché, ove fosse consentito alla parte del processo civile di trasferire solo una parte dell’originario petitum nel processo penale, si cadrebbe nella situazione che l’art. 75, comma 1, c.p.p. intende evitare, e cioè che l’accertamento giudiziale della medesimasituazione giuridica controversa sia frammentato in due diverse sedi giurisdizionali, facendosi venir meno il principio dell’accentramento nel processo penale voluto dalla norma; - una volta che la parte eserciti l’azione civile prima nel processo civile e poi in quello penale, è in quest’ultimo che deve, pertanto, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 accentrarsi l’esame della domanda; - la corte d ’ appello, del resto, ha condannato i convenuti anche per la parte di danno per la quale il Fallimento si era costituito parte civile nel processo penale; - i convenuti, infatti, sono stati condannati al risarcimento del danno determinato in corrispondenza della differenza tra il passivo alla data della dichiarazione di fallimento e quello al momento anteriore della conoscibilità dello stato d’insolvenza, che necessariamente comprende , quale complessiva perdita del patrimonio, anche l e rimanenze, che costituiscono una voce di bilancio.

4.2. Con il secondo motivodi ricorso principale e con il secondo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p. nonché de l principio del ne bis in idem, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha condannato i convenuti anche per la parte di danno, derivante dalla “cessione frazionata” del magazzino, per il quale il Fallimento si era costituito parte civile nel processo penale, omettendo, tuttavia, di considera re che , quanto meno per tale parte di danno , il giudizio civile , onde evitare la violazione del principio del ne bis in idem,avrebbe dovuto essere dichiarato estinto e che, non potendosi ammettere la duplicazione delle condanne per il medesimo titolo neppure in via potenziale, solo l’estinzione dell’intero giudizio avrebbe consentito di escludere tale possibilità.

4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

4.4. [OSCURATO:PERSONA], in effetti, ritenuto che: - “ non può esserci una traslatio parziale del contenuto della domanda giudiziale (che, ai sensi dell’art. 99 c.p.c., è l’atto formale di esercizio dell’azione civile) dal processo civile a quello penale ”; -“ove, infatti, venisse consentito alla parte del processo civile di trasferire solo una parte dell’originario petitum nel processo Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 penale, si cadrebbe nella situazione chel’art. 75, c. 1, intende evitare, e cioè che l’accertamento giudiziale circa una sola situazionegiuridica controversa sia frammentato in due diverse sedi giurisdizionali, nella sostanza facendosi venir meno il principio dell’accentramento nel processo penale voluto dalla norma”; - “ d i conseguenza, il concetto di azione civile cui fa riferimento l’art. 75, c. 1, c.p.p. è necessariamente unitario, in quanto sta ad indicare l’azione che è stata concretamente esercitata nel processo civile e che, come tale, nel caso di concomitante esistenza di processo penale, può rimanere confinata nel processo civile o essere trasferita nel processo penale, sempre, però, nella sua interezza, al di là delleintenzioni della parte che ha proposto la domanda”; - “ in altre parole, l’ordinamento non crea alcuna pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio civile, ma una volta che la parte eserciti l’azione civile prima nel processo civile e poi in quello penale, è in quest’ultimo che deve accentra(r)si l’esame della domanda ”; - pertanto, “ è ammissibile la proposizione di due distinte domande risarcitorie nella sede civile e in quella penale, attraverso la distinzione delle voci di danno richieste nei due giudizi, purché tale scelta sia effettuata espressamente mediante apposita riserva formulata nel proporre la domanda, restando invece esclusa la possibilità di limitare in sede civile la domanda originariamente proposta senza distinzione alcuna” (Cass. n. 1985 del 2008).

4.5. Il trasferimento dell ’ azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina, tuttavia, una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza ( e non a quello disciplinato dall ’ art. 306 c.p.c.) in quanto previsto al solo fine di evitare contrasti di giudicati (Cass.

SU n. 8353 del 2013; Cass. n. 35951 del 2021).

4.6. La costituzione di parte civile comporta, pertanto,il trasferimento nel processo penale dell’azione precedentemente Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 proposta in sede civile, a norma dell’art. 75 c.p.p., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, soltanto nelcaso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi (cfr. Cass. n. 34529 del 2019, in motiv.; conf.

Cass. n. 6754 del 2005; Cass. n. 20823 del 2005; Cass.

SU n. 6538 del 2010).

4.7. Ne consegue che, nel caso (come quello in esame) in cui, in ragione dei diversi fatti illeciti dedotti e dei danni rispettivamente pretesi, tale coincidenza di domande non sussista (neppure in parte), il trasferimento previsto da tale norma dev’essere escluso e ciascuna delle differenti azioni risarcitorie (indipendentemente dall’esito dell’una o dell’altra) rimane legittimamente incardinat a presso il giudice civile e il giudice penale (rispettivamente) aditi.

4.8. La domanda risarcitoria che il Fallimento ha proposto nei confronti dei convenuti in sede civile, infatti, secondo quanto accertato in fatto dalla corte d’appello, ha avuto per fondamento addebiti differenti, per causa petendie petitum, rispetto a quelli mossi agli stessi con la costituzione da parte delFallimento quale parte civile nel giudizio penale introdotto nei loro confronti, poiché, in ragione della diversità del credito risarcitorio che risulta azionato (pur tra le stesse parti) nell’uno e nell’altro giudizio, il giudicato che si dovesse formare sulla prima domanda non può in alcun modo confliggere con il giudicato che si forma sull’altra.

4.9. Tale diversità, del resto, è stata definitivamente confermata dalla sentenza n. 18345/2025, depositata dal Fallimento unitamente alla memoria, con la quale questa Corte, in data 7/2.15/5/2025, nel confermare la condanna pronunciata in sede penale nei confronti dei ricorrenti, ha espressamente condiviso quanto affermato dal giudici di merito, i quali, contrariamente ai rilievi espressi sul punto dagli imputati, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 hanno, appunto, ritenuto che “la domanda di risarcimento del danno proposta dalla curatela in sede civile aveva un oggetto diverso rispetto a quella proposta nel … procedimento penale, la quale attiene unicamente alle condotte contestate al punto 4) dell’imputazione, concernenti la cessione frazionata del magazzino e oggetto di contestazione suppletiva all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.

4.10. La corte d ’ appello lì dove ha ritenuto che la costituzione quale parte civile del Fallimento nel processo penale nei confronti dei convenuti non aveva determinato l’estinzione del giudizio civiledallo stesso promosso nei confronti degli stessi sul presupposto, in fatto, che gli addebiti contestati in sede penale ai medesimi convenuti erano “oggettivamente diversi di quelli … specificamente ravvisati a fini risarcitori ” nel giudizio civile, si è, dunque, attenuta ai principi espostie, come tale, si sottrae alle censure svoltesul punto dai ricorrenti .

4.11. Con il terzo motivo, la ricorrente principale , lamentando la violazione ela falsa applicazione degli artt. 25 e 31 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’o messo esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannata al risarcimento dei danni asseritamente arrecati nella qualità di “liquidatrice di fatto” della società fallita, omettendo, però, di considerare che: -il Fallimento era stato autorizzato dal giudice delegato ad agire in giudizio nei confronti della Schleret esclusivamente per i danni che la stessa avrebbe arrecato nella sua qualità di “ex amministratrice” della società fallita e non anchequale liquidatrice di fatto della stessa; - l ’ autorizzazione ad agire, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, non può essere omnicomprensiva, dovendo essere Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 sempre conferita, come dispone l’art. 25 n. 6 l.fall., per “atti determinati”.

4.12. Il motivo è inammissibile.

4.13. La corte d’appello ha, infatti, dichiaratamente condiviso la statuizione con la quale il tribunale aveva ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di difetto di autorizzazione ad agire sollevata dalla convenuta sul rilievo, in fatto, che “la Curatela, nel chiedere al G.D. di essere autorizzata alla promozione dell’azione nei confronti della Schleret, aveva formulato una richiesta generica (richiamando le relazioni redatte ai sensi dell’art. 33 L.F.)” e che “ da ciò ” non poteva , pertanto, “desumersi” l’autorizzazione all’“esperimento di un’azione nei confronti della Schleret solo quale ex amministratrice e dunque solo per il periodo in cui questa aveva ricoperto la carica sociale”, dovendosi, pertanto, ritenere che il giudice delegato aveva, in realtà,autorizzato il Fallimento ad agire in giudizio nei confronti della stessa“per fatti e comportamenti lesivi nei confronti della società fallita,… a prescindere dalla carica sociale rivestita ”.

4.14. La ricorrente principale , a fronte di tale (incontestato) accertamento, lì dove ha lamentato che l’autorizzazione ad agire rilasciata dal giudice delegato , contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, non può essere omnicomprensiva, dovendo essere sempre conferita, come dispone l’art. 25 n. 6 l.fall., per “atti determinati”, ha finito, in sostanza, per dedurre l ’ illegittimità , per violazione di tale norma, del decreto con il quale il giudice delegato aveva autorizzato il curatore ad agire in giudizio nei suoi confronti.

4.15. Ivizi di legittimità del decreto di autorizzazione del giudice delegato, tuttavia, non possono essere fatti valere in sede contenziosa, con l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio (e degli atti processuali successivi) posti in essere dal curatore, innanzi al giudice della causa di merito, essendo, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 per contro, deducibili soltanto nell ’ ambito della procedura fallimentare, con il reclamo al tribunale fallimentare a norma dell’ art. 26 l.fall. (cfr., con riguardo al vizio conseguente alla mancanza del parere del comitato dei creditori richiesto dall’art. 146, comma 2°, l.fall., Cass. n. 20637 del 2004).

4.16. Con il quarto motivo di ricorso principale e con il terzo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 с.р.с., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha affermato la responsabilità dei convenuti sul rilievo che, a fronte del deficit patrimoniale che la società presentava alla data del 23/10/2007,gli stessi avevano omesso di proporre una tempestiva istanza per la dichiarazione di fallimento della stessa,così tuttavia non considerando che: a) il danno, determinato nella somma di €. 1.105.468,83 quale differenza dei netti patrimoniali al 28/6/2007 e alla data del fallimento, è stato , in realtà , provocato non d al contestato ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento ma dal compimento di due operazioni, e cioè il contratto di affitto dei due rami di azienda per la durata di due anni, stipulato il 23/10/2007, e la cessione del contratto di leasing immobiliare, effettuata il 27/7/2009, che avrebbero appunto generato un simile importante pregiudizio: il danno conseguente all’asserito ritardo, come la stessa sentenza evidenzia,ammonta, infatti, in ragione dei maggiori interessi passivi ricompresi negli importi ammessi al passivo, alla somma di €. 72.000; b) la [OSCURATO:SOCIETA], del resto, non poteva ritenersiin stato d’insolvenza né alla data del 31/7/2007 (deficit patrimoniale indicato dal consulente tecnico d’ufficio in €. 89.047,00), né alla data del 23/10/2007 (deficit patrimoniale indicato dal consulente tecnico d’ufficio in €.

Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 143.476,00), né alla data del 31/12/2007 (deficit patrimoniale indicato dal consulente tecnico d’ufficio in €. 379.825,00) e neppure alla data del 28/6/2008 (deficit patrimoniale indicato dal consulente tecnico d’ufficio in €. 305.841,00): -il consulente tecnico d’ufficio ha, infatti, dichiarato che, a quelle date, la [OSCURATO:SOCIETA] godeva di una “plusvalenza latente” per cessione del contratto di leasing immobiliare di €. 387.212,00 sicché, in quelle medesime date, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva in realtà un attivo patrimoniale e non un deficit; - la [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, alle date in questione, era anche creditrice del risarcimento del danno azionato in giudizio nei confronti de i promotori d i atti di concorrenza sleale ai suoi danni,nonché degli importi, non più risultanti in bilancio ed esigibili per oltre €. 400.000,00, per crediti indicati e documentati dal consulente di parte; - lo stato d’insolvenza di una società in liquidazione dev’essere, in effetti, verificato avendo esclusivo riguardo all’idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, indipendentemente dalla sua capacità, o meno , di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;- la società poi fallita, del resto, come risulta dai documenti acquisiti dal consulente tecnico d’ufficio, alla data in cui in cui è stata messa in liquidazione, e cioè il 23/10/2007, ancora godeva degli affidamenti bancari risultan ti dalla documentazione della Banca d’Italia che i consulenti di parte avevano trasmesso al consulente dell’ufficio; - il primo liquidatore, d’altra parte, nei tre mesi in cui ha svolto l’incarico, ha eseguito pagamenti in favore di creditori chirografari per un importo complessivo di circa €. 200.000,00, facendo, poi, in una lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], espresso riferimento alla possibilità per la [OSCURATO:SOCIETA] di proporre un piano di ristrutturazione del debito; c) la Schleret risiedeva e tuttora risiede a Ginevra, sicché è ben difficile accreditare la tesi per cui avrebbe avuto un ruolo Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 dominante nella liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA], tanto più a fronte delle dichiarazioni rese dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito “di aver incontrato una sola volta la … Schleret e su richiesta del liquidatore medesimo che voleva chiarimenti su alcune posizioni della [OSCURATO:SOCIETA]”; d) non corrisponde al vero, infine, perché smentita dalla documentazione prodotta in giudizio, l’affermazione secondocui il Rosellini avrebbe venduto beni ad un prezzo inferiore al pattuito, che era già stata formulata dal curatore anche al tribunale penale, che “l’ha presa integralmente per buona, senza verificarla, come del resto ha preso per buone tutte le altre asserzioni della Curatela, senza eseguire alcun accertamento”.

4.17. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

4.18. I ricorrenti, infatti, pur lamentando la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, hanno finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, adispetto delle presunte emergenze delle stesse, hanno (tra l’altro) ritenuto che: - la società, alla data della delibera che l ’ ha messa in liquidazione, e cioè il 23/10/2007, si trovava in uno stato di deficit patrimoniale pari ad €. 143.476,33e versava , quindi, in stato di insolvenza; -il Rosellini, dopo aver assunto l ’ incarico di liquidatore nel mese di maggio del 2008, non poteva, del resto, ignorare che, il 21/6/2008, “ era stato pubblicato il bilancio al 31.12.2007 che rendeva manifesto lo stato di insolvenza”della società; - tale bilancio , “ approvato in data 27 giugno 2008, quando il … Rosellini era liquidatore da un mese, … esponeva”, infatti, “per tabulas un deficit patrimoniale di € 379.825”; - il liquidatore, tuttavia, ha presentato l ’ istanza di fallimento in proprio solo nel mese di dicembre 2010, tant’è che il fallimento Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 della società è stato dichiarato con sentenza del tribunale di Firenze solo il 2/2/2011 , e, dunque, “ a fronte di uno stato di decozione già risalente”, con un “ritardo”“di oltre tre anni”; - il Rosellini, pertanto, pur avendo “ tutti gli elementi per comprendere che la Società versava in una situazione di insolvenza e che l’unica attività da porre in essere sarebbe stata quella di depositare, con urgenza, una istanza di fallimento in proprio”, ha“colpevolmente tardato a richiedere il fallimento in proprio della Società di circa due anni e mezzo”; - la società, infatti, anche a seguito della revoca delle linee di credito da parte di Unicredit e di [OSCURATO:PERSONA] tra il mese di dicembre del 2007 e il mese di gennaio del 2008, non aveva “le risorse per poter sistemare tale posizione”, “in aggiunta a tutte le altre pendenti”, e si trovava, pertanto, già il 23/10/2007 o, al più tardi, “dalla data di redazione del bilancio 2007 (maggio/giugno 2008)”, in “uno stato di insolvenza conclamato”; - la Schleret, dal suo canto, pur in mancanza di un’investitura formale, era stata “costantemente partecipe”, “ben al di là del suo ruolo” formale, “di tutte le operazioni economiche poste in essere dalla società fallita”, essendo, infatti, emerso il “ruolo dominante permanentemente rivestito”dalla stessa “nella società e in tutte le vicende che hanno portato al fallimento”, ed aveva, quindi, “contribuito … a procrastinare per oltre tre anni una situazione di insolvenza che si era già palesata fin dal 2007”o, al più tardi, nella primavera del 2008; -la Schleret e il Rosellini, in ragione del ruolo “propulsivo” assunto dalla prima quale “liquidatore di fatto” e del ruolo “ omissivo - commissivo ” del secondo quale “liquidatore di diritto”, avevano , dunque, “ contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la società versava, avendo ritardato la sua emersione e, per l’effetto, determinato il suo aggravamento prima dell’apertura formale della procedura concorsuale.

Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025

4.19. Si tratta, com’è evidente, di un complesso accertamento in fatto che, essendo riservato, al pari del giudizio relativo all’effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.(Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), al prudente apprezzamento del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità esclusivamente per ilvizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecie concreta: -(a) omesso del tutto l’esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; - (b) supposto l ’ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass.

SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta.

4.20. Resta, pertanto, fermo che: - l ’ omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva sussistenza, quanto meno a partire dal mese di ottobre del 2007, in ragione del deficit patrimoniale in cui si trovava e della mancanza delle risorse per farvi fronte, dello stato d’insolvenza della società e la tardiva presentazione, pur a fronte di tale stato, della richiesta di fallimento della società da parte del liquidatore di diritto in concorso con quella di fatto), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice(al fine di pronunciarsi sulla domanda con la quale il Fallimento ha chiesto la condanna del liquidatore di diritto e del liquidatore di fatto al risarcimento dei danni conseguentemente arrecati alla società), ancorché la sentenza non abbia, in ipotesi,dato conto di tutte le risultanze probatorie; -è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che (come nei casi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella "motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) si sia tramutata in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass.

SU n. 8053 del 2014).

4.21. Il compito diquesta Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), potendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

4.22. La sentenza impugnata, invero, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dagli appellanti, ha, in sostanza,ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo di certo non apparente, perplesso o contraddittorio e prendendo a tal fine in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria proposta dal Fallimento , che: -la società, a fronte del deficitpatrimoniale in cui si trovava e della mancanza delle risorse per farvi fronte, versava(pur se in liquidazione) in stato d’insolvenza sin dal mese di ottobre del 2007o, al più tardi, “dalla data di redazione del bilancio 2007 (maggio/giugno 2008)”; -il liquidatore di diritto, tuttavia, con il concorso del liquidatore di fatto (e cioè della Schleret che, pur in mancanza di un’investitura formale, era stata “costantemente partecipe”, “ben al di là del suo ruolo” formale, “di tutte le operazioni economiche poste in essere dalla società fallita”, essendo, infatti, emerso il “ruolo dominante permanentemente rivestito” dalla stessa “nella società e in tutte le vicende che hanno portato al fallimento”), aveva presentato la richiesta di dichiarazione di fallimento della società solo nel mese di dicembre del 2010 ed aveva, di conseguenza, “ contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto dellasocietà, procrastinando “per Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 oltre tre anni una situazione di insolvenza che si era già palesata fin dal 2007”.

4.23. Ed una volta che: - il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che era emersa in giudizio la prova che il liquidatore di diritto e il liquidatore di fatto, pur a fronte dello stato di insolvenza in cui la società versava già nel mese di ottobre del 2007 in ragione del deficit patrimoniale riscontrato, avevano concorso a ritardare la richiesta di dichiarazione di fallimento della società ed avevano, dunque, “contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la stessa versava; - tale apprezzamento non è stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, come detto, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) con la precisa esposizione in ricorso (come imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c.) dei fatti storici controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come parimenti esposto in ricorso)dal testo della sentenza stessa ovvero dagli atti del processo, dei quali, però, la corte d’appello abbia del tutto omesso la percezione (ovvero che abbia ritenuto esistenti) nonostante il loro carattere decisivo, nel senso che, ove percepiti (o, rispettivamente, esclusi), avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere, in tutto o in parte, la sussistenza dei predetti accadimenti; non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte d’appello ha, di conseguen za, assunto, e cioè l ’ accoglimento della domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, ad ottenere il risarcimento dei danno che il predetto ritardo aveva complessivamente arrecato al patrimonio della societàpoi fallita.

4.24. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che: - nelle società che (come la [OSCURATO:SOCIETA]) sono in stato di Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare (a differenza di quanto è stato, appunto, riscontrato nel caso della [OSCURATO:SOCIETA]) l ’ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 12156 del 2024; Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 25167 del 2016); - gli amministratori della società (anche di fatto: Cass. pen. n. 18108 del 2018),che, al pari del liquidatori (tenuti, in linea di principio, al diligente adempimento degli stessi doveri: art. 2489 c.c.), abbiano illegittimamente provocato l’aggravamento del dissesto in cui versa la società, omettendo o ritardando colpevolmente la presentazione dell’istanza di fallimento nei confronti della stessa,come imposto dagli artt. 217 n. 4 e 224 n. 1 l.fall., ed abbiano, in tal modo, aggravato, in violazione di tali norme, le condizioni patrimoniali della società, con la dispersione dell ’ attivo e/o l ’ indebito aumento del passivo, sono tenuti a rispondere del danno conseguentemente arrecato alla società (cfr. Cass.

SU n. 9100 del 2015; Cass. n. 23233 del 2013; Cass. n. 2906 del 2002); - il liquidatore di fatto è colui che , al pari dell ’ amministratore di fatto(cfr. Cass. n. 23213 del 2025; Cass. n. 1546 del 2022), si èingerito, pur se privo della relativa investitur a formale, nella liquidazione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative in modo completo e sistematico, fermo restando, però, che il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando il liquidatore di fatto abbia compiuto o concorso a compiere atti, come la scelta di “procrastinare per oltre tre anni una situazione di insolvenza”, di tale rilevanza da dimostrare comunque l ’ effettivo inserimento dello stesso nella gestione della società.

Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025

4.25. Con il quinto motivo di ricorso principale e con il quarto motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., nonché dell’art. 72-quaterl.fall. e dell’art.2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ai fini della determinazione dei netti patrimoniali , ha ritenuto che doveva essere calcolata anche la “ plusvalenza ” da cessione di contratto di leasing immobiliare , pari ad € . 387.212, e cioè la somma che la [OSCURATO:SOCIETA], se fosse fallita il 28/6/2008, avrebbe potuto incassare dalla società di leasing in ragione del la differenza tra il debito a tale data della s ocietà fallita verso la concedente, pari ad €.1.135.288, e il prezzo di cessione , pari al valore di “stima” di € . 1.522.500 , omettendo, tuttavia , di considerare che: -il debito della società verso la concedente alla data del 28/6/2008, quale risulta dalle scritture contabili , che fanno prova contro il curatore, è di € . 1.180.904,64, al quale occorre aggiungere i canoni scaduti e non pagati di €. 131.111,73, per un totale di €. 1.312.015,01; - il prezzo di cessione, dal suo canto,non è il valore di stima ma corrisponde, come prevede l’art. 72-quater l.fall., al prezzodi ricollocamento del bene sul mercato, pari ad €.1.339.237,64, come risulta dal contratto di cessionea [OSCURATO:SOCIETA] del 27/7/2009, che è opponibile alFallimento anche perché non è stato revocato ai sensi dell ’ art.2901 c.c.; -la plusvalenza, di conseguenza, non è di €. 387.212 ma al più di€. 27.222; - il deficit patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] alla data del 28/6/2008 nonè, dunque, di € . 305.841 ma , in realtà, di €. (305.841+359.990=) 665.831 sicché, alla luce delle scritture contabili della società, la differenza tra i due netti patrimoniali è di €. (1.411.310 - 665.831=) 745.479 ; - il danno asseritamente causato al Fallimento deve essere, quindi, ridotto Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 quanto meno all’importo di €. 745.478; - la [OSCURATO:SOCIETA], del resto, attraverso la cessione del contratto di leasing, ha conseguito un sicuro vantaggio giacché, da un lato, ha percepito il corrispettivo di €. 158.333, al netto dell’IVA, superiore a quello che le sarebbe spettato di €. 27.222, mentre, dall’altro, si è sottratta all’obbligo, assunto da [OSCURATO:SOCIETA], di pagare in unica soluzione l’intero corrispettivo contrattualmente dovuto di €. 1.180.904,64 e la penale diun terzo dell’intero corrispettivo non pagato, pari ad €. 437.338,00, come stabilito dalcontratto di leasing.

4.26. Con il sesto motivo di ricorso principale e con il quinto motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. e del principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili, nonché degli artt. 2425 e 2426 c.c. e dei principicontabili OIC 15, in relazione all’art. 360 n. 3 с.р.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, allo scopo di determinare il danno in ragione della differenza tra i netti patrimoniali, ha proceduto alla svalutazione dei crediti non presenti nella situazione patrimoniale, per la somma complessiva di €. 353.298,49, ed ha, quindi, ritenuto che, ai fini della quantificazione dell ’ attivo alla datadel 28/6/2008 , l ’ ammontare dei crediti fosse pari alla somma di €. 1.713.755, omettendo, per contro, di considerare, in violazione delle scritture contabili e del principio di inscindibilità del loro contenuto, che: - la s ocietà , in data 1/10/2007, aveva deliberato un “fondo svalutazione crediti” di €. 682.107,00, risultante poi dal bilancio al 31/12/2007 e dalla sua contabilizzazione in una apposita scheda contabile; -il fondo svalutazione crediti ha natura contabile, nello stesso modo in cui tale natura è posseduta da tutti i libri e le scritture contabili, per cui, una volta che il fondo risulta nella contabilità aziendale, lo Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 stesso fa prova ai sensi dell’art. 2709 c.c. contro l’imprenditore, sicché l’ammontare dei crediti, in ragione del loro valore di presumibile realizzazione, dev’essere ridotto del valore di tale fondo; - l ’ ammontare dei crediti dev ’ essere, di conseguenza , ridottoad € . (1.713.755 - 682.107=) 1.031.648 , per cui il deficit patrimoniale della società alla data del 28 /6/ 2008 non è , dunque,di €. 305.841 ma di € . (305.841+359.990+682.107=) 1.347.938; - la differenza tra netti patrimoniali (1.411.310 - 1.347.938) e l’ammontaredell’asserito danno, già ridotto ad €. 745.478,è, pertanto, pari ad € . 63.372 ,00.

4.27. Con il settimo motivo di ricorso principale e con il sesto motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la v iolazione e la falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., del principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili e dell ’ art.2424 c.c., in relazione all’art. 360 п. 3 с.р.с. , ha nno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, allo scopo di determinare il danno in ragione della differenza tra i netti patrimoniali, ha ritenuto, ai fini della quantificazione del passivo a tale data, che l ’ ammontare dei “ debiti diversi ” , a seguito della sua rettifica in aumento rispetto all’importo tratto dal bilancio, pari ad €. 587.377, fosse pari all’importo complessivo di € . 772.736, senza, però , considerare, in violazione del principio d’inscindibilità del loro contenuto, che: - le scritture contabili, come emerge dai saldi passivi delle relative schede contabili,evidenziano che l’ammontare di tali debiti è, in realtà, pari alla somma complessiva di € . 945.841 ; - i l maggior ammontare dei “debiti diversi” per € . (945.841 - 772.736=) 173.105, pertanto,riduce di pari importo la differenza tra i netti patrimoniali, per il risultato negativo di (63.371 - 173.105=) “ - Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 109.734”; - nessun danno è stato , in definitiva, arrecato alla società fallita.

4.28. Con il nono motivo di ricorso principale e con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 191 c.p.c. nonché dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 с.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ai fini della determinazione del danno con il criterio del “netto differenziale”, ha finito per attribuire alla responsabilità dei convenuti voci di danno non riconducibili al loro comportamento, come l’asserita svalutazione dell’immobile oggetto del contratto di leasing ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] e la riduzione delle rimanenze conseguente alla vendita a tale società, omettendo, tuttavia, di considerare che: -gli atti da cui sarebbe derivato il danno non sono stati revocati e sono,perciò, validi ed efficaci; - la loro legittimità esclude, pertanto, che gli stessi abbiano arrecato un danno antigiuridico e che i loro autori possano esserne ritenuti responsabili.

4.29. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

4.30. La corte d’appello, infatti, dopo aver (correttamente) affermato che il liquidatore di diritto e il liquidatore di fatto, pur a fronte dello stato di insolvenza in cui versava la società poi fallita, avevano concorso a ritardare la richiesta di dichiarazione di fallimento della società ed avevano, dunque, “contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la stessa versava, e che gli stessi erano, di conseguenza, giuridicamenteresponsabili per il danno che tale ritardo, “lungo tutto il periodo” in cui è durato “fino al fallimento”, aveva ille citame nte arrecato al patrimonio della società, ha, come visto, ritenuto che: - il danno così arrecato poteva essere legittimamente liquidato secondo il Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 criterio della differenza dei cd. netti patrimoniali; -tale metodo, infatti, può essere utilizzato tutte le volte in cui“il nesso causale tra le omissioni e le azioni poste in essere …ed il danno risulta comunque accertato” ma “persiste l’ impossibilità di ricostruire gli addebiti specifici”; - il consulente tecnico d ’ ufficio aveva , dunque, correttamente quantificato il danno risarcibile in ragione della “ differenza tra il patrimonio netto esistente al momento in cui avrebbe dovuto cessare la gestione (fine 2007 o al più al momento del deposito del relativo bilancio nella primavera 2008) e quello invece asseverato alla data del fallimento”, procedendo, quanto all ’ attivo, in ragione del “congruo materiale contabile” a disposizione, all’analisi dei singoli mastri e dei saldi dei relativ i cont i, apportando le rettifiche necessarie per rendere real i i corrispondenti valori al momento in cui doveva cessare la gestione e al momento della dichiarazione di fallimento, mentre, quanto alpassivo, ha tenuto conto delle somme per cui i creditori s ono stati ammessi al passivo.

4.31. Tali statuizioni, insindacabili (per le ragioni in precedenza esposte)quanto agli accertamenti in fatto sui quali sono state fondate, a partire dall’esatta determinazione(al di là della loro rappresentazione contabile) degli effettivi valori dell’attivo( come i crediti) e del passivo ( come i debiti ) sociale, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette.

4.32. Non v’è dubbio, in effetti, che, in linea di principio, nel caso in cui gli amministratori o, come nel caso in esame, i liquidatori della società abbiano indebitamente omesso di chiedere l’apertura della procedura di fallimento nei confronti della stessa ed abbiano, di conseguenza, “contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la società debitrice versava, il danno che tale ritardo ha illegittimamente arrecato al patrimonio della societàdev’essere rinvenuto nella sommatoria Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 tra l’incremento del valore del passivoe/o la riduzione del valore dell’attivoche si sono indebitamente verificati nel periodo in cui è indebitamente proseguita l’attività sociale.

4.33. Sennonché, ove sia stata riscontrata (come nel caso in esame) l’impossibilità di una ricostruzione analitica dei valori dell’attivo e del passivo a tal fine rilevanti , la liquidazione del danno (in via, evidentemente, equitativa) può essere legittimamente operata con il ricorso al criterio presuntivo della “differenza dei netti patrimoniali”(Cass. n. 24431 del 2019, in motiv.).

4.34. Il pregiudizio conseguente all’indebita prosecuzione dell’attività sociale può essere, perciò, individuato - come detto in viapresuntiva e con salvezza della prova contraria , nel caso non fornita- nella sommatoria d i tutte le perdite verificate si tra ilmomento in cui è accertato lo stato d’ insolvenza della società e la formale dichiarazione di fallimento della stessa(e dedotte, in ogni caso, le perdite che si sarebbero egualmente verificate pur se la società fosse stata tempestivamente assoggettata al fallimento: cfr. Cass. n. 17033 del 2008): e, dunque (ove, come nel caso invero incontestato , sia no emers i in giudizio inadempimenti degli amministrator i o dei liquidatori idon ei, almeno in astratto, ad arrecare un danno di tale dimensione , nonché le ragioni impeditive di un rigoroso e distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili a tali inadempimenti: cfr. Cass. n. 24431 del 2019, in motiv.), in misura pari alla differenza tra i cd. netti patrimoniali;vale a dire nella somma corrispondente alla differenza tra il valore (di liquidazione) del patrimonio netto (attivo-passivo) al momento in cui la società era in stato di insolvenza e doveva esserne, di conseguenza, dichiarato il fallimentoe il valore (di liquidazione) del patrimonio netto (attivo-passivo) al momento in cui il suo fallimento è stato, poi,effettivamente dichiarato.

Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025

4.35. In base a tale criterio (che presuppone, evidentemente, l’esistenza di una contabilità societaria attendibile e completa al punto da consentire quanto meno l’identificazione dei dati necessari per il calcolo dei netti patrimoniali negli indicati momenti ), i l danno viene forfettariamente determinato nella misura corrispondente ( non già alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede concorsuale, come hanno preteso i ricorrenti nelle memorie, ma, con maggiore precisione) alla “ perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività” (Cass. n. 17033 del 2008) e, per l’effetto, alla differenza (che misura, in modo sintetico ma plausibile, la diminuzione di valore che il patrimonio sociale ha subito in conseguenza dell’indebita prosecuzione dell’attività) che dovesse (come nel caso in esame) risultaredalla comparazione tra la situazion e patrimonial e della società nelmomento in cui si è verificata in fatto la causa (e cioè lo stato d’insolvenza) che avrebbe imposto la presentazione della domanda di fallimento da parte dei suoi legali rappresentanti (e, dunque, la cessazione della relativa attività, compresa la liquidazione) e la situazione patrimoniale della società nel (differente) momento in cui è stata , in seguito, formalmente pronunciata la sentenza dichiara tiva del suo fallimento.

4.36. In tema di risarcimento deldanno, del resto, questa Corte ha affermato, in generale, che: - i l giudice può fare ricorso, come avviene con i netti patrimoniali, al criterio della liquidazione equitativa del danno a norma dell’art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni (e cioè l’esistenza di un danno certo e l’impossibilità o la rilevante difficoltà nella stima esatta dello stesso) anche senza (e, dunque, anche contro la) domanda della parte danneggiata, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n.

Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 2831 del 2021); - il potere discrezionale del giudice di liquidazionein via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza suldanno e non è censurabile in sede di legittimità, purché (come è accaduto nel caso di specie) la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi deldanno effettivo e dell’integralità del risarcimento (cfr. Cass. n. 341 del 2025).

4.37. La corte d’appello, lì dove ha quantificato il danno risarcibile (cui i convenuti erano tenuti per aver indebitamente ritardato la dichiarazione di fallimento della società) secondo il criterio della “differenza tra il patrimonio netto esistente al momento in cui avrebbe dovuto cessare la gestione (fine 2007 o al più al momento del deposito del relativo bilancio nella primavera 2008) e quello invece asseverato alla data del fallimento”, a prescindere dal fatto che il Fallimento attore aveva, a sua volta, censurato tale criterio (evidentemente allo scopo di conseguire un più ampio risarcimento), si è, dunque, attenuta ai principi esposti e si sottrae, pertanto, alle censure svolte, al riguardo, dai ricorrenti.

4.38. Con l’ottavo motivo di ricorso principale e con il settimo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e 191 c.p.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., nonche l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360n. 5 с.р.с., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello: a) ha espressamente riconosciuto, in sede di rigetto dell’appello incidentale del Fallimento, che le domande dello stesso erano prive di prova e, comunque, infondate, procedendo nondimeno a s opperire all’assenza di prova e all’accertata infondatezza delle domande, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 con ilricorso alla consulenza tecnica, che non può, invece, porre rimedio alla riconosciuta mancata allegazione di prova; b) ha accolto la domanda proposta dal Fallimento determinando il danno risarcibile con il criterio del netto differenziale che lo stesso Fallimento aveva, tuttavia, contestato, finendo, così, per accogliere, sulla base di una perizia che non doveva essere disposta, una domanda che l’attore non aveva neppure proposto.

4.39. Il motiv o, per la seconda parte, è assorbito dal rigetto di quelli precedenti mentre, per il resto,è infondat o .

4.40. Se, in effetti, è vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, e che la stessa non può essere, pertanto,utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 30218 del 2017; Cass. n. 10373 del 2019), resta, nondimeno, il principiosecondo il quale, come ha correttamente ritenuto la corte d’appello, è consentito derogare al divieto di indagini esplorative tutte le volte in cui, come nel caso in esame, l ’ accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (Cass. n. 28669del 2 013, in materia di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali; Cass.n. 3191 del 2006; Cass. n. 9060 del 2003).

4.41. La corte d’appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che: - la consulenza tecnica d ’ ufficio può essere legittimamente disposta, assegnando alle correlate indagini peritali “funzione percipiente”, quando la stessaverta, come nel caso, su elementi già allegati dalla parte ma che soltanto un tecnico, in ragione delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, sia in grado di Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 accertare; - nel caso in esame, pertanto, la consulenza tecnica d’ufficio “non ha avuto certamente la funzione di sopperire a carenze probatorie ma”, specie a fronte dell ’ impossibilità di “indicare per ciascuna operazione (le voci di danno indicate dalla [OSCURATO:PERSONA]) … l’influenza che questa ha avuto sul patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]”,“solo di dare una spiegazione tecnica in relazione alla documentazione già in atti”, si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure dei ricorrenti.

4.42. La censura, d’altra parte, omette diillustrare, con la dovuta specificità, se e in che misura la relazione del consulente tecnico d’ufficio abbia finito per accertare fatti che, alla luce del principio esposto, la parte attrice aveva invece l’onere di provare in giudizio e che, adispetto della conseguente violazione dello stesso, il giudice di merito abbia, poi, in concreto, posto a fondamento della pronuncia di condanna dei convenuti appellanti al contestato risarcimento dei danni.

I ricorsi, per l’inammissibilità o l’infondatezza di tutti i motivi, sono, dunque, inaccoglibili e devono essere, per l’effetto, rigettati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 24114-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 avversola SENTENZA N. 1169/2020 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunaledi Firenze, con sentenza del 17 / 7 / 2018, in accoglimento delle domande del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ha condannato i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni che gli stessi, in qualità, rispettivamente, di liquidatore di diritto e di liquidatore di fatto della società poi fallita , avevano arrecato, determinandone la misura nella somma complessiva di €. 1.105.468,83, oltre rivalutazione, interessie spese. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti atti d’appelloavverso tale sentenza. 2.1. La corte distrettuale, con la pronunciain epigrafe, ha respinto gli a ppell i proposti e ha, per l ’ effetto, integralmente confermato la sentenza impugnata. 2.2. La corte, in particolare, ha, per quanto ancora rileva, innanzitutto,esaminato i motivi con i quali g li appellanti avevano censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, nonostante le eccezioni formulate dagli stessi a norma dell’art.75 c.p.p., non aveva dichiarato l ’ estinzione del giudizio e l i ha ritenutiinfondati. 2.3. La corte, sul punto, ha rilevato che : - il tribunale aveva respinto l’eccezione di estinzione del processo propostaai sensi dell’art. 75 c.p.p. sul rilievo che: - “ l ’ estinzione del processo può essere dichiarata solo allorquando si versi in una situazione di litispendenza tra cause e quindi, per potersi avere l’applicazione dell’art. 75 c.p.p., è necessario che tra la domanda precedentemente proposta e quella avanzata davanti al giudice Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 penale, vi sia piena coincidenza in ordine ai soggetti, al petitum e alla causa petendi”; - “ nel caso di specie, pur sussistendo coincidenza soggettiva, non sussisteva identità "oggettiva" tra le due azioni, perchè la domanda risarcitoria azionata in sede penale atteneva alla specifica posta di danno conseguente a condotta per reato "concorrente" emersa solo in corso di dibattimento e che aveva comportato la modifica dell’originaria imputazione con aggiunta del capo n. 4 relativo alla "cessione frazionata del magazzino", stimato in € 577.000,00 nel bilancio 2007”; -la costituzione di parte civile per tale specifica condotta non interferiva, di conseguenza,“con il presente giudizio che non concerneva detto fatto di reato”; - la Schleret aveva censurato tale statuizione chiedendo di “dichiarare il … giudizio estinto ex art. 75 primo comma CPP (v. motivo di impugnazione n. 1)” e di “dichiarare l’inammissibilità delle domande della [OSCURATO:PERSONA] stante che la medesima Curatela ha provveduto al frazionamento dell’azione a causa dell’azione civile già iniziata, senza aver previamente fatto apposita riserva di proposizione di domande in sedi diverse (v. motivo di impugnazione n. 2)”; - il Rosellini, dal suo canto, aveva chiesto di ritenere “come rinunciate ex lege le domande qui formulate dalla curatela attrice” e di “dichiarare il presente giudizio civile estinto ex art.75 primo comma c.p.p.”. 2.4. La corte d’appello ha condiviso la decisione assunta dal tribunale, evidenziando, a sua volta, che: - il trasferimento dell’azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall’art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati, con la differenza, rispetto alla disciplina civilistica, che non è il secondo giudice a doverla dichiarare, con effetto estintivo, ma il giudice civile precedentemente adito; - Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 l’estinzione prevista dall’art. 75 c.p.p. presuppone l’identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle medesime, e cioè le personae, il petitum e la causa petendi ; - nel caso di specie, la domanda proposta dal curatore nel giudizio civile, come emerge dall’atto di citazione di primo grado, ha avuto per oggetto “il mancato ricorso alla procedura fallimentare e la consumazione di somme realizzate nel periodo 2007-2011”, come “le vendite a favore di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] pari ad € 674.145; le spese sostenute per ‘gestione ordinaria’ per € 479.307,03; la cessione dei contratti di leasing immobiliare e mobiliare la vendita del software; la maturazione di interessi”, “senza alcun riferimento al magazzino”; - la costituzione del curatore quale parte civile nel giudizio penale, invece, fa “riferimento a fattispecie diversa” rispetto a quella“oggetto della domanda in sede civile”, avendo “ contestato a Schleret e a Rosellini la cessione frazionata del magazzino a [OSCURATO:SOCIETA] stimato in € 577.000 nel bilancio 2007” e di aver in tal modo concorso, attraverso “ modalità operative preferenziali di pagamento o compensazioni”, “ ad aggravare il dissesto della [OSCURATO:SOCIETA] a vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA]”, che aveva “potuto disporre di un magazzino di cui era l’unica legittimata alla commercializzazione, mentre erano rimasti in capo a [OSCURATO:SOCIETA] gli oneri di deposito e custodia, con ciò anche aggravando le spese a carico della società poi fallita”; - gli addebiti mossi in sede penale, “oltre ad essere oggettivamente diversi di quelli dianzi specificamente ravvisati a fini risarcitori”, avevano, peraltro, anche uno specifico elemento soggettivo poiché “gli imputati dovevano risponderne a titolo di dolo, mentre per configurare la responsabilità civile in questa sede era già sufficiente anche l’atteggiamento psicologico colposo, stante la violazione dei doveri di cui all’art. 2489 c.c. per non aver attivato la necessaria procedura concorsuale”. Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 2.5. La corte, quindi, ha esaminato le censure formulate dall’appellante Schleret sul rilievo che il curatore era stato autorizzato ad agire nei suoi confronti solo in qualità di “ex amministratrice e non … di liquidatrice di fatto”: e le ha parimenti ritenuteinfondate. 2.6. La corte, in particolare, dopo aver evidenziato che il tribunale aveva ritenuto l’infondatezza dell’eccezione sul rilievo che “la Curatela, nel chiedere al G.D. di essere autorizzata alla promozione dell’azione nei confronti della Schleret, aveva formulato una richiesta generica (richiamando le relazioni redatte ai sensi dell’art. 33 L.F.), senza che da ciò potesse desumersi l’esperimento di un’azione nei confronti della Schleret solo quale ex amministratrice e dunque solo per il periodo in cui questa aveva ricoperto la carica sociale ”, ha, a sua volta, condiviso tale statuizione in ragione dell ’ “ omnicomprensività dell’autorizzazione del GD in relazione alle condotte poste in essere dalla Schleret per fatti e comportamenti lesivi nei confronti della società fallita e quindi, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, a prescindere dalla carica sociale rivestita”. 2.7. La corte d ’ appello ha, quindi, provveduto ad esaminare le censure sollevate dagli appellanti in ordine al merito della domanda risarcitoria proposta dal Fallimento: e le ha rigettate. 2.8. La corte, sul punto, dopo aver, tra l ’ altro, evidenziato che: -la Schleret, nel mese di febbraio del 2005, era diventata socia di maggioranza della società con il 65% del capitale sociale; - la stessa, a partire dal mese di febbraio del 2005, aveva assunto le cariche di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato ed aveva svolto, tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 23/10/2007 (quando la società è stata messa in liquidazione), le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione e di Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 consigliere delegato; - in data 23/10/2007 , la società ha concesso in “affitto” “alla società [OSCURATO:SOCIETA].”sia il “ ramo di azienda costituito dal complesso dei contratti di franchising composti da …quarantatré istituti affiliati, dai connessi contratti di assistenza tecnica, dai rapporti commerciali in corso con gli istitutiestetici per la somministrazione di prodotti”, sia “l’istituto di estetica a marchio [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della società…”; - la Schleret, che ha partecipato alla stipula del contratto nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società poi fallita, ha, tuttavia, rivestito nella [OSCURATO:SOCIETA]. il ruolo di amministratore delegato dal 20/6/2005 e, tra il 6/10/2007 ed il 22/6/2011, quello di amministratore unico e poi, da tale ultima data, la carica di liquidatore; ha, in sostanza, ritenuto che: - la Schleret, pur in mancanza di un ’ investitura formale, era stata “costantemente partecipe”, “ben al di là del suo ruolo”, “di tutte le operazioni economiche poste in essere dalla società fallita”; -era, infatti, emerso che la Schleret aveva “permanentemente rivestito” un “ ruolo dominante … nella società e in tutte le vicende che hanno portato al fallimento” e che la stessa, come risulta adeguatamente documentato, aveva, quindi, “contribuito anch’essa a procrastinare per oltre tre anni una situazione di insolvenza che si era già palesata fin dal 2007”. 2.9. La corte d’appello, inoltre, ha rilevato che, dopo la deliberazione con la quale il 23/10/2007 l ’ a ssemblea straordinaria aveva deciso la “ copertura della perdita di E 1.104.653,60” e la “trasformazione in società a responsabilità”, “con la modifica della denominazione sociale in [OSCURATO:SOCIETA].” e il trasferimento della sede “ da Milano a Firenze ” : - [OSCURATO:PERSONA], nel mese di maggio del 2008, aveva assunto l’incarico di liquidatore; - lo stesso, però, a differenza dei suoi due predecessori, rimasti in carica per pochissimi mesi, “ha … agito per oltre due anni e mezzo”, per di più quando, alla data del Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 21/6/2008, “era stato pubblicato il bilancio al 31.12.2007 che rendeva manifesto lo stato di insolvenza”, presentando, tuttavia, l’istanza di fallimento in proprio solo nel mese di dicembre 2010; - il fallimento è stato, infatti, dichiarato con sentenza del tribunale di Firenze in data 2/2/2011, vale a dire, pur “a fronte di uno stato di decozione già risalente”, con un ritardo “di oltre tre anni”. 2.10. La corte, infatti, ha ritenuto che: - la situazione patrimoniale al 31/7/2007, utilizzata come base per la messa in liquidazione della società nell’assemblea del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata, in realtà, redatta con criteri di continuità e non, come invece sarebbe stato più corretto, di liquidazione; - a seguito delle rettifiche operate dal consulente tecnico d’ufficio al patrimonio netto contabile al 31/7/2007, era emerso che la società versava in “una situazione di deficit patrimoniale quanto meno pari ad €. 89.047,76” e che, alla data del 23/10/2007, “l’importo del deficit patrimoniale ammontava quantomeno ad €. 143.476,33”; - risultava, dunque, chiaro che già nel mese di luglio del 2007 o, al massimo, al 23/10/2007, la società si trovava in stato d’insolvenza, come, peraltro, evidenziato anche dalla sentenza penale di condanna del 18/5/2016 e come emerge anche dal fatto incontestabile e incontestato che il totale dei debiti iscritti a ruolo al 31/12/2007 ed ammessi al passivo, ammontano alla somma complessiva di €. 823.061, e cioè ad un “importo considerevole che comprova le difficoltà finanziarie della società”; - del resto, il “ bilancio al 31 dicembre 2007, approvato in data 27 giugno 2008, quando il … Rosellini era liquidatore da un mese, … esponeva per tabulas un deficit patrimoniale di € 379.825”; -tale risultanza “consente”, dunque, “di affermare che il predetto non potesse a quel punto ignorare lo stato di insolvenza già in atto”; -tale “dato documentale”, di conseguenza, “lo inchioda sul piano della responsabilità”. Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 2.11. Il consulente tecnico d’ufficio, ha proseguito la corte d’appello, ha, in effetti , accertato che : - “ lo stato di insolvenza …era conoscibile” dal Rosellini “ già dalla data della s ua nomina (21/05/2008) e, in ogni caso, al più tardi, sicuramente dalla data di redazione del bilancio 2007 (maggio/giugno 2008), atteso che lo stesso esponeva un deficit patrimoniale di € 379.825”; -“… al momento della nomina, il … Rosellini avesse già tutti gli elementi per comprendere che la Società versava in una situazione di insolvenza e che l’unica attività da porre in essere sarebbe stata quella di depositare, con urgenza, una istanza di fallimento in proprio”; - tuttavia, “ ciò è avvenuto solamente nel mese di novembre 2010”, per cui il Rosellini aveva “ colpevolmente tardato a richiedere il fallimento in proprio della Società di circa due anni e mezzo”; - la società, infatti, anche a seguito della revoca delle linee di credito e della risoluzione del contratto di finanziamento con Unicredit del 12/12/2007 nonché della revoca di tutte le linee di credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avendo “le risorse per poter sistemare tale posizione”, “in aggiunta a tutte le altre pendenti”, e trovandosi, quindi, in “uno stato di insolvenza conclamato”, avrebbe dovuto procedere al deposito di un’istanza di fallimento in proprio; - il Rosellini ha, invece, atteso circa due anni e mezzo prima di depositare istanza di fallimento in proprio, provvedendo al suo deposito quando ciò era divenuto inevitabile essendo stato notificato alla società un decreto ingiuntivo per oltre €. 200.000 che la società non poteva onorare. 2.12. La corte, in definitiva, ha ritenuto che, a fronte di uno stato d’insolvenza conclamato, del ruolo “propulsivo” della Schleret, quale “liquidatore di fatto”, e del ruolo “omissivo- commissivo” del Rosellini, quale “liquidatore di diritto”, gli stessi avevano“contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la società versava, avendo ritardato la sua emersione e, per Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 l’effetto, determinato il suo aggravamento prima dell’apertura della procedura concorsuale. 2.13. La corte, inoltre, ha rilevato come avevano contribuito all’aggravamento del dissesto della società poi fallita anche gli atti con i quali la stessa, in data 27/7/2009, ha provveduto alla cessione, in favore di [OSCURATO:SOCIETA], di due contratti di leasing, e cioè il leasing avente ad oggetto un immobile in Firenze e il leasing relativo agli arredi e alle attrezzature poste nel suddetto immobile, sul rilievo che, a fronte di un “complesso immobiliare” avente alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]un valore “ oscillante fra un minimo di € 1.400.000 ed un massimo di € 1.500.000, e quindi, mediamente, Euro 1.450.000”, il Fallimento, se fosse stato tempestivamente dichiarato, ”avrebbe potuto incassare dalla società concedente circa € 385.000, pari alla differenza tra il valore dell’immobile stimato in € 1.522.50013 ed il debito residuo nei confronti di CentroLeasing (€ 1.135.288)”. 2.14. La corte d ’ appello , accertata la sussistenza degli “elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità” in capo tanto al liquidatore di diritto (il Rosellini) , quanto al liquidatore di fatto(la Schleret), ha, infine,esaminato i motiv i con i qual i gli stessi hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva determinato il danno facendo riferimento al criterio della differenza fra i netti patrimonialie li ha respinti. 2.15. La corte, sul punto, ha ancora rilevato che : - la consulenza tecnica d’ufficio, pur non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio, poiché ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti e non può essere, dunque, utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,può essere, tuttavia, legittimamente disposta, assegnando alle correlate indagini peritali “funzione percipiente”,quando la stessa verta, come nel caso in esame, su elementi già allegati dalla parte ma che soltantoun tecnico, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, sia in grado di accertare; - nel caso in esame, infatti, come risulta dalla sentenza impugnata e dalla ampia documentazione prodotta dal Fallimento, la consulenza tecnica d’ufficio, specie a fronte dell’impossibilità di “indicare per ciascuna operazione (le voci di danno indicate dalla [OSCURATO:PERSONA]) … l’influenza che questa ha avuto sul patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]”, “non ha avuto certamente la funzione di sopperire a carenze probatorie ma solo di dare una spiegazione tecnica in relazione alla documentazione già in atti”; - l ’ impossibilità di accertare il pregiudizio arrecato dalle singole operazioni contestate dal Fallimento, se costituisce certamente uno svantaggio ai danni dello stesso non essendo stata provata l’incidenza di ciascuna di esse, non può, d ’ altra parte , ridondare a vantaggio degli appellanti che, nonostante lo stato d’insolvenza in cui versava la società, non hanno assunto il comportamento agli stessi imposto dalla legge; - il metodo di calcolo della differenza dei “ netti patrimoniali”può essere, infatti, legittimamente utilizzato tutte le volte in cui“il nesso causale tra le omissioni e le azioni poste in essere da un lato ed il danno risulta comunque accertato, anche se persiste l’impossibilità di ricostruire gli addebiti specifici”; -tale criterio, del resto, “ consente di vedere il danno anche nella sua proiezione dinamica lungo tutto il periodo fino al fallimento”. 2.16. La corte, quindi,ha ritenuto che il consulente tecnico d’ufficio aveva legittimamente quantificato il danno risarcibile in ragione della “la differenza tra il patrimonio netto esistente al momento in cui avrebbe dovuto cessare la gestione (fine 2007 o al più al momento del deposito del relativo bilancio nella primavera 2008) e quello invece asseverato alla data del fallimento”, rilevando, tra l’altro, che: - il consulente, non essendo disponibile una situazione contabile al la data del Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 28/6/2008, aveva proceduto, in forza del “congruo materiale contabile” a sua disposizione, a lla ricostru zione della stessa mediante l’analisi dei singoli mastri e dei sa l di dei conti , apportando “le rettifiche tese a renderla reale e confrontabile con la situazione alla data di fallimento”; -analogo procedimento era stato utilizzato per la determinazione del “patrimonio” della società alla data d i fallimento , avendo riguardo, per ciò che riguardal’attivo, alla situazione contabile allegata alla istanza di fallimento, mentre il passivo è statoquantificato sulla scorta dei creditori ammessi; - il tribunale, sulla scorta della consulen za tecnicad’ufficio , aveva , pertanto, correttamente concluso che il deficit patrimoniale, coincidente con il danno, si era incrementato, tra il 28/6/2008 e la data del fallimento, per la sommacomplessiva di € . 1.105.468,83 . 2.17. La corte d ’ appello, infine, dopo aver ritenuto che anche l’appello incidentale del Fallimento era infondato “dato che in realtà si limita a riproporre le voci di danno indicate in primo grado, senza tuttavia smentire l’affermazione del ctu secondo il quale sussiste oggettivamente l’impossibilità di indicare … l’influenza effettiva che” “ciascuna operazione/omissione” “ha avuto sul patrimonio della Società”, ha, in definitiva, rigettato gli appelli propostidai convenuti ed ha, per l’effetto, integralmente confermato la sentenza appellata. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], c on ricorso notificato il 16 / 9 / 20 2 0 , ha chiesto , per nove motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, documentandone la notifica in data 3/7/2020. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 2/10/2002, ha, a sua volta, chiesto, per otto motivi, la cassazione della sentenza. 3.3. IlFallimento ha resistito con distinti controricors i . 3.4. Le parti hanno depositato memorie. Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo di ricorso principale e con il primo motivo di ricorso incidentale , i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 75c.p.p. e dell ’ art. 39 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato l’eccezione d’estinzione del giudizio omettendo, tuttavia, di considerare che: - il Fallimento , senza formulare alcuna riservadi chiedere in sede penale il risarcimento di altre voci di danno, aveva chiesto, in sede civile, la condanna dei convenuti al risarcimento di “tutti” i danni conseguenti ai fatti dedotti, compreso l’asserito spoglio delle “ giacenze di magazzino”; - lo stesso Fallimento , tuttavia, aveva chiesto, in sede penale, la condanna dei convenuti al risarcimento deidanni conseguenti ai fatti agli stessi contestati nell’atto d’imputazione, che comprende lospoglio del magazzino in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; - il trasferimento nel giudizio penale del la domanda di risarcimento del danno da “cessione frazionata”del magazzino, che faceva già parte del giudizio civile, imponeva , dunque, la trattazione di tale domanda nel solo giudizio penale e , di conseguenza, l’estinzione del giudizio civile, pur se comprensivo dialtre domande; - non è , infatti, consentita l a traslatio parziale della domanda giudiziale dal processo civile a quello penale perché, ove fosse consentito alla parte del processo civile di trasferire solo una parte dell’originario petitum nel processo penale, si cadrebbe nella situazione che l’art. 75, comma 1, c.p.p. intende evitare, e cioè che l’accertamento giudiziale della medesimasituazione giuridica controversa sia frammentato in due diverse sedi giurisdizionali, facendosi venir meno il principio dell’accentramento nel processo penale voluto dalla norma; - una volta che la parte eserciti l’azione civile prima nel processo civile e poi in quello penale, è in quest’ultimo che deve, pertanto, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 accentrarsi l’esame della domanda; - la corte d ’ appello, del resto, ha condannato i convenuti anche per la parte di danno per la quale il Fallimento si era costituito parte civile nel processo penale; - i convenuti, infatti, sono stati condannati al risarcimento del danno determinato in corrispondenza della differenza tra il passivo alla data della dichiarazione di fallimento e quello al momento anteriore della conoscibilità dello stato d’insolvenza, che necessariamente comprende , quale complessiva perdita del patrimonio, anche l e rimanenze, che costituiscono una voce di bilancio. 4.2. Con il secondo motivodi ricorso principale e con il secondo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 75 c.p.p. nonché de l principio del ne bis in idem, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appelloha condannato i convenuti anche per la parte di danno, derivante dalla “cessione frazionata” del magazzino, per il quale il Fallimento si era costituito parte civile nel processo penale, omettendo, tuttavia, di considera re che , quanto meno per tale parte di danno , il giudizio civile , onde evitare la violazione del principio del ne bis in idem,avrebbe dovuto essere dichiarato estinto e che, non potendosi ammettere la duplicazione delle condanne per il medesimo titolo neppure in via potenziale, solo l’estinzione dell’intero giudizio avrebbe consentito di escludere tale possibilità. 4.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. 4.4. [OSCURATO:PERSONA], in effetti, ritenuto che: - “ non può esserci una traslatio parziale del contenuto della domanda giudiziale (che, ai sensi dell’art. 99 c.p.c., è l’atto formale di esercizio dell’azione civile) dal processo civile a quello penale ”; -“ove, infatti, venisse consentito alla parte del processo civile di trasferire solo una parte dell’originario petitum nel processo Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 penale, si cadrebbe nella situazione chel’art. 75, c. 1, intende evitare, e cioè che l’accertamento giudiziale circa una sola situazionegiuridica controversa sia frammentato in due diverse sedi giurisdizionali, nella sostanza facendosi venir meno il principio dell’accentramento nel processo penale voluto dalla norma”; - “ d i conseguenza, il concetto di azione civile cui fa riferimento l’art. 75, c. 1, c.p.p. è necessariamente unitario, in quanto sta ad indicare l’azione che è stata concretamente esercitata nel processo civile e che, come tale, nel caso di concomitante esistenza di processo penale, può rimanere confinata nel processo civile o essere trasferita nel processo penale, sempre, però, nella sua interezza, al di là delleintenzioni della parte che ha proposto la domanda”; - “ in altre parole, l’ordinamento non crea alcuna pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio civile, ma una volta che la parte eserciti l’azione civile prima nel processo civile e poi in quello penale, è in quest’ultimo che deve accentra(r)si l’esame della domanda ”; - pertanto, “ è ammissibile la proposizione di due distinte domande risarcitorie nella sede civile e in quella penale, attraverso la distinzione delle voci di danno richieste nei due giudizi, purché tale scelta sia effettuata espressamente mediante apposita riserva formulata nel proporre la domanda, restando invece esclusa la possibilità di limitare in sede civile la domanda originariamente proposta senza distinzione alcuna” (Cass. n. 1985 del 2008). 4.5. Il trasferimento dell ’ azione civile nel processo penale, regolato dall’art. 75 c.p.p., determina, tuttavia, una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza ( e non a quello disciplinato dall ’ art. 306 c.p.c.) in quanto previsto al solo fine di evitare contrasti di giudicati (Cass. SU n. 8353 del 2013; Cass. n. 35951 del 2021). 4.6. La costituzione di parte civile comporta, pertanto,il trasferimento nel processo penale dell’azione precedentemente Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 proposta in sede civile, a norma dell’art. 75 c.p.p., con conseguente estinzione del giudizio civile per rinuncia agli atti, soltanto nelcaso di effettiva coincidenza delle azioni per petitum e causa petendi (cfr. Cass. n. 34529 del 2019, in motiv.; conf. Cass. n. 6754 del 2005; Cass. n. 20823 del 2005; Cass. SU n. 6538 del 2010). 4.7. Ne consegue che, nel caso (come quello in esame) in cui, in ragione dei diversi fatti illeciti dedotti e dei danni rispettivamente pretesi, tale coincidenza di domande non sussista (neppure in parte), il trasferimento previsto da tale norma dev’essere escluso e ciascuna delle differenti azioni risarcitorie (indipendentemente dall’esito dell’una o dell’altra) rimane legittimamente incardinat a presso il giudice civile e il giudice penale (rispettivamente) aditi. 4.8. La domanda risarcitoria che il Fallimento ha proposto nei confronti dei convenuti in sede civile, infatti, secondo quanto accertato in fatto dalla corte d’appello, ha avuto per fondamento addebiti differenti, per causa petendie petitum, rispetto a quelli mossi agli stessi con la costituzione da parte delFallimento quale parte civile nel giudizio penale introdotto nei loro confronti, poiché, in ragione della diversità del credito risarcitorio che risulta azionato (pur tra le stesse parti) nell’uno e nell’altro giudizio, il giudicato che si dovesse formare sulla prima domanda non può in alcun modo confliggere con il giudicato che si forma sull’altra. 4.9. Tale diversità, del resto, è stata definitivamente confermata dalla sentenza n. 18345/2025, depositata dal Fallimento unitamente alla memoria, con la quale questa Corte, in data 7/2.15/5/2025, nel confermare la condanna pronunciata in sede penale nei confronti dei ricorrenti, ha espressamente condiviso quanto affermato dal giudici di merito, i quali, contrariamente ai rilievi espressi sul punto dagli imputati, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 hanno, appunto, ritenuto che “la domanda di risarcimento del danno proposta dalla curatela in sede civile aveva un oggetto diverso rispetto a quella proposta nel … procedimento penale, la quale attiene unicamente alle condotte contestate al punto 4) dell’imputazione, concernenti la cessione frazionata del magazzino e oggetto di contestazione suppletiva all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”. 4.10. La corte d ’ appello lì dove ha ritenuto che la costituzione quale parte civile del Fallimento nel processo penale nei confronti dei convenuti non aveva determinato l’estinzione del giudizio civiledallo stesso promosso nei confronti degli stessi sul presupposto, in fatto, che gli addebiti contestati in sede penale ai medesimi convenuti erano “oggettivamente diversi di quelli … specificamente ravvisati a fini risarcitori ” nel giudizio civile, si è, dunque, attenuta ai principi espostie, come tale, si sottrae alle censure svoltesul punto dai ricorrenti . 4.11. Con il terzo motivo, la ricorrente principale , lamentando la violazione ela falsa applicazione degli artt. 25 e 31 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’o messo esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannata al risarcimento dei danni asseritamente arrecati nella qualità di “liquidatrice di fatto” della società fallita, omettendo, però, di considerare che: -il Fallimento era stato autorizzato dal giudice delegato ad agire in giudizio nei confronti della Schleret esclusivamente per i danni che la stessa avrebbe arrecato nella sua qualità di “ex amministratrice” della società fallita e non anchequale liquidatrice di fatto della stessa; - l ’ autorizzazione ad agire, infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, non può essere omnicomprensiva, dovendo essere Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 sempre conferita, come dispone l’art. 25 n. 6 l.fall., per “atti determinati”. 4.12. Il motivo è inammissibile. 4.13. La corte d’appello ha, infatti, dichiaratamente condiviso la statuizione con la quale il tribunale aveva ritenuto l’infondatezza dell’eccezione di difetto di autorizzazione ad agire sollevata dalla convenuta sul rilievo, in fatto, che “la Curatela, nel chiedere al G.D. di essere autorizzata alla promozione dell’azione nei confronti della Schleret, aveva formulato una richiesta generica (richiamando le relazioni redatte ai sensi dell’art. 33 L.F.)” e che “ da ciò ” non poteva , pertanto, “desumersi” l’autorizzazione all’“esperimento di un’azione nei confronti della Schleret solo quale ex amministratrice e dunque solo per il periodo in cui questa aveva ricoperto la carica sociale”, dovendosi, pertanto, ritenere che il giudice delegato aveva, in realtà,autorizzato il Fallimento ad agire in giudizio nei confronti della stessa“per fatti e comportamenti lesivi nei confronti della società fallita,… a prescindere dalla carica sociale rivestita ”. 4.14. La ricorrente principale , a fronte di tale (incontestato) accertamento, lì dove ha lamentato che l’autorizzazione ad agire rilasciata dal giudice delegato , contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, non può essere omnicomprensiva, dovendo essere sempre conferita, come dispone l’art. 25 n. 6 l.fall., per “atti determinati”, ha finito, in sostanza, per dedurre l ’ illegittimità , per violazione di tale norma, del decreto con il quale il giudice delegato aveva autorizzato il curatore ad agire in giudizio nei suoi confronti. 4.15. Ivizi di legittimità del decreto di autorizzazione del giudice delegato, tuttavia, non possono essere fatti valere in sede contenziosa, con l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio (e degli atti processuali successivi) posti in essere dal curatore, innanzi al giudice della causa di merito, essendo, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 per contro, deducibili soltanto nell ’ ambito della procedura fallimentare, con il reclamo al tribunale fallimentare a norma dell’ art. 26 l.fall. (cfr., con riguardo al vizio conseguente alla mancanza del parere del comitato dei creditori richiesto dall’art. 146, comma 2°, l.fall., Cass. n. 20637 del 2004). 4.16. Con il quarto motivo di ricorso principale e con il terzo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 с.р.с., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha affermato la responsabilità dei convenuti sul rilievo che, a fronte del deficit patrimoniale che la società presentava alla data del 23/10/2007,gli stessi avevano omesso di proporre una tempestiva istanza per la dichiarazione di fallimento della stessa,così tuttavia non considerando che: a) il danno, determinato nella somma di €. 1.105.468,83 quale differenza dei netti patrimoniali al 28/6/2007 e alla data del fallimento, è stato , in realtà , provocato non d al contestato ritardo nella presentazione dell’istanza di fallimento ma dal compimento di due operazioni, e cioè il contratto di affitto dei due rami di azienda per la durata di due anni, stipulato il 23/10/2007, e la cessione del contratto di leasing immobiliare, effettuata il 27/7/2009, che avrebbero appunto generato un simile importante pregiudizio: il danno conseguente all’asserito ritardo, come la stessa sentenza evidenzia,ammonta, infatti, in ragione dei maggiori interessi passivi ricompresi negli importi ammessi al passivo, alla somma di €. 72.000; b) la [OSCURATO:SOCIETA], del resto, non poteva ritenersiin stato d’insolvenza né alla data del 31/7/2007 (deficit patrimoniale indicato dal consulente tecnico d’ufficio in €. 89.047,00), né alla data del 23/10/2007 (deficit patrimoniale indicato dal consulente tecnico d’ufficio in €. Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 143.476,00), né alla data del 31/12/2007 (deficit patrimoniale indicato dal consulente tecnico d’ufficio in €. 379.825,00) e neppure alla data del 28/6/2008 (deficit patrimoniale indicato dal consulente tecnico d’ufficio in €. 305.841,00): -il consulente tecnico d’ufficio ha, infatti, dichiarato che, a quelle date, la [OSCURATO:SOCIETA] godeva di una “plusvalenza latente” per cessione del contratto di leasing immobiliare di €. 387.212,00 sicché, in quelle medesime date, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva in realtà un attivo patrimoniale e non un deficit; - la [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, alle date in questione, era anche creditrice del risarcimento del danno azionato in giudizio nei confronti de i promotori d i atti di concorrenza sleale ai suoi danni,nonché degli importi, non più risultanti in bilancio ed esigibili per oltre €. 400.000,00, per crediti indicati e documentati dal consulente di parte; - lo stato d’insolvenza di una società in liquidazione dev’essere, in effetti, verificato avendo esclusivo riguardo all’idoneità degli elementi attivi del patrimonio sociale ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, indipendentemente dalla sua capacità, o meno , di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;- la società poi fallita, del resto, come risulta dai documenti acquisiti dal consulente tecnico d’ufficio, alla data in cui in cui è stata messa in liquidazione, e cioè il 23/10/2007, ancora godeva degli affidamenti bancari risultan ti dalla documentazione della Banca d’Italia che i consulenti di parte avevano trasmesso al consulente dell’ufficio; - il primo liquidatore, d’altra parte, nei tre mesi in cui ha svolto l’incarico, ha eseguito pagamenti in favore di creditori chirografari per un importo complessivo di circa €. 200.000,00, facendo, poi, in una lettera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], espresso riferimento alla possibilità per la [OSCURATO:SOCIETA] di proporre un piano di ristrutturazione del debito; c) la Schleret risiedeva e tuttora risiede a Ginevra, sicché è ben difficile accreditare la tesi per cui avrebbe avuto un ruolo Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 dominante nella liquidazione della [OSCURATO:SOCIETA], tanto più a fronte delle dichiarazioni rese dal liquidatore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito “di aver incontrato una sola volta la … Schleret e su richiesta del liquidatore medesimo che voleva chiarimenti su alcune posizioni della [OSCURATO:SOCIETA]”; d) non corrisponde al vero, infine, perché smentita dalla documentazione prodotta in giudizio, l’affermazione secondocui il Rosellini avrebbe venduto beni ad un prezzo inferiore al pattuito, che era già stata formulata dal curatore anche al tribunale penale, che “l’ha presa integralmente per buona, senza verificarla, come del resto ha preso per buone tutte le altre asserzioni della Curatela, senza eseguire alcun accertamento”. 4.17. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 4.18. I ricorrenti, infatti, pur lamentando la violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, hanno finito, in sostanza, per censurare la ricognizione asseritamente erronea dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, adispetto delle presunte emergenze delle stesse, hanno (tra l’altro) ritenuto che: - la società, alla data della delibera che l ’ ha messa in liquidazione, e cioè il 23/10/2007, si trovava in uno stato di deficit patrimoniale pari ad €. 143.476,33e versava , quindi, in stato di insolvenza; -il Rosellini, dopo aver assunto l ’ incarico di liquidatore nel mese di maggio del 2008, non poteva, del resto, ignorare che, il 21/6/2008, “ era stato pubblicato il bilancio al 31.12.2007 che rendeva manifesto lo stato di insolvenza”della società; - tale bilancio , “ approvato in data 27 giugno 2008, quando il … Rosellini era liquidatore da un mese, … esponeva”, infatti, “per tabulas un deficit patrimoniale di € 379.825”; - il liquidatore, tuttavia, ha presentato l ’ istanza di fallimento in proprio solo nel mese di dicembre 2010, tant’è che il fallimento Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 della società è stato dichiarato con sentenza del tribunale di Firenze solo il 2/2/2011 , e, dunque, “ a fronte di uno stato di decozione già risalente”, con un “ritardo”“di oltre tre anni”; - il Rosellini, pertanto, pur avendo “ tutti gli elementi per comprendere che la Società versava in una situazione di insolvenza e che l’unica attività da porre in essere sarebbe stata quella di depositare, con urgenza, una istanza di fallimento in proprio”, ha“colpevolmente tardato a richiedere il fallimento in proprio della Società di circa due anni e mezzo”; - la società, infatti, anche a seguito della revoca delle linee di credito da parte di Unicredit e di [OSCURATO:PERSONA] tra il mese di dicembre del 2007 e il mese di gennaio del 2008, non aveva “le risorse per poter sistemare tale posizione”, “in aggiunta a tutte le altre pendenti”, e si trovava, pertanto, già il 23/10/2007 o, al più tardi, “dalla data di redazione del bilancio 2007 (maggio/giugno 2008)”, in “uno stato di insolvenza conclamato”; - la Schleret, dal suo canto, pur in mancanza di un’investitura formale, era stata “costantemente partecipe”, “ben al di là del suo ruolo” formale, “di tutte le operazioni economiche poste in essere dalla società fallita”, essendo, infatti, emerso il “ruolo dominante permanentemente rivestito”dalla stessa “nella società e in tutte le vicende che hanno portato al fallimento”, ed aveva, quindi, “contribuito … a procrastinare per oltre tre anni una situazione di insolvenza che si era già palesata fin dal 2007”o, al più tardi, nella primavera del 2008; -la Schleret e il Rosellini, in ragione del ruolo “propulsivo” assunto dalla prima quale “liquidatore di fatto” e del ruolo “ omissivo - commissivo ” del secondo quale “liquidatore di diritto”, avevano , dunque, “ contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la società versava, avendo ritardato la sua emersione e, per l’effetto, determinato il suo aggravamento prima dell’apertura formale della procedura concorsuale. Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 4.19. Si tratta, com’è evidente, di un complesso accertamento in fatto che, essendo riservato, al pari del giudizio relativo all’effettiva ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.(Cass. n. 1234 del 2019; Cass. n. 1216 del 2006) e all’idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, i fatti ignoti da provare (Cass. n. 12002 del 2017), al prudente apprezzamento del giudice di merito, può essere censurato in sede di legittimità esclusivamente per ilvizio consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere il giudice di merito, in sede di ricostruzione della fattispecie concreta: -(a) omesso del tutto l’esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti per contro dal testo della sentenza o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti ed abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta; - (b) supposto l ’ esistenza di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui verità risulti per contro incontrastabilmente esclusa dal testo della stessa sentenza o dagli atti processuali, sempre che siano stati controversi tra le parti ed abbiano avuto, nei termini esposti, carattere decisivo (Cass. SU n. 5792 del 2024, in motiv., punto 10.14), nel senso che, ove esclusi, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti dedotti dalla parte ricorrente a fondamento della domanda o dell’eccezione dalla stessa proposta. 4.20. Resta, pertanto, fermo che: - l ’ omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa (e cioè, nel caso in esame, l’effettiva sussistenza, quanto meno a partire dal mese di ottobre del 2007, in ragione del deficit patrimoniale in cui si trovava e della mancanza delle risorse per farvi fronte, dello stato d’insolvenza della società e la tardiva presentazione, pur a fronte di tale stato, della richiesta di fallimento della società da parte del liquidatore di diritto in concorso con quella di fatto), siano stati comunque presi in considerazione dal giudice(al fine di pronunciarsi sulla domanda con la quale il Fallimento ha chiesto la condanna del liquidatore di diritto e del liquidatore di fatto al risarcimento dei danni conseguentemente arrecati alla società), ancorché la sentenza non abbia, in ipotesi,dato conto di tutte le risultanze probatorie; -è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che (come nei casi nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella "motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”) si sia tramutata in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014). 4.21. Il compito diquesta Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere aduna rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove aquella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), potendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nellamotivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole edel plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 4.22. La sentenza impugnata, invero, dopo aver valutatole prove raccolte in giudizio ed (implicitamente) escluso quelle (asseritamente contrarie) invocate dagli appellanti, ha, in sostanza,ritenuto, motivando il proprio convincimento sul punto in modo di certo non apparente, perplesso o contraddittorio e prendendo a tal fine in esame tutti i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria proposta dal Fallimento , che: -la società, a fronte del deficitpatrimoniale in cui si trovava e della mancanza delle risorse per farvi fronte, versava(pur se in liquidazione) in stato d’insolvenza sin dal mese di ottobre del 2007o, al più tardi, “dalla data di redazione del bilancio 2007 (maggio/giugno 2008)”; -il liquidatore di diritto, tuttavia, con il concorso del liquidatore di fatto (e cioè della Schleret che, pur in mancanza di un’investitura formale, era stata “costantemente partecipe”, “ben al di là del suo ruolo” formale, “di tutte le operazioni economiche poste in essere dalla società fallita”, essendo, infatti, emerso il “ruolo dominante permanentemente rivestito” dalla stessa “nella società e in tutte le vicende che hanno portato al fallimento”), aveva presentato la richiesta di dichiarazione di fallimento della società solo nel mese di dicembre del 2010 ed aveva, di conseguenza, “ contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto dellasocietà, procrastinando “per Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 oltre tre anni una situazione di insolvenza che si era già palesata fin dal 2007”. 4.23. Ed una volta che: - il giudice di merito ha ritenuto, in fatto (non importa se a torto o a ragione), che era emersa in giudizio la prova che il liquidatore di diritto e il liquidatore di fatto, pur a fronte dello stato di insolvenza in cui la società versava già nel mese di ottobre del 2007 in ragione del deficit patrimoniale riscontrato, avevano concorso a ritardare la richiesta di dichiarazione di fallimento della società ed avevano, dunque, “contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la stessa versava; - tale apprezzamento non è stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, come detto, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) con la precisa esposizione in ricorso (come imposto dall’art. 366 n. 6 c.p.c.) dei fatti storici controversi tra le parti, la cui esistenza, (o, rispettivamente, inesistenza) sia risultata con certezza (come parimenti esposto in ricorso)dal testo della sentenza stessa ovvero dagli atti del processo, dei quali, però, la corte d’appello abbia del tutto omesso la percezione (ovvero che abbia ritenuto esistenti) nonostante il loro carattere decisivo, nel senso che, ove percepiti (o, rispettivamente, esclusi), avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ricostruire la vicenda storica in termini tali da escludere, in tutto o in parte, la sussistenza dei predetti accadimenti; non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte d’appello ha, di conseguen za, assunto, e cioè l ’ accoglimento della domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, ad ottenere il risarcimento dei danno che il predetto ritardo aveva complessivamente arrecato al patrimonio della societàpoi fallita. 4.24. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che: - nelle società che (come la [OSCURATO:SOCIETA]) sono in stato di Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento dello stato d’insolvenza, dev’essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare (a differenza di quanto è stato, appunto, riscontrato nel caso della [OSCURATO:SOCIETA]) l ’ eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 12156 del 2024; Cass. n. 28193 del 2020; Cass. n. 24660 del 2020; Cass. n. 25167 del 2016); - gli amministratori della società (anche di fatto: Cass. pen. n. 18108 del 2018),che, al pari del liquidatori (tenuti, in linea di principio, al diligente adempimento degli stessi doveri: art. 2489 c.c.), abbiano illegittimamente provocato l’aggravamento del dissesto in cui versa la società, omettendo o ritardando colpevolmente la presentazione dell’istanza di fallimento nei confronti della stessa,come imposto dagli artt. 217 n. 4 e 224 n. 1 l.fall., ed abbiano, in tal modo, aggravato, in violazione di tali norme, le condizioni patrimoniali della società, con la dispersione dell ’ attivo e/o l ’ indebito aumento del passivo, sono tenuti a rispondere del danno conseguentemente arrecato alla società (cfr. Cass. SU n. 9100 del 2015; Cass. n. 23233 del 2013; Cass. n. 2906 del 2002); - il liquidatore di fatto è colui che , al pari dell ’ amministratore di fatto(cfr. Cass. n. 23213 del 2025; Cass. n. 1546 del 2022), si èingerito, pur se privo della relativa investitur a formale, nella liquidazione della società, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative in modo completo e sistematico, fermo restando, però, che il requisito della sistematicità può ritenersi superfluo quando il liquidatore di fatto abbia compiuto o concorso a compiere atti, come la scelta di “procrastinare per oltre tre anni una situazione di insolvenza”, di tale rilevanza da dimostrare comunque l ’ effettivo inserimento dello stesso nella gestione della società. Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 4.25. Con il quinto motivo di ricorso principale e con il quarto motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., nonché dell’art. 72-quaterl.fall. e dell’art.2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ai fini della determinazione dei netti patrimoniali , ha ritenuto che doveva essere calcolata anche la “ plusvalenza ” da cessione di contratto di leasing immobiliare , pari ad € . 387.212, e cioè la somma che la [OSCURATO:SOCIETA], se fosse fallita il 28/6/2008, avrebbe potuto incassare dalla società di leasing in ragione del la differenza tra il debito a tale data della s ocietà fallita verso la concedente, pari ad €.1.135.288, e il prezzo di cessione , pari al valore di “stima” di € . 1.522.500 , omettendo, tuttavia , di considerare che: -il debito della società verso la concedente alla data del 28/6/2008, quale risulta dalle scritture contabili , che fanno prova contro il curatore, è di € . 1.180.904,64, al quale occorre aggiungere i canoni scaduti e non pagati di €. 131.111,73, per un totale di €. 1.312.015,01; - il prezzo di cessione, dal suo canto,non è il valore di stima ma corrisponde, come prevede l’art. 72-quater l.fall., al prezzodi ricollocamento del bene sul mercato, pari ad €.1.339.237,64, come risulta dal contratto di cessionea [OSCURATO:SOCIETA] del 27/7/2009, che è opponibile alFallimento anche perché non è stato revocato ai sensi dell ’ art.2901 c.c.; -la plusvalenza, di conseguenza, non è di €. 387.212 ma al più di€. 27.222; - il deficit patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] alla data del 28/6/2008 nonè, dunque, di € . 305.841 ma , in realtà, di €. (305.841+359.990=) 665.831 sicché, alla luce delle scritture contabili della società, la differenza tra i due netti patrimoniali è di €. (1.411.310 - 665.831=) 745.479 ; - il danno asseritamente causato al Fallimento deve essere, quindi, ridotto Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 quanto meno all’importo di €. 745.478; - la [OSCURATO:SOCIETA], del resto, attraverso la cessione del contratto di leasing, ha conseguito un sicuro vantaggio giacché, da un lato, ha percepito il corrispettivo di €. 158.333, al netto dell’IVA, superiore a quello che le sarebbe spettato di €. 27.222, mentre, dall’altro, si è sottratta all’obbligo, assunto da [OSCURATO:SOCIETA], di pagare in unica soluzione l’intero corrispettivo contrattualmente dovuto di €. 1.180.904,64 e la penale diun terzo dell’intero corrispettivo non pagato, pari ad €. 437.338,00, come stabilito dalcontratto di leasing. 4.26. Con il sesto motivo di ricorso principale e con il quinto motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. e del principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili, nonché degli artt. 2425 e 2426 c.c. e dei principicontabili OIC 15, in relazione all’art. 360 n. 3 с.р.c., hannocensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, allo scopo di determinare il danno in ragione della differenza tra i netti patrimoniali, ha proceduto alla svalutazione dei crediti non presenti nella situazione patrimoniale, per la somma complessiva di €. 353.298,49, ed ha, quindi, ritenuto che, ai fini della quantificazione dell ’ attivo alla datadel 28/6/2008 , l ’ ammontare dei crediti fosse pari alla somma di €. 1.713.755, omettendo, per contro, di considerare, in violazione delle scritture contabili e del principio di inscindibilità del loro contenuto, che: - la s ocietà , in data 1/10/2007, aveva deliberato un “fondo svalutazione crediti” di €. 682.107,00, risultante poi dal bilancio al 31/12/2007 e dalla sua contabilizzazione in una apposita scheda contabile; -il fondo svalutazione crediti ha natura contabile, nello stesso modo in cui tale natura è posseduta da tutti i libri e le scritture contabili, per cui, una volta che il fondo risulta nella contabilità aziendale, lo Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 stesso fa prova ai sensi dell’art. 2709 c.c. contro l’imprenditore, sicché l’ammontare dei crediti, in ragione del loro valore di presumibile realizzazione, dev’essere ridotto del valore di tale fondo; - l ’ ammontare dei crediti dev ’ essere, di conseguenza , ridottoad € . (1.713.755 - 682.107=) 1.031.648 , per cui il deficit patrimoniale della società alla data del 28 /6/ 2008 non è , dunque,di €. 305.841 ma di € . (305.841+359.990+682.107=) 1.347.938; - la differenza tra netti patrimoniali (1.411.310 - 1.347.938) e l’ammontaredell’asserito danno, già ridotto ad €. 745.478,è, pertanto, pari ad € . 63.372 ,00. 4.27. Con il settimo motivo di ricorso principale e con il sesto motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la v iolazione e la falsa applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c., del principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili e dell ’ art.2424 c.c., in relazione all’art. 360 п. 3 с.р.с. , ha nno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, allo scopo di determinare il danno in ragione della differenza tra i netti patrimoniali, ha ritenuto, ai fini della quantificazione del passivo a tale data, che l ’ ammontare dei “ debiti diversi ” , a seguito della sua rettifica in aumento rispetto all’importo tratto dal bilancio, pari ad €. 587.377, fosse pari all’importo complessivo di € . 772.736, senza, però , considerare, in violazione del principio d’inscindibilità del loro contenuto, che: - le scritture contabili, come emerge dai saldi passivi delle relative schede contabili,evidenziano che l’ammontare di tali debiti è, in realtà, pari alla somma complessiva di € . 945.841 ; - i l maggior ammontare dei “debiti diversi” per € . (945.841 - 772.736=) 173.105, pertanto,riduce di pari importo la differenza tra i netti patrimoniali, per il risultato negativo di (63.371 - 173.105=) “ - Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 109.734”; - nessun danno è stato , in definitiva, arrecato alla società fallita. 4.28. Con il nono motivo di ricorso principale e con l’ottavo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 191 c.p.c. nonché dell’art. 2901 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 с.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ai fini della determinazione del danno con il criterio del “netto differenziale”, ha finito per attribuire alla responsabilità dei convenuti voci di danno non riconducibili al loro comportamento, come l’asserita svalutazione dell’immobile oggetto del contratto di leasing ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] e la riduzione delle rimanenze conseguente alla vendita a tale società, omettendo, tuttavia, di considerare che: -gli atti da cui sarebbe derivato il danno non sono stati revocati e sono,perciò, validi ed efficaci; - la loro legittimità esclude, pertanto, che gli stessi abbiano arrecato un danno antigiuridico e che i loro autori possano esserne ritenuti responsabili. 4.29. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. 4.30. La corte d’appello, infatti, dopo aver (correttamente) affermato che il liquidatore di diritto e il liquidatore di fatto, pur a fronte dello stato di insolvenza in cui versava la società poi fallita, avevano concorso a ritardare la richiesta di dichiarazione di fallimento della società ed avevano, dunque, “contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la stessa versava, e che gli stessi erano, di conseguenza, giuridicamenteresponsabili per il danno che tale ritardo, “lungo tutto il periodo” in cui è durato “fino al fallimento”, aveva ille citame nte arrecato al patrimonio della società, ha, come visto, ritenuto che: - il danno così arrecato poteva essere legittimamente liquidato secondo il Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 criterio della differenza dei cd. netti patrimoniali; -tale metodo, infatti, può essere utilizzato tutte le volte in cui“il nesso causale tra le omissioni e le azioni poste in essere …ed il danno risulta comunque accertato” ma “persiste l’ impossibilità di ricostruire gli addebiti specifici”; - il consulente tecnico d ’ ufficio aveva , dunque, correttamente quantificato il danno risarcibile in ragione della “ differenza tra il patrimonio netto esistente al momento in cui avrebbe dovuto cessare la gestione (fine 2007 o al più al momento del deposito del relativo bilancio nella primavera 2008) e quello invece asseverato alla data del fallimento”, procedendo, quanto all ’ attivo, in ragione del “congruo materiale contabile” a disposizione, all’analisi dei singoli mastri e dei saldi dei relativ i cont i, apportando le rettifiche necessarie per rendere real i i corrispondenti valori al momento in cui doveva cessare la gestione e al momento della dichiarazione di fallimento, mentre, quanto alpassivo, ha tenuto conto delle somme per cui i creditori s ono stati ammessi al passivo. 4.31. Tali statuizioni, insindacabili (per le ragioni in precedenza esposte)quanto agli accertamenti in fatto sui quali sono state fondate, a partire dall’esatta determinazione(al di là della loro rappresentazione contabile) degli effettivi valori dell’attivo( come i crediti) e del passivo ( come i debiti ) sociale, sono, sul piano giuridico, senz’altro corrette. 4.32. Non v’è dubbio, in effetti, che, in linea di principio, nel caso in cui gli amministratori o, come nel caso in esame, i liquidatori della società abbiano indebitamente omesso di chiedere l’apertura della procedura di fallimento nei confronti della stessa ed abbiano, di conseguenza, “contribuito ad aggravare” lo stato di dissesto in cui la società debitrice versava, il danno che tale ritardo ha illegittimamente arrecato al patrimonio della societàdev’essere rinvenuto nella sommatoria Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 tra l’incremento del valore del passivoe/o la riduzione del valore dell’attivoche si sono indebitamente verificati nel periodo in cui è indebitamente proseguita l’attività sociale. 4.33. Sennonché, ove sia stata riscontrata (come nel caso in esame) l’impossibilità di una ricostruzione analitica dei valori dell’attivo e del passivo a tal fine rilevanti , la liquidazione del danno (in via, evidentemente, equitativa) può essere legittimamente operata con il ricorso al criterio presuntivo della “differenza dei netti patrimoniali”(Cass. n. 24431 del 2019, in motiv.). 4.34. Il pregiudizio conseguente all’indebita prosecuzione dell’attività sociale può essere, perciò, individuato - come detto in viapresuntiva e con salvezza della prova contraria , nel caso non fornita- nella sommatoria d i tutte le perdite verificate si tra ilmomento in cui è accertato lo stato d’ insolvenza della società e la formale dichiarazione di fallimento della stessa(e dedotte, in ogni caso, le perdite che si sarebbero egualmente verificate pur se la società fosse stata tempestivamente assoggettata al fallimento: cfr. Cass. n. 17033 del 2008): e, dunque (ove, come nel caso invero incontestato , sia no emers i in giudizio inadempimenti degli amministrator i o dei liquidatori idon ei, almeno in astratto, ad arrecare un danno di tale dimensione , nonché le ragioni impeditive di un rigoroso e distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili a tali inadempimenti: cfr. Cass. n. 24431 del 2019, in motiv.), in misura pari alla differenza tra i cd. netti patrimoniali;vale a dire nella somma corrispondente alla differenza tra il valore (di liquidazione) del patrimonio netto (attivo-passivo) al momento in cui la società era in stato di insolvenza e doveva esserne, di conseguenza, dichiarato il fallimentoe il valore (di liquidazione) del patrimonio netto (attivo-passivo) al momento in cui il suo fallimento è stato, poi,effettivamente dichiarato. Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 4.35. In base a tale criterio (che presuppone, evidentemente, l’esistenza di una contabilità societaria attendibile e completa al punto da consentire quanto meno l’identificazione dei dati necessari per il calcolo dei netti patrimoniali negli indicati momenti ), i l danno viene forfettariamente determinato nella misura corrispondente ( non già alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede concorsuale, come hanno preteso i ricorrenti nelle memorie, ma, con maggiore precisione) alla “ perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell’attività” (Cass. n. 17033 del 2008) e, per l’effetto, alla differenza (che misura, in modo sintetico ma plausibile, la diminuzione di valore che il patrimonio sociale ha subito in conseguenza dell’indebita prosecuzione dell’attività) che dovesse (come nel caso in esame) risultaredalla comparazione tra la situazion e patrimonial e della società nelmomento in cui si è verificata in fatto la causa (e cioè lo stato d’insolvenza) che avrebbe imposto la presentazione della domanda di fallimento da parte dei suoi legali rappresentanti (e, dunque, la cessazione della relativa attività, compresa la liquidazione) e la situazione patrimoniale della società nel (differente) momento in cui è stata , in seguito, formalmente pronunciata la sentenza dichiara tiva del suo fallimento. 4.36. In tema di risarcimento deldanno, del resto, questa Corte ha affermato, in generale, che: - i l giudice può fare ricorso, come avviene con i netti patrimoniali, al criterio della liquidazione equitativa del danno a norma dell’art. 1226 c.c., ove ne sussistano le condizioni (e cioè l’esistenza di un danno certo e l’impossibilità o la rilevante difficoltà nella stima esatta dello stesso) anche senza (e, dunque, anche contro la) domanda della parte danneggiata, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. n. 1636 del 2020; Cass. n. Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 2831 del 2021); - il potere discrezionale del giudice di liquidazionein via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza suldanno e non è censurabile in sede di legittimità, purché (come è accaduto nel caso di specie) la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi deldanno effettivo e dell’integralità del risarcimento (cfr. Cass. n. 341 del 2025). 4.37. La corte d’appello, lì dove ha quantificato il danno risarcibile (cui i convenuti erano tenuti per aver indebitamente ritardato la dichiarazione di fallimento della società) secondo il criterio della “differenza tra il patrimonio netto esistente al momento in cui avrebbe dovuto cessare la gestione (fine 2007 o al più al momento del deposito del relativo bilancio nella primavera 2008) e quello invece asseverato alla data del fallimento”, a prescindere dal fatto che il Fallimento attore aveva, a sua volta, censurato tale criterio (evidentemente allo scopo di conseguire un più ampio risarcimento), si è, dunque, attenuta ai principi esposti e si sottrae, pertanto, alle censure svolte, al riguardo, dai ricorrenti. 4.38. Con l’ottavo motivo di ricorso principale e con il settimo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. e 191 c.p.c., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., nonche l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360n. 5 с.р.с., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello: a) ha espressamente riconosciuto, in sede di rigetto dell’appello incidentale del Fallimento, che le domande dello stesso erano prive di prova e, comunque, infondate, procedendo nondimeno a s opperire all’assenza di prova e all’accertata infondatezza delle domande, Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 con ilricorso alla consulenza tecnica, che non può, invece, porre rimedio alla riconosciuta mancata allegazione di prova; b) ha accolto la domanda proposta dal Fallimento determinando il danno risarcibile con il criterio del netto differenziale che lo stesso Fallimento aveva, tuttavia, contestato, finendo, così, per accogliere, sulla base di una perizia che non doveva essere disposta, una domanda che l’attore non aveva neppure proposto. 4.39. Il motiv o, per la seconda parte, è assorbito dal rigetto di quelli precedenti mentre, per il resto,è infondat o . 4.40. Se, in effetti, è vero che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, e che la stessa non può essere, pertanto,utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 30218 del 2017; Cass. n. 10373 del 2019), resta, nondimeno, il principiosecondo il quale, come ha correttamente ritenuto la corte d’appello, è consentito derogare al divieto di indagini esplorative tutte le volte in cui, come nel caso in esame, l ’ accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche (Cass. n. 28669del 2 013, in materia di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali; Cass.n. 3191 del 2006; Cass. n. 9060 del 2003). 4.41. La corte d’appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che: - la consulenza tecnica d ’ ufficio può essere legittimamente disposta, assegnando alle correlate indagini peritali “funzione percipiente”, quando la stessaverta, come nel caso, su elementi già allegati dalla parte ma che soltanto un tecnico, in ragione delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, sia in grado di Ric. 2020, n. 24114–Sez. 1 – CC dell ’ 11/12/2025 accertare; - nel caso in esame, pertanto, la consulenza tecnica d’ufficio “non ha avuto certamente la funzione di sopperire a carenze probatorie ma”, specie a fronte dell ’ impossibilità di “indicare per ciascuna operazione (le voci di danno indicate dalla [OSCURATO:PERSONA]) … l’influenza che questa ha avuto sul patrimonio della società [OSCURATO:SOCIETA]”,“solo di dare una spiegazione tecnica in relazione alla documentazione già in atti”, si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, come tale, alle censure dei ricorrenti. 4.42. La censura, d’altra parte, omette diillustrare, con la dovuta specificità, se e in che misura la relazione del consulente tecnico d’ufficio abbia finito per accertare fatti che, alla luce del principio esposto, la parte attrice aveva invece l’onere di provare in giudizio e che, adispetto della conseguente violazione dello stesso, il giudice di merito abbia, poi, in concreto, posto a fondamento della pronuncia di condanna dei convenuti appellanti al contestato risarcimento dei danni. I ricorsi, per l’inammissibilità o l’infondatezza di tutti i motivi, sono, dunque, inaccoglibili e devono essere, per l’effetto, rigettati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto
Sentenza Cassazione n. 33730/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris