CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 ottobre 2021
Cassazione n. 45272/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato il decreto emesso dal locale Tribunale, che aveva disposto a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due, ai sensi dell'art. 4, lett. c) e art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159/2011, nonché confisca, ai sensi degli artt. 16 e 24 dello stesso decreto, della somma di C 50.000. 2. Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso il difensore del proposto, affidandosi alle ragioni di censura di seguito indicate. Con un primo motivo lamenta una mancanza di motivazione in ordine al requisito della attualità della pericolosità, affermata dal giudicante sulla base di condanne risalenti nel tempo, senza tener conto del mutamento dello stile di vita intrapreso dopo l'ultimo reato accertato - risalente al 2013 - e senza considerare che la misura custodiale applicata nel 2019 è stata annullata dal Tribunale del riesame, anche dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione. 3,Col altro motivo lamenta che sia mancata risposta alla richiesta, avanzata dalla difesa, di riduzione della durata della misura. il , Col terzo motivo lamenta che non sia stato spiegato perché le giustificazioni fornite dall'interessato in ordine alla provenienza della somma sequestrata e confiscata siano inattendibili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. La misura personale è stata disposta a carico del Minutolo perché ritenuto soggetto socialmente pericoloso, in quanto autore di numerosi e gravi delitti commessi nel 2005, 2006 e 2013 (associazione a delinquere finalizzata alla rapina e al sequestro di persona, rapine, tentate rapine, estorsioni, ricettazione di armi) e perché indiziato del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di armi comuni e da guerra, per il quale è stato rinviato a giudizio nel 2020. A tanto devono aggiungersi le frequentazioni con persone pregiudicate che, alla luce dei controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine fino al 2016, sono stati regolari e costanti (l'ordinanza di primo grado - a cui quella d'appello ha fatto rimando - ne elenca ben 34). Pienamente giustificata e logicamente argomentata è, pertanto, la conclusione del giudicante, secondo cui Minutolo deve considerarsi - anche nell'attualità - soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi e che vive con i proventi assicurati dagli stessi, a nulla rilevando che la misura cautelare del 2019 sia stata annullata, stante il successivo rinvio a giudizio, e tenuto conto della perdurante frequentazione con soggetti pregiudicati, anch'essa rilevante nel giudizio di prevenzione, come correttamente rilevato a pag. 5 dell'ordinanza impugnata. Destituita di fondamento, inoltre, è l'ulteriore deduzione concernente la durata della misura, avendo la Corte d'appello rilevato che si tratta di misura più prossima ai minimi che ai massimi edittali e che la gravità dei reati di cui Minutolo si è reso responsabile ed il suo stile di vita - dimostrativi di una accentuata pericolosità sociale - giustificano appieno la decisione assunta al riguardo. 2. La misura reale è stata disposta perché il valore dei beni è risultato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati e perché il Minutolo non è stato in grado di giustificarne la legittima provenienza. Sia il Tribunale che la Corte d'appello non hanno mancato di prendere in considerazione le giustificazioni fornite dal proposto ed hanno spiegato che si tratta di giustificazioni fumose e inverosimili, perché nessuna prova vi è delle dazioni effettuate a favore della Toscano (moglie di Minutolo) dai parenti e perché le modalità dell'occultamento della somma sequestrata (all'interno di un'aiuola, a 50 cm di profondità) e il taglio delle banconote (tutte di 50 euro, divise in cinque mazzette da 10.000 euro cadauna) escludono logicamente che si sia trattato di dazioni effettuate, anche in parte, in occasione di battesimi e matrimoni. La spiegazione fornita dai giudici di merito in ordine alla provenienza illecita della somma è, pertanto, non solo completa (il che sarebbe già sufficiente per predicare l'inammissibilità del ricorso, stante la natura del giudizio di prevenzione), ma anche logica, sicché nessun intervento correttivo si impone a questa Corte. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deve conseguire, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - di una somma a favore della cassa delle ammende che, in ragione dei motivi di ricorso, stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/10/2021 Il Presidente (Ger14 o) Spb