CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 13809/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 111 novembre 1963; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 agosto 1949; avverso la sentenza del 10 ottobre 2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria, loro contesti in rubrica; - che avverso detta sentenza ricorrono entrambi gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, articolando, ciascuno, un unico motivo di censura, a mezzo del quale denunciano il vizio di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di non punibilità (ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) e alla quantificazione della pena; - che la prima censura non può essere dedotta atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), circostanza neanche allegata dal ricorrente; - che anche la seconda censura è indeducibile atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ha previsto che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 Il Consigliere estensore