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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 1998

Cassazione n. 09770/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1998 [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/05/1998 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannato, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. — Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto alla affermazione di responsabilità.

3. - I ricorsi sono inammissibili, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla affermazione di responsabilità.

Si tratta di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il Barry aveva confessato l'addebito ed aveva discolpato il Ceesay.

Con riferimento alla condanna di quest'ultimo il giudice dell'impugnazione ha rilevato come la sua partecipazione derivasse dall'osservazione compiuta dagli operanti che contraddiceva quanto dichiarato dagli imputati.

La motivazione non solo è presente ma anche congrua e aderente al dato processuale.

4. - I ricorso devono perciò essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1998 [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/05/1998 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannato, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. — Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto alla affermazione di responsabilità. 3. - I ricorsi sono inammissibili, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. I ricorrenti non operano alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione sulla affermazione di responsabilità. Si tratta di un assunto puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza, dalla quale emerge che il Barry aveva confessato l'addebito ed aveva discolpato il Ceesay. Con riferimento alla condanna di quest'ultimo il giudice dell'impugnazione ha rilevato come la sua partecipazione derivasse dall'osservazione compiuta dagli operanti che contraddiceva quanto dichiarato dagli imputati. La motivazione non solo è presente ma anche congrua e aderente al dato processuale. 4. - I ricorso devono perciò essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021 [OSCURATO:PERSONA] ns
Sentenza Cassazione n. 09770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris