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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 marzo 2025

Cassazione n. 05760/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21222/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo via E. Notarbartolo 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.271/2024 depositata il 12/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, pur non essendosi stata accettazione della rinuncia, deve rilevarsi che parte resistente, sia pure adducendo di non avere ricevuto notificazione del ricorso ed assumendolo solo depositato, ha provveduto a depositare controricorso solo dopo un’istanza di visibilità depositata il 13 dicembre 2024, cui, tuttavia, era seguita lo stesso giorno in ora successiva il deposito dell’atto di rinuncia; che tale deposito, essendo rimasto ignoto alla parte resistente, non rendeva superfluo depositare il controricorso; che, in conseguenza, sussiste il potere di liquidazione delle spese, stante la mancata accettazionedella rinuncia; che esse si possono compensare per la metà, stante la rinuncia alla prosecuzione del giudizio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Visto l’art. 391 , secondo comma, c.p.c. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate, previa compensazione per la metà, in euro 1.100, oltre duecento per esborsi, spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 02/03/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21222/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Palermo via E. Notarbartolo 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.271/2024 depositata il 12/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, pur non essendosi stata accettazione della rinuncia, deve rilevarsi che parte resistente, sia pure adducendo di non avere ricevuto notificazione del ricorso ed assumendolo solo depositato, ha provveduto a depositare controricorso solo dopo un’istanza di visibilità depositata il 13 dicembre 2024, cui, tuttavia, era seguita lo stesso giorno in ora successiva il deposito dell’atto di rinuncia; che tale deposito, essendo rimasto ignoto alla parte resistente, non rendeva superfluo depositare il controricorso; che, in conseguenza, sussiste il potere di liquidazione delle spese, stante la mancata accettazionedella rinuncia; che esse si possono compensare per la metà, stante la rinuncia alla prosecuzione del giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Visto l’art. 391 , secondo comma, c.p.c. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate, previa compensazione per la metà, in euro 1.100, oltre duecento per esborsi, spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 02/03/2025
Decreto Cassazione n. 05760/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris