CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 49655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte del reo; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO 1. Con sentenza in data 29 novembre 2022 la Corte di appello di Milano - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato la pronuncia del 17 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Como aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto aggravato di lesioni personali (artt. 582 e 583 cod. pen.) in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizi odi equivalente, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e con le conseguenti statuizioni in favore del Reimann, costituitosi parte civile. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione, assumendo pure la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 41 cod. pen. e il vizio di motivazione, allegando il difetto di prova della commissione del fatto in contestazione, segnatamente sotto il profilo del rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e le conseguenze lesive. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e alla ritenuta equivalenza (e non invece prevalenza) delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Con il quarto motivo sono stati addotti la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena. 2.5. Con il quinto motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alle statuizioni civili. 3. L'imputato risulta deceduto il 6 marzo 202:3 (cfr. certificato trasmesso dal difensore nonché certificato trasmesso a seguito di richiesta della Cancelleria). Alla luce del decesso dell'imputato in data successiva alla proposizione del ricorso, deve rendersi immediata declaratoria di estinzione dei reati in contestazione (artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.) e disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, «risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384 - 01). «La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione» pure «del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale» (Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'i