CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARCOPATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Torino ha parzialmenteriformato la decisione con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva riconosciutoXXXXXXXXXXXX colpevole del reato di tentato omicidio, commesso ai danni diXXXXXXXXXXXXX, rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni 4 mesi 2 di reclusione,previa concessione delle circostanze attenuanti generiche.Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, fondate principalmente sulledichiarazioni della persona offesa, ritenute più attendibili di quelle rese dall’imputato perchériscontrate dai certificati rilasciati dai sanitari dei presidi ospedalieri dove [OSCURATO:PERSONA] era statoricoverato e dalla consulenza medico legale del dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre che convergenti con lericostruzioni fornite dai testimoni oculari e dai filmati riprese dalle telecamere installate suiluoghi, XXXXXXXXXXXX:- dopo una prima colluttazione con XXXXXXXXXXXXX, cui egli stesso aveva datocausa ed in esito alla quale aveva riportato una ferita alla bocca e la perdita della protesi, siera allontanato da piazza [OSCURATO:PERSONA];- era ritornato armato con un coltello e, dopo un breve inseguimento, aveva raggiunto ilrivale, attingendolo con due coltellate ai lati della schiena mentre gli gridava “ti ammazzo,stasera ti ammazzo” nella lingua conosciuta da entrambi i protagonisti;- aveva continuato l’aggressione fino a quando [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a spruzzare nellasua direzione lo spray al peperoncino, inducendolo a scappare.Le evidenze probatorie depongono tutte nel senso della attribuibilità all'imputato deldolo diretto, quantomeno, alternativo necessario per l'integrazione del reato di tentatoomicidio.2. Ricorre XXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi2.1. Con il primo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione nella parte in cui apoditticamente afferma che la persona offesa è stata in gradodi riferire le precise modalità dell’azione lesiva posta in essere ai suoi danni nonché leespressioni pronunciate dall'imputato mentre nel corso della consumazione del reato intermini più attendibili rispetto agli atri testimoni ed in particolare XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.[OSCURATO:PERSONA], perfettamente in grado di comprendere la lingua wolof, parlata sia dall'imputatosia dalla persona offesa, oltre che quella italiana, pur avendo assistito all’intera vicenda sinda quanto XXXXXXXXXXXX aveva ha fatto ritorno in piazza per dirigersi verso la personaoffesa, non aveva sentito l’imputato pronunciare le frasi ritenute decisive per configurare ildolo alternativo (“ti ammazzo, stasera ti ammazzo”), ma altre riferite con estrema precisione.A differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, tale forma di dolo, compatibilecon il tentato omicidio, una volta messa in dubbio la versione ammannita dalla personaoffesa contraddetta dal teste oculare, non può essere ritenuta sussistente valorizzandoesclusivamente l’implausibilità della versione dell’imputato che ha riferito di essersi armatocon un coltello ritrovato nel cassonetto dell'immondizia del coltello.La Corte di appello ed il G.I.P. compiono un salto logico laddove ritengono possibileche solo [OSCURATO:PERSONA] abbia udito le frasi in questione; è più probabile, invece, che solo iltestimone riferisca la verità considerato che la persona offesa, a causa del trauma subito,poteva fraintendere le parole pronunciate da XXXXXXXXXXXX, riportandole in manieraerrata anche inconsapevolmente.Non è stato adeguatamente valorizzato il dato pacifico che era stato [OSCURATO:PERSONA] perprimo a cagionare lesioni gravi a [OSCURATO:PERSONA] e che, come conseguenza logica di taletranquillamente il ritorno del rivale.La motivazione sull’elemento soggettivo è apparente, oltre che non conforme alleprevisioni degli articoli 42, 43, 56 e 575 cod. pen.La sentenza impugnata non spiega, se non ricorrendo ad un automatismo decisionalefondato su mere presunzioni e senza valorizzare i necessari indicatori fattuali, perché lacondotta dell'imputato sia stata sorretta dal dolo alternativo di omicidio, anziché dal dolo dilesioni personali, pur maggiormente compatibile con il comportamento, repentino eimpulsivo, tenuto dall’imputato.Non risultando provata con la necessaria certezza l'indifferenza tra gli eventi lesivi presidi mira, la sentenza impugnata avrebbe dovuto privilegiare l'esito assolutorio e, diconseguenza, riqualificare la condotta ai sensi degli artt. 582 e 582 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo deduce in osservanza ed erronea applicazione della leggepenale con riferimento all'art 62 numero 2 cod. pen.La Corte di appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante della provocazione.Nel caso in esame risulta accertato non solo il collegamento causale tra il fatto ingiustoe la reazione causata dallo stato di ira, ma anche la assenza di sproporzione tra le lesioniriportate dall’imputato, a seguito della pregressa condotta aggressiva della persona offesa(indebolimento permanente dell'organo della massificazione), e le lesioni con prognosi finaledi giorni 20 patit i da XXXXXXXXXXXXX, in conseguenza dell ’aggressione diXXXXXXXXXXXX.Erroneamente è stato considerato elemento costitutivo dell'attenuante il rapporto diproporzione tra offesa e reazione; ciò che occorre è, invece, una correlazione causale trafatto ingiusto capace di alterare i freni inibitori e la reazione determinata dallo stato di ira.Non rileva in senso contrario il breve lasso di tempo trascorso tra litigio iniziale e violentareazione successiva.2.3. Con memoria tempestivamente depositata la difesa del ricorrente ha ribadito lafondatezza delle censure sviluppate nel ricorso principale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto per le ragioni che seguono.1. Il primo motivo, relativo alla valutazione delle prove dichiarative e all’elementosoggettivo, non supera il vaglio di ammissibilità.1.1. Va ricordato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione,ove venga denunziato il vizio di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ha un orizzontecircoscritto.Compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione aquella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì distabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbianofornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti, e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato leregole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema divalutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia delvizio ex art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che iltesto del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è,invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnatouna diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbeinevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr. Sez. U, n.930 del 13/12/1995, dep. 1996, [OSCURATO:PERSONA]. 203428 – 01; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999,Guglielmi, Rv. 214567 – 01; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n.47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).Non è, quindi, sindacabile in sede di legittimità, salvo sempre il controllo sulla congruitàe logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tradivergenti versioni e interpretazioni dei fatti ((Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.250362 - 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01).1.2. Tanto posto non può essere oggetto di sindacato la preferenza accordata alledichiarazioni rese della persona offesa rispetto a quelle rese dalla persona infornata sui fattiXXXX perché sorretta da plausibile motivazione.Al riguardo la Corte ha osservato che la denunciata divergenza tra le dichiarazioni diXXXXXXXXXXXXX, il quale aveva riferito con precisione le espressioni proferitedall’imputato durante l’accoltellamento (“ti ammazzo, stasera ti ammazzo”) e le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur avendo assistito all’aggressione, non ne aveva fatto cenno, nonè idonea a modificare il giudizio positivo sulla credibilità della persona offesa, soggettiva edoggettiva, desunta dalla linearità del racconto e dalle significative conferme provenienti dallealtre evidenze probatorie, perché trova razionale spiegazione nella pacifica circostanza cheXXXXXX, quale destinatario delle minacce di morte, era la persona in grado di percepirlecon maggiore attenzione e, quindi, di ricordarle. Per di più, sia [OSCURATO:PERSONA] sia le altre personepresenti, non tutti, peraltro, in grado di comprendere la lingua wolof, hanno confermato cheXXXX, quando avevano tentato di bloccarlo, aveva profferito minacce anche nei loroconfronti, costringendoli ad allontanarsi così da impedire, per la concitazione, di ascoltare inmodo completo i dialoghi con [OSCURATO:PERSONA].In ogni caso, la pronuncia da parte dell’imputato dell’espressione evocativa dell’animusnecandi è solo uno degli elementi utilizzati dalla sentenza impugnata per l’accertamentodell’elemento soggettivo individuato ne dolo diretto alterativo.La consapevole volontà dell ’ imputato di provocare, con la sua condotta,indifferentemente la morte o le lesioni personali gravi di Camarra è stata, infatti, desunta, daaltri indicatori fattuali di autonoma e decisiva forza dimostrativa su cui il ricorrente nulla haopposto.In particolare, sono state valorizzate l’uso di un’arma micidiale, quale è senz’altro uncoltello lungo circa 30 cm, e le modalità della condotta: XXXXXXXXXXXX aveva aggreditoXXXXXX alle spalle, dopo averlo inseguito, attingendolo più volte in zone vitali con tale forzadi penetrazione della cavita toracica e in quella addominale da determinare il versamento disangue nel cavo pleurico sinistro e lacerazione di visceri addominali della milza e del renenonché emorragia interna che ha reso necessari interventi salva vita quali la toracentesievacuativa e trasfusione di sangue.Trattasi di argomentazioni, sul piano giuridico, pienamente sintoniche con il principiogiurisprudenziale di recente ribadito secondo cui per la sussistenza del delitto di tentatoomicidio è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essereuna condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regoledi comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, nonoccorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e, quindi, il dolo intenzionale, intesoquale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione. (Sez. 1, n. 38238 del14/10/2025 U Rv. 288878 – 01 con riferimento ad una fattispecie relativa ad accoltellamento,nella quale l'elemento soggettivo, nelle forme del dolo diretto, è stato desunto dall'armautilizzata, dalla direzione e dalla reiterazione dei colpi inferti e dall'aver l'imputato chiuso laporta dell'abitazione onde impedire l'ingresso ad altri).2. Il secondo motivo, relativo all’attenuante della provocazione, è privo di pregio.La sentenza impugnata, sia pure con argomentazioni sintetiche che in larga parterinviano alla motivazione del G.i.p., ha ritenuto accertato che XXXXXXXXXXXX haaccoltellato [OSCURATO:PERSONA] per vendicarsi dell’esito sfavorevole di una pregressa colluttazione, dalui stesso innescata.Dopo avere avuto la peggio, ricevendo da Camar una testata che gli aveva procuratol’avulsione di tre denti ed un trauma al viso, XXXXXXXXXXXX si era allontanato e dopoessersi armato aveva accoltellato l’avversario con una condotta del tutto sproporzionata aquella subita, per di più, a seguito di una sua iniziativa, avevo egli stesso tenuto per primo unlitigare.Con altrettanto rigore logico, la Corte distrettuale non ha dato credito alla diversaversione fornita dall'imputato, osservando che XXXXXXXXXXXX non poteva essersiavvicinato a [OSCURATO:PERSONA] con l’intento di sedare un litigio in corso tra lo stesso ed un cittadinorumeno perché le altre persone presenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano concordemente riferitoche l’imputato si era avvicinato alla persona offesa quando il ragazzo rumeno si era giàallontanato.Alla luce di tale ricostruzione fattuale è stato correttamente applicato il pacifico principiogiurisprudenziale in forza del quale non può essere invocata l'attenuante della provocazionequando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente abbia reagito, sia stato asua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o siafrutto di provocazioni reciproche (da ultimo Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024, AllaGezim,286420 – 01).Peraltro, la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti diadeguatezza e proporzionalità, non è configurabile laddove la sproporzione fra il fattoingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo statod'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira. (Sez. 5, n. 8945 del 19/01/2022, Mangano,Rv. 282823 - 01). E la ricostruzione sin qui ricordata dà conto di tale assoluta sproporzione.3. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamwnto delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In casodi diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.